COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 14 Marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 8.1.6. OPPOSIZIONE POL. TRIBANO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 36 del 29/2/2012 – Squalifica per tre giornate giocatore De Cilesi Emanuele – Campionato 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 14 Marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 8.1.6. OPPOSIZIONE POL. TRIBANO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 36 del 29/2/2012 – Squalifica per tre giornate giocatore De Cilesi Emanuele – Campionato 3^ Categoria La Società Pol. Tribano. ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova, pubblicata nel Comunicato n. 36 del 29/2/2012 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore De Cilesi Emanuele : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché dopo la notifica del provvedimento insultava l’arbitro”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Pol. Tribano; vista la documentazione ufficiale in atti; rilevato che il referto di gara redatto dall’arbitro é risultato chiaro e dettagliato e l’accadimento é stato descritto in maniera specifica; considerata l’efficacia privilegiata attribuita al rapporto arbitrale in base all’art. 35, comma 1 del C.G.S.; ritenuto che il provvedimento sanzionatorio assunto dal Giudice Sportivo di prime cure nei confronti del calciatore De Cilesi appare congruo rispetto ai fatti complessivamente valutati; constatato infine che non sono emersi elementi nuovi atti a riformare la sanzione impugnata P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Tribano; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore De Cilesi Emanuele; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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