F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074 del 21 Marzo 2012 (334) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO VINCENZONI (agente di calciatori iscritto nel registro FIGC), ROBERTO RUSSO (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società AS Melfi Srl), Società AS MELFI Srl • (nota n. 5148/338 pf11-12/AM/ma del 7.2.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074 del 21 Marzo 2012
(334) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO VINCENZONI (agente di calciatori iscritto nel registro FIGC), ROBERTO RUSSO (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società AS Melfi Srl), Società AS MELFI Srl • (nota n. 5148/338 pf11-12/AM/ma del 7.2.2012).
La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti, letta la memoria difensiva della AS Melfi Srl (d’ora in avanti anche detta “Melfi” ovvero la “Società”), ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso per l’accoglimento del deferimento promosso e, conseguentemente, per
l’irrogazione, nei confronti della Melfi, dell’ammenda di € 1.000,00; e il difensore della Società, il quale ha concluso per il proscioglimento della propria assistita, osserva quanto segue.
Il Deferimento
Il Procuratore federale vicario ha deferito il Sig. Massimo Vincenzoni, agente di calciatori, il Sig. Roberto Russo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società, e la Melfi, per rispondere, rispettivamente:
• Il Sig. Vincenzoni, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori per aver omesso di accertare l’effettivo status del tesserato al momento del conferimento del mandato;
• Il Sig. Russo, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 29, commi 1 e 2, NOIF, per essersi qualificato calciatore “professionista” al momento del conferimento del mandato all’agente di calciatori Massimo Vincenzoni, senza rivestire tale qualifica, essendo ancora un calciatore dilettante;
• La Società per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui al’art. 4, comma 2, CGS, per la condotta ascrivibile a un proprio tesserato. All’inizio della riunione odierna i Signori Massimo Vincenzoni e Roberto Russo, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’ art. 23, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Massimo Vincenzoni e Roberto Russo, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Massimo Vincenzoni, sanzione della sospensione di mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici) con ammenda di € 2.600,00 (€ duemilaseicento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a mesi 2 (due) e giorni 10 (dieci) con ammenda di € 1.750,00 (€ millesettecentocinquanta/00); pena base per il Sig. Roberto Russo, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a 1 (una) giornata];
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento è proseguito per la Società AS Melfi Srl.
La difesa della Società
La Società ha depositato memoria e documenti. In particolare, la difesa della deferita eccepiva la nullità del deferimento e del capo d’imputazione, essendo stato indicato lo status del calciatore Russo, da parte della Procura Federale, quale “dilettante”, circostanza, questa, impossibile, stante che la Melfi appartiene alla Lega Italiana Calcio Professionistico, e, inoltre per l’erronea indicazione dei riferimenti normativi asseritamente violati. La Melfi chiedeva anche il proscioglimento perché il fatto non sussiste, stante un asserito contrasto tra la normativa FIGC e quella FIFA in merito allo status di calciatore “Giovane di Serie” e, in via subordinata, perché non applicabile, al caso di specie, la responsabilità oggettiva; ancora, in via ulteriormente subordinata, la Società concludeva per l’irrogazione della sanzione dell’ammonizione ovvero della sanzione dell’ammenda nel minimo edittale.
Motivazione
Il deferimento è fondato e va accolto. Va rigetta l’eccezione di nullità del deferimento e del capo d’imputazione, perché l’indicazione dello status del calciatore quale “dilettante” e non “giovane di serie”, non ha compromesso il diritto di difesa della Società, la quale, come si evince dalla stessa memoria depositata, ha sviluppato, nel merito, le proprie argomentazioni proprio sul punto della diversa regolamentazione dello status di “Giovane di Serie” nella normativa FIGC rispetto a quella FIFA, con ciò dimostrando l’assoluta comprensione della contestazione sollevata. Parimenti va rigettata anche l’eccezione di insussistenza della violazione contestata, alla luce della regolamentazione FIFA, perché ciò che rileva, ai fini della valutazione della fattispecie che ci occupa, è la normativa, chiara e di significato univoco, della FIGC, la quale stabilisce che al “Giovane di Serie” è preclusa la possibilità di conferire mandato a un agente. Nel merito, risulta dagli accertamenti effettuati dalla Commissione Agenti di Calciatori e dalla documentazione in atti e, segnatamente, dal certificato storico del calciatore alla data del 6 settembre 2011, che il Sig. Russo aveva, al momento del conferimento dell’incarico all’agente, lo “Status” di “Giovane di Serie” e non di “Professionista”. Ne consegue la totale fondatezza del deferimento proposto, stante che, come ricordato, al “Giovane di Serie” è preclusa la possibilità di conferire mandato a un agente. In merito alla sanzione, si ritiene congrua la richiesta della Procura federale. P.Q.M.
Visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
• per il Sig. Massimo Vincenzoni, sanzione della sospensione della Licenza per mesi 2 (due) e giorni 10 (dieci) con ammenda di € 1.750,00 (€ millesettecentocinquanta/00); • per il Sig. Roberto Russo, sanzione della squalifica di 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali. Accoglie il deferimento proposto, e, per l’effetto, irroga alla AS Melfi Srl la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
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