F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 073 del 19 Marzo 2012 372) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO PEVERANI (Agente di calciatori), ALESSANDRO PELLICORI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società US Avellino Spa, attualmente tesserato per Federazione estera), TOMMASO ALOISI (all’epoca dei fatti Segretario e Procuratore Speciale della Società US Avellino Spa), GIORGIO LUGARESI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AC Cesena Spa), Società AC CESENA Spa • (nota n. 5712/1740 pf09-10/SP/blp del 24.2.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 073 del 19 Marzo 2012 372) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO PEVERANI (Agente di calciatori), ALESSANDRO PELLICORI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società US Avellino Spa, attualmente tesserato per Federazione estera), TOMMASO ALOISI (all’epoca dei fatti Segretario e Procuratore Speciale della Società US Avellino Spa), GIORGIO LUGARESI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AC Cesena Spa), Società AC CESENA Spa • (nota n. 5712/1740 pf09-10/SP/blp del 24.2.2012). Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale Peverani Claudio, agente di calciatori, Pellicori Alessandro, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società US Avellino Spa, Aloisi Tommaso, all’epoca dei fatti Segretario e Procuratore Speciale della US Avellino Spa, Lugaresi Giorgio, all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della AC Cesena Spa e la Società AC Cesena Spa, per rispondere: il primo della violazione dell’art. 1, comma, 1 del CGS in relazione all’art. 15, comma 1, del Regolamento Agenti in vigore all’epoca dei fatti, per aver rappresentato, contestualmente, la Società AC Cesena Spa e la Società US Avellino Spa, all’atto della stipula del contratto del calciatore Pellicori Alessandro con la Società Avellino, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il secondo della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 13, commi 2 e 4, del Regolamento Agenti in vigore all’epoca dei fatti, per aver sottoscritto un secondo contratto con l’US Avellino Spa, nel quale risultava come proprio agente il Sig. Pastorello Andrea, nonostante fosse scaduto il mandato con il predetto agente, così come esposto nella parte motiva; il terzo della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti in vigore all’epoca dei fatti, per non aver conferito incarico scritto all’Agente Peverani e per essersi avvalso dell’opera di quest’ultimo, in occasione del trasferimento del calciatore Pellicori, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi, avendo il medesimo agente prestato la propria attività anche nell’interesse della Società AC Cesena Spa, contraddittrice contrattuale nella medesima operazione; il quarto della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti in vigore all’epoca dei fatti, per non aver conferito incarico scritto all’Agente Peverani e per essersi avvalso dell’opera di quest’ultimo, in occasione del trasferimento del calciatore Pellicori, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi, avendo il medesimo agente prestato la propria attività anche nell’interesse della Società US Avellino Spa, contraddittrice contrattuale nella medesima operazione; la Società AC Cesena Spa per responsabilità diretta in relazione alle violazioni ascritte al proprio Presidente e Legale rappresentante all’epoca dei fatti. Il difensore di Pellicori Alessandro ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale ha chiesto la dichiarazione di nullità del deferimento ed il proscioglimento del proprio assistito ovvero, in subordine, l’irrogazione di una sanzione ridotta al minimo. Il difensore di Peverani, Lugaresi e della Società Cesena ha fatto pervenire memorie con le quali eccepisce il difetto di giurisdizione degli organi di Giustizia della FIGC nei confronti di Peverani e la prescrizione per l’illecito contestato alla Società Cesena. Nel merito chiede il proscioglimento degli incolpati. Il difensore dell’Aloisi ha fatto pervenire memoria con la quale chiede il proscioglimento. Alla riunione del 15.3.2012 con l’accordo della Procura federale i deferiti Pellicori ed Aloisi hanno richiesto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento i Sig.ri Tommaso Aloisi e Alessandro Pellicori, tramite i loro rappresentanti, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Tommaso Aloisi, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a mesi 2 (due); pena base per il Sig. Alessandro Pellicori, sanzione della ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Alla riunione del 15.3.2012 il rappresentante della Procura ha richiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: mesi 4 (quattro) di sospensione e € 30.000,00 (€ trentamila/00) di ammenda per Peverani Claudio, mesi 3 (tre) di inibizione per Lugaresi Giorgio e € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la Società AC Cesena Spa. Il difensore del Peverani, di Lugaresi e della Società Cesena si è riportato alle proprie memorie difensive insistendo per l’accoglimento delle richieste ivi formulate. In ordine all’eccepito difetto di giurisdizione, questa Commissione non condivide nessuna delle opposte certezze esposte dalla Procura e dal difensore di Peverani, Lugaresi e Cesena. La fattispecie è quella di un agente con licenza straniera (sammarinese) che opera in una transazione italiana. Infatti se è ben vero che l’art. 1 comma 5 CGS, l’art. 32 comma 1 del Regolamento FIFA sugli agenti dei calciatori e l’art. 25 commi 1 e 3 del vigente Regolamento FIGC degli Agenti dei Calciatori farebbero propendere per un radicamento della giurisdizione basato sulla nazionalità della transazione, è altrettanto evidente che, invece, l’art. 18 comma 1 del Regolamento FIGC approvato col CU 48 del 28.12.96, vigente all’epoca dei fatti, l’art. 25 comma 2 del vigente Regolamento FIGC degli agenti dei calciatori e perfino la seconda parte dell’art. 32 comma 1 del Regolamento FIFA farebbero propendere per un radicamento legato alla nazionalità della licenza dell’agente o addirittura per una sorta di giurisdizione concorrente. Per il solo agente Claudio Peverani appare quindi necessario, alla luce dell’art. 25 comma 7 del vigente Regolamento FIGC e dell’art. 32 comma 3 del Regolamento FIFA rimettere gli atti alla Commissione disciplinare della FIFA affinchè decida quale sia l’organo competente per l’applicazione delle sanzioni. Spetta invece certamente a questa Commissione la potestas iudicandi per gli altri deferiti. Pellicori ed Aloisi hanno adito lo strumento procedimentale previsto dall’art. 23 CGS. Rimane pertanto da esaminare la posizione del Lugaresi e della Società Cesena. Per essi i fatti descritti nel capo di incolpazione appaiono accertati documentalmente, pienamente confermati dalle dichiarazioni rese dai tesserati Pastorello e Lucchesi ed in qualche modo riscontrati perfino dalle dichiarazioni rese dal Peverani. Dalla responsabilità del Lugaresi discende quella, diretta, della Società Cesena Calcio. E’ infatti infondata l’eccezione di prescrizione sollevata dal difensore della Società in quanto l’indagine della Procura è stata aperta nella stagione 2009-2010 in seguito all’esposto del Pellicori pervenuto in data 13.5.2010. Sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Visto l’art. 23 CGS applica a Pellicori Alessandro la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) e ad Aloisi Tommaso quella dell’ inibizione di mesi 2 (due). Infligge a Lugaresi Giorgio la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione e alla Società AC Cesena Spa quella di € 10.000, 00 (€ diecimila/00) di ammenda. Dispone la trasmissione degli atti relativi a Peverani Claudio alla Segreteria Federale affinchè li rimetta alla Commissione FIFA che dovrà decidere quale sia, nella fattispecie, l’organo competente per l’applicazione di sanzioni.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it