F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074 del 21 Marzo 2012 (344) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO SECONDO (all’epoca dei fatti Presidente della Società FC Pro Vercelli 1982 Srl), Società FC PRO VERCELLI 1982 Srl • (nota n. 5263/340 pf11-12/AM/ma del 13.2.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074 del 21 Marzo 2012 (344) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO SECONDO (all’epoca dei fatti Presidente della Società FC Pro Vercelli 1982 Srl), Società FC PRO VERCELLI 1982 Srl • (nota n. 5263/340 pf11-12/AM/ma del 13.2.2012). Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il Sig. Massimo Secondo, all’epoca dei fatti Presidente della Società FC Pro Vercelli 1982 Srl, e la Società FC Pro Vercelli 1982 Srl (di seguito detta la “Società”), per rispondere, rispettivamente: il Signor Secondo della violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 1, e 5, commi 1 e 5, CGS, per aver rilasciato alla stampa dichiarazioni, innanzi riportate, idonee a ledere direttamente il prestigio, la reputazione del Direttore di Gara e la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso e nella fattispecie della struttura arbitrale; • la Società a norma dell’art. 4, comma 1, CGS, a titolo di responsabilità diretta, per la violazione ascritta al proprio Presidente. All’inizio della riunione odierna il Sig. Massimo Secondo e la Società FC Pro Vercelli 1982 Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’ art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Massimo Secondo e la Società FC Pro Vercelli 1982 Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Massimo Secondo, sanzione della ammenda di 12.000,00 (€ dodicimila/00)), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 8.000,00 (€ ottomila/00); pena base per la Società Pro Vercelli 1982 Srl, sanzione della dell’ammenda, di € 12.000,00 (€ dodicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 8.000,00 (€ ottomila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00) a carico del Sig, Massimo Secondo; ▪ ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00) per la Società Pro Vercelli 1982 Srl; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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