COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 DEL 20/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.112 della Società A.C. ROCCA DI NETO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale nr.30 del 23.2.2012 (punizione sportiva della perdita della gara A.C. Rocca di Neto – F.C. Ciro’ del 19.2.2012; UN punto di penalizzazione in classifica; squalifica del campo di gioco per DUE giornate; ammenda di € 300,00; squalifica calciatori AMARITI Rosario e APA Francesco fino al 23 AGOSTO 2013; squalifica calciatore LUMARE Giovanni, capitano, per QUATTRO giornate; inibizione dirigente CAPUTO Giuseppe fino al 23 FEBBRAIO 2016). RECLAMO n.113 della Società F.C. CIRO’ avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale nr.30 del 23.2.2012 (punizione sportiva della perdita della gara A.C. Rocca di Neto – Ciro’ del 19.2.2012; UN punto di penalizzazione in classifica; squalifica calciatori LE ROSE Luigi, DE PASQUALE Nicodemo, AFFATATO Gianluigi, fino al 23 AGOSTO 2013; squalifica calciatore BLEFARI Francesco per QUATTRO giornate; inibizione dirigente SCULCO Mario fino al 23 MAGGIO 2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 DEL 20/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.112 della Società A.C. ROCCA DI NETO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale nr.30 del 23.2.2012 (punizione sportiva della perdita della gara A.C. Rocca di Neto – F.C. Ciro’ del 19.2.2012; UN punto di penalizzazione in classifica; squalifica del campo di gioco per DUE giornate; ammenda di € 300,00; squalifica calciatori AMARITI Rosario e APA Francesco fino al 23 AGOSTO 2013; squalifica calciatore LUMARE Giovanni, capitano, per QUATTRO giornate; inibizione dirigente CAPUTO Giuseppe fino al 23 FEBBRAIO 2016). RECLAMO n.113 della Società F.C. CIRO’ avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale nr.30 del 23.2.2012 (punizione sportiva della perdita della gara A.C. Rocca di Neto – Ciro’ del 19.2.2012; UN punto di penalizzazione in classifica; squalifica calciatori LE ROSE Luigi, DE PASQUALE Nicodemo, AFFATATO Gianluigi, fino al 23 AGOSTO 2013; squalifica calciatore BLEFARI Francesco per QUATTRO giornate; inibizione dirigente SCULCO Mario fino al 23 MAGGIO 2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentite le reclamanti e l’arbitro a chiarimenti; in via preliminare, per evidenti ragioni di connessione oggettiva, dispone la riunione dei due reclami. RILEVA le sanzioni riportate in epigrafe sono state irrogate in primo grado per sanzionare i fatti avvenuti nel corso dell’incontro Rocca di Neto – Cirò del 19 febbraio u.s.. La citata gara, dopo una prima aggressione all’arbitro portata dai calciatori del Rocca di Neto, è stata proseguita pro-forma venendo, poi, sospesa per decisione dell’arbitro vittima di una seconda aggressione fisica perpetrata a suo danno ad opera dei tesserati della squadra ospite del Cirò. Le reclamanti si dolgono della decisione del giudice di prime cure adducendo, sostanzialmente, che la narrazione dei fatti effettuata dall’arbitro nel suo rapporto di gara non risponde a verità e che, nello specifico, nessun atto di violenza a suo danno è stato compiuto dai calciatori e tesserati che si sono limitati al più a comportamenti di vibrata protesta per contestare decisioni tecniche non condivisibili. Nel corso dell’odierna seduta l’arbitro ha confermato il contenuto del suo rapporto ed ha inteso in particolare ribadire ed illustrare come abbia messo in atto tutti i provvedimenti necessari a condurre a termine la gara, non trovando, tuttavia, alcuna assistenza né da parte della dirigenza delle due squadre né dai capitani, che, interpellati in occasione di entrambe le aggressioni, non hanno offerto alcun contributo. Il capitano del Cirò, Le Rose Luigi, ha anzi partecipato, come parte attiva, esso stesso all’aggressione. Nessun dubbio solleva il resoconto che il Direttore di gara ha fatto degli eventi avvenuti nel corso della gara che occupa. Gli episodi di violenza, seppur non di gravita tale da cagionare conseguenze lesive all’arbitro, sono stati tali da imporre le decisioni prese dallo stesso. La prosecuzione della gara pro-forma prima e la sospensione della stessa in via definitiva quindi, hanno rappresentato le sole opzioni percorribili, atteso che entrambe le squadre si sono rese responsabili di gravi episodi di violenza, tra l’altro in contesti temporali diversi. Non rileva il fatto che il comportamento dei tesserati del Rocca di Neto abbia causato la decisione di continuare la gara pro-forma e quello dei tesserati del Cirò ne abbia sancito la definitiva sospensione, in quanto un giudizio complessivo degli accadimenti non può che legittimare le decisioni dell’arbitro, che non poteva che “chiudere” definitivamente l’incontro dopo ben due tentativi non andati a buon fine. Consequenziale è il giudizio di responsabilità da attribuire ad entrambe la società. In merito all’ulteriore giudizio di congruità delle sanzioni si rappresenta quanto segue. In particolare: ineccepibile la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara e del punto di penalizzazione comminate alle società per evidenti ragioni di responsabilità oggettiva riconducibili ad entrambe. Parimenti inattaccabile, in quanto congrua, appare la sanzione della squalifica del campo di gioco del Rocca di Neto, squadra ospitante, per due giornate atteso che, in aggiunta alle responsabilità già evidenziate, rileva il grave comportamento del dirigente accompagnatore Caputo che, oltre ad aggredire e minacciare l’arbitro, ha permesso l’entrata sul terreno di gioco di sostenitori che hanno anch’essi colpito l’arbitro. In via consequenziale va affermata l’adeguatezza dell’inibizione inflitta al Caputo. Vanno al contrario rimodulate le sanzioni inflitte ai calciatori Amariti, Apa, Le Rose, De Pasquale e Affatato, che hanno colpito l’arbitro, riducendole a tutto il 15 febbraio 2013. P.Q.M. riduce le squalifiche inflitte ai calciatori AMARITI Rosario, APA Francesco della società Rocca di Neto e LE ROSE Luigi, De PASQUALE Nicodemo, AFFATATO Gianluigi della società Cirò fino al 15 FEBBRAIO 2013; rigetta i reclami nel resto e dispone accreditarsi le rispettive tasse reclamo sul conto delle società reclamanti.
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