F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074 del 21 Marzo 2012 (333) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DUCCIO MIGLIORINO (agente di calciatori iscritto nel registro FIGC), SIMONE DI MICHELE (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società Giulianova Calcio Srl), Società GIULIANOVA CALCIO Srl • (nota n. 5157/339 pf11-12/AM/ma del 7.2.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074 del 21 Marzo 2012 (333) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DUCCIO MIGLIORINO (agente di calciatori iscritto nel registro FIGC), SIMONE DI MICHELE (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società Giulianova Calcio Srl), Società GIULIANOVA CALCIO Srl • (nota n. 5157/339 pf11-12/AM/ma del 7.2.2012). Con atto del 7 febbraio 2012 la Procura federale ha deferito il Sig. Migliorino Duccio per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 1 e 19 commi 3 e 5 del Regolamento Agenti, per avere omesso, in qualità di agente, di accertare l’effettivo status di professionista del tesserato che gli ha conferito il mandato; il calciatore Di Michele Simone per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 29, commi 1 e 2, NOIF, per essersi qualificato calciatore professionista al momento del conferimento del mandato all’agente di calciatori Migliorino Duccio senza rivestire tale qualifica essendo ancora calciatore dilettante; la Giulianova Calcio Srl a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi del’art. 4, comma 2. CGS con riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato. All’inizio della riunione odierna i Signori Duccio Migliorino, Simone Di Michele, tramite i loro legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’ art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Duccio Migliorino, Simone Di Michele, tramite i loro legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Duccio Migliorino, sanzione della ammenda di 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00); pena base per il Sig. Simone Di Michele, sanzione della ammenda di 2 (due) giornate, diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a 1 (una) giornata; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento è proseguito per la Società Giulianova Calcio Srl. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale che ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per la Giulianova Calcio Srl. È comparso altresì il difensore della Giulianova Calcio Srl, il quale, dopo una breve discussione, ha concluso per il proscioglimento. La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, osserva. Il procedimento trae origine dalla missiva del 7 ottobre 2011, trasmessa alla Procura federale dal Segretario della Commissione Agenti di Calciatori, contenente la determinazione di "nullità" del contratto di mandato, conferito, in data 26 agosto 2011, dal calciatore Di Michele Simone all'agente Migliorino Duccio, in quanto "all'atto del conferimento il calciatore non aveva lo status da professionista". Va considerato che la FIGC qualifica, all'art. 39 delle NOIF, come professionisti "i calciatori che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per Società di Lega Nazionale Professionisti e di Lega Nazionale di Serie C (ora Lega Italiana Calcio Professionìstico)". All'epoca della sottoscrizione del mandato, il calciatore Di Michele Simone aveva lo status di "dilettante" come risulta, altresì, dal certificato storico acquisito presso il C.R. Abruzzo. Va inoltre considerato che gli agenti di calciatori, pur non avendo ai sensi dell’art. 1 comma 3 del Regolamento Agenti, alcun vincolo associativo nei confronti della FIGC o di Società di calcio affiliate alla FIGC, non potendo essere considerati ad alcun titolo tesserati della FIGC sono comunque tenuti, ex art. 19, commi 3 e 5 del Regolamento, all'osservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC. Nel caso di specie, sussistono evidenti responsabilità a carico di entrambi i contraenti, in quanto il calciatore si è qualificato professionista mentre rivestiva la status di dilettante e l'agente ha omesso di accertare l'effettivo status del tesserato al momento della sottoscrizione del mandato. La Società risponde a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi del’art. 4, comma 2, CGS con riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato. Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione ritiene eque le sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M. Visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ per il Sig. Duccio Migliorino, sanzione della ammenda di € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00); ▪ per il Sig. Simone Di Michele, sanzione della squalifica di 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali. Infligge la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) nei confronti della Società Giulianova Calcio Srl.
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