F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074 del 21 Marzo 2012 (332) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ADRIANO REBUFFI (agente di calciatori iscritto nel registro FIGC), FEDERICO ANGIULLI (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società US Pergocrema 1932 Srl), Società US PERGOCREMA 1932 Srl • (nota n. 5164/499 pf11-12/AM/ma del 7.2.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074 del 21 Marzo 2012
(332) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ADRIANO REBUFFI (agente di calciatori iscritto nel registro FIGC), FEDERICO ANGIULLI (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società US Pergocrema 1932 Srl), Società US PERGOCREMA 1932 Srl • (nota n. 5164/499 pf11-12/AM/ma del 7.2.2012).
La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti, lette le memorie difensive del calciatore Federico Angiulli e della US Pergocrema 1932 Srl (d’ora in avanti anche detta “Pergocrema” ovvero la “Società”), ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso per l’accoglimento del
deferimento promosso e, conseguentemente, per l’irrogazione, nei confronti del calciatore Angiulli, della sanzione della squalifica di 2 (due) gare e nei confronti della Pergocrema dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00), e il difensore dei deferiti Angiulli e Pergocrema, il quale ha concluso per il proscioglimento dei propri assistiti, osserva quanto segue.
Il Deferimento
Il Procuratore federale Vicario ha deferito il Sig. Adriano Rebuffi, agente di calciatori, il Sig. Federico Angiulli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Pergocrema, e la Pergocrema, per rispondere, rispettivamente:
• Il Sig. Rebuffi, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori per aver omesso di accertare l’effettivo status del tesserato al momento del conferimento del mandato;
• Il Sig. Angiulli, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 29, commi 1 e 2, NOIF, per essersi qualificato calciatore “professionista” al momento del conferimento del mandato all’agente di calciatori Adriano Rebuffi senza rivestire tale qualifica essendo ancora un calciatore dilettante;
• La Società per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui al’art. 4, comma 2, CGS, per la condotta ascrivibile ad un proprio tesserato. All’inizio della riunione odierna il Sig. Adriano Rebuffi ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’ art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Adriano Rebuffi ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Adriano
Rebuffi, ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.
La difesa dei deferiti
I deferiti Angiulli e Pergocrema hanno depositato memorie e documenti. In particolare, la difesa dei deferiti ha sostenuto la tesi dell’infondatezza del deferimento sul presupposto che il certificato storico del calciatore, alla data del 30 giugno 2011, rilasciato dalla FIGC, recava, alla voce “Attività”, l’indicazione “Professionistica”, e cioè sarebbe stato sufficiente a far incolpevolmente cadere in errore il tesserato al momento del conferimento dell’incarico all’agente. Concludeva, quindi, in via principale per il proscioglimento e, in via subordinata, per l’irrogazione di una sanzione minima.
Motivazione
Il deferimento è fondato e va accolto. Come risulta già dagli accertamenti effettuati dalla Commissione Agenti di Calciatori e come si evince dalla documentazione in atti e, segnatamente, dallo stesso certificato storico del calciatore depositato dalla difesa dei deferiti Angiulli e Pergocrema, il calciatore aveva, al momento del conferimento dell’incarico all’agente, lo “Status” di “Giovane di Serie” e non di “Professionista”. Ne consegue la totale fondatezza del deferimento proposto, stante che è preclusa, al “Giovane di Serie”, la possibilità di conferire mandato ad un agente.
In merito alla sanzione, si ritiene congrua la richiesta della Procura federale. P.Q.M.
Visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00) a carico del Sig. Adriano Rebuffi. Accoglie il deferimento proposto, e, per l’effetto, irroga al calciatore Federico Angiulli la sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali e alla US Pergocrema 1932 Srl la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
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