COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 22 Marzo 2102 Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale, ASD DECIMO 07 E CLUB SAN PAOLO (Campionato Calcio a 5 Giovanissimi) Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Cagliari C.U. 23 del 16.02.2012. Gara Club San Paolo / Decimo 07 del 10.02.2012.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 22 Marzo 2102
Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale,
ASD DECIMO 07 E CLUB SAN PAOLO (Campionato Calcio a 5 Giovanissimi)
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Cagliari C.U. 23 del 16.02.2012.
Gara Club San Paolo / Decimo 07 del 10.02.2012.
Con reclami tempestivamente depositati la ASD Decimo 07 ed il Club San Paolo ricorrono entrambe, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stato squalificato il giocatore Taris Simone della società Decimo 07 per dieci giornate; il giocatore Porru Francesco del Club San Paolo per sei giornate; avverso l’ammenda di euro 16,00 a carico del Club San Paolo, nonché per la punizione sportiva comminata ad entrambe le squadre della perdita della gara per 6 a 0.
Con il presente provvedimento si riuniscono i ricorsi di entrambe le società, siccome impugnati il medesimo provvedimento del Giudice Sportivo.
La Commissione, letti gli atti ed esaminate le carte procedimentali, delibera quanto segue.
Al fine di fare chiarezza sui fatti per cui è procedimento questa Commissione ha disposto l’audizione del direttore di gara, che, nel corso della sua deposizione, ha integralmente confermato quanto scritto nel proprio referto.
Specificamente ha ribadito che il giocatore Taris ha colpito un avversario da lui individuato in Porru Francesco, che a sua volta avrebbe reagito con pari violenza. Lo stesso riferiva che, a seguito del suddetto fatto, aveva provveduto a chiamare i capitani al fine di sedare gli animi, nonché i dirigenti di entrambe le società; ma nonostante il tentativo di calmare la situazione, il campo veniva invaso oltre che dai calciatori e dai dirigenti di ambo le società, anche da spettatori sconosciuti e non autorizzati ad entrare in campo, così costringendo l’arbitro ad interrompere la gara.
Orbene, come noto le dichiarazioni dell’arbitro, peraltro specularmente confermate nel corso dell’audizione, fanno piena prova, in assenza di prove inconfutabili in senso contrario; nel caso di specie, non vi è alcuna apparente ragione di dubitare della versione del direttore di gara, neppure un presunto DVD che non può essere suscettibile né di utilizzo, né di valenza probatoria sulla scorta di quanto dispone il Codice di Giustizia Sportiva.
Ne consegue che la squalifica dei due giocatori, riconosciuti senza dubbio dall’arbitro, debba essere confermata anche in ordine all’entità del provvedimento, del tutto proporzionata agli avvenimenti così dettagliatamente descritti.
Per quanto concerne, invece, il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara, comminato ad entrambe le società, esso va parimenti confermato, attesa la pacifica invasione di campo accaduta, unita peraltro alla circostanza che tale accadimento si è verificato nel settore giovanile, ove la condotta di dirigenti e spettatori dovrebbe essere ancora più rigida ed esemplare e ciò per ovvie e sottese ragioni.
Per tutte queste ragioni la Commissione DELIBERA l’integrale conferma dei provvedimenti impugnati, respinge i reclami di entrambe le ricorrenti e dispone a loro carico gli addebiti della tassa.
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