F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075 del 22 Marzo 2012 (307) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE GIGLIO (all’epoca dei fatti calciatore della Società Olbia Calcio Srl, attualmente tesserato per la Società L’Aquila Calcio 1927 Srl), FRANCO CESARE PIETRO RUSCONI (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Olbia Calcio Srl), DANILO CARAVELLO (Agente di calciatori con licenza rilasciata dalla FIGC), Società OLBIA CALCIO Srl ▪ (nota n. 4312/1734 pf09-10/AM/ma del 5.1.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075 del 22 Marzo 2012
(307) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE GIGLIO (all’epoca dei fatti calciatore della Società Olbia Calcio Srl, attualmente tesserato per la Società L’Aquila Calcio 1927 Srl), FRANCO CESARE PIETRO RUSCONI (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Olbia Calcio Srl), DANILO CARAVELLO (Agente di calciatori con licenza rilasciata dalla FIGC), Società OLBIA CALCIO Srl ▪ (nota n. 4312/1734 pf09-10/AM/ma del 5.1.2012).
A seguito della segnalazione del Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico in data 25 maggio 2010 e delle successive indagini svolte, il 5 gennaio 2012 il Procuratore federale ha deferito a questa commissione il Sig. Giuseppe Giglio, tesserato all'epoca dei fatti della Olbia Calcio Srl, perché, in violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 94 delle NOIF e dall'art. 8, comma 6, del CGS, ha redatto, sottoscritto e concordato con la Società di non depositare l'accordo economico intervenuto tra le parti per la stagione 2010/11 per l'importo di € 125.943,06, pattuendo, quindi, le maggiori somme rispetto al contratto in essere in violazione delle richiamate norme
regolamentari; in violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori vigente all'epoca dei fatti, si è avvalso, come da lui stesso dichiarato in audizione, dell'attività professionale del Sig. Danilo Caravello per la stipula dei contratti economici stipulati con la Società Olbia Calcio Srl, il primo sottoscritto il 9 agosto 2008 e depositato dalla Società l'11 agosto 2008 e il secondo depositato da lui stesso il 30 aprile 2008, senza avergli conferito l'incarico previsto dall'art. 10 dello stesso Regolamento Agenti calciatori; il Sig. Franco Cesare Pietro Rusconi, amministratore unico e legale rappresentante, della Olbia Calcio Srl,
perché, in violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 94 delle NOIF e dall'art. 8, comma 6, del CGS, ha redatto, sottoscritto e non depositato, in accordo con il calciatore, l'accordo economico intervenuto tra le parti per la stagione 2010/11 per l'importo di € 125.943,06, pattuendo, quindi, le maggiori somme rispetto al contratto in essere in violazione delle richiamate norme regolamentari; il Sig. Danilo Caravello, agente di calciatori con licenza rilasciata dalla F.I.G.C., perché, in violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dagli artt. 12, comma 1, e 10, commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di Calciatori vigente all'epoca dei fatti, ha prestato la propria attività professionale nei confronti del calciatore Giuseppe Giglio, per la stipula dei contratti economici stipulati con la Società Olbia Calcio Srl il primo sottoscritto il 9 agosto 2008 e depositato dalla Società l'11 agosto 2008 e il secondo depositato dal calciatore il 30 aprile 2008, senza aver ricevuto regolare mandato predisposto sui moduli federali e senza averlo depositato presso la Commissione Agenti; la Società Olbia Calcio Srl ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, CGS, per responsabilità diretta ed oggettiva in ordine alle violazioni delle norme federali poste in essere dal proprio legale rappresentante Franco Cesare Pietro Rusconi, e dal proprio calciatore Giuseppe Giglio come sopra
indicate. Il Giglio ha presentato memoria nei termini deducendo l’inesistenza della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 94 delle NOIF e dall’art. 8, comma 6, CGS, e rappresentando la propria sincerità e buona fede in relazione alla violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS con riferimento a quanto previsto dall’art. 13, comma 1 del Regolamento agenti di calciatori vigente all’epoca dei fatti, e chiedendo l’assoluzione piena da ogni addebito contestato o, in subordine, l’irrogazione di una sanzione minima e simbolica stante il principio di graduazione delle stesse pene e l’esiguità dell’addebito contestato. All’inizio della riunione odierna i Signori Giuseppe Giglio e Danilo Caravello, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’ art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale,
rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Giuseppe Giglio e Danilo Caravello, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Giuseppe Giglio, squalifica di 30 (trenta) giorni con ammenda di € 3.750,00 (€ tremilasettecentocinquanta/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a 20 (venti) giorni e € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00); pena base per il Sig. Danilo Caravello, sospensione della Licenza per giorni 30 (trenta) con ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a giorni 20 (venti) e € 3.000,00 (€ tremila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso chiedendo per il Sig. Rusconi la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) con l’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), per la Olbia Calcio Srl la sanzione dell’ammenda di € 80.000,00 (€ ottantamila/00) oltre alla penalizzazione di 2 (due) punti da scontare nella corrente stagione sportiva. Dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese dal Giglio al rappresentante della Procura, risulta che tra la Società Olbia Calcio, in persona del suo Direttore Generale Franco Cesare Rusconi, e il calciatore Giglio è intervenuto, nel corso della stagione sportiva 2009/2010, un accordo economico migliorativo di quello già in essere tra le parti. Tale accordo, redatto sull'apposito modulo federale, stante la inerzia della Società, è stato depositato dallo stesso calciatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del vigente Accordo Collettivo, presso la competente Lega. Irrilevante appare la circostanza per cui il modulo relativo all’accordo migliorativo in questione è stato scaricato in epoca antecedente a quello utilizzato per il primo accordo relativo alla medesima stagione sportiva, in quanto appare verosimile che i moduli possono essere scaricati indipendentemente dal loro successivo particolare utilizzo. Pure irrilevante ai fini probatori sono i motivi che hanno indotto le parti a stipulare gli accordi in questione. Il comportamento contestato non integra la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, né è contrario, in particolare, alla disposizione di cui all'art. 94, comma 1, lett. b, delle NOIF. Quest'ultima norma sancisce soltanto il divieto di "corresponsione da parte della Società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega e dalla stessa approvato". Nulla dice, invece, sul presunto divieto di sottoscrizione di accordi migliorativi, specie, quando, come nel caso de quo, lo stesso sia stato redatto su modulistica ad hoc e finanche inoltrato alla competente Lega, in conformità di quanto previsto dalla vigente normativa. D’altra parte, dagli atti non risulta alcuna prova di un eventuale intento fraudolento o simulatorio, che avrebbe giustificato l’irrogazione di una sanzione. P.Q.M. Visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ per il Sig. Giuseppe Giglio, squalifica di 20 (venti) giorni con ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00); ▪ per il Sig. Danilo Caravello, sospensione della Licenza per giorni 20 (venti) con ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00). Proscioglie l’Olbia Calcio Srl e Rusconi Franco Cesare Pietro dagli addebiti contestati.
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