F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074 del 21 Marzo 2012 (343) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA MARINELLI (all’epoca dei fatti Presidente della Società US Ancona 1905), Società US ANCONA 1905 • (nota n. 5278/341 pf11-12/AM/ma del 13.2.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074 del 21 Marzo 2012 (343) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA MARINELLI (all’epoca dei fatti Presidente della Società US Ancona 1905), Società US ANCONA 1905 • (nota n. 5278/341 pf11-12/AM/ma del 13.2.2012). La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento; letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale il quale, condividendo le argomentazioni difensive agli atti, ha chiesto la modifica del capo di incolpazione e lo stralcio della violazione dell’art. 5 CGS e ha concluso chiedendo l’irrogazione di anni 1 (uno) di inibizione per il Sig. Andrea Marinelli e dell’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) in danno della Società US Ancona 1905; ascoltato il difensore delle parti deferite, il quale si è riportato alla memoria difensiva agli atti e ha chiesto di depositare una lettera del Presidente Marinelli, nonché un CD contenente la documentazione fotografica concernente i fatti in esame, con opposizione al deposito di quest’ultima documentazione da parte della Procura federale; osserva quanto segue. Il deferimento Il Procuratore federale ha deferito il Sig. Marinelli Andrea, all’epoca dei fatti Presidente della U.S. Ancona 1905, e quest’ultima Società per rispondere, rispettivamente: il Signor Marinelli della violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 1, all’art. 5, commi 1 e 6, e all’art. 12, comma 7, CGS, per aver rilasciato alla stampa dichiarazione idonea a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia e comunque a ledere, direttamente e/o indirettamente il prestigio, la reputazione, la credibilità ed il decoro delle Forze di Polizia;la Società per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, di cui agli artt. 4, comma 1, e 12, comma 5, CGS, per la violazione imputata al proprio Presidente. I motivi della decisione I fatti in esame risultano provati dalla documentazione in atti e, pur non ravvisandosi gli elementi soggettivi e oggettivi atti a integrare le ipotesi di violazione di cui all’art. 12, comma 7, CGS, danno luogo alla palese violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, considerato che il diritto di critica va esercitato nel rigoroso rispetto dei principi di correttezza e rispetto nei confronti di tutte le istituzioni. Nel caso in esame le dichiarazioni verbali rese dal Sig. Marinelli, stante il loro contenuto, si pongono in contrasto con i richiamati principi perché travalicano il lecito diritto di critica, risolvendosi in una forma di denigrazione di organismi e amministrazioni pubbliche. In merito alla sanzione, la Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina le seguenti sanzioni: al Sig. Marinelli Andrea, inibizione di mesi 3 (tre); alla Società US Ancona 1905, l’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).
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