COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.395 del 22.03.2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 11/ 3/2012 BELVEDERE CITTA GIARDINO – NEW TEAM RAGUSA N.D.; Reclamo New Team Ragusa.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.395 del 22.03.2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 11/ 3/2012 BELVEDERE CITTA GIARDINO - NEW TEAM RAGUSA N.D.; Reclamo New Team Ragusa. Con reclamo ritualmente proposto la Società New Team Ragusa chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in epigrafe non disputata per la propria mancata presentazione dovuta alla impossibilità di raggiungere la sede di disputa della gara a causa delle violente piogge che hanno determinato la impercorribilità delle strade di collegamento tra Ragusa e la località di Belvedere e che, pertanto, nel caso in esame possano ricorrere i presupposti per l'invocazione della causa di forza maggiore; Considerato che la reclamante ha prodotto una documentazione idonea ad attestare la veridicità di quanto dalla stessa affermato; Si delibera: Di accogliere il reclamo proposto dalla Società New Team Ragusa, ordinando la ripetizione della gara Belvedere Città Giardino - New Team Ragusa; Si dispone, per l'effetto, di non addebitare la tassa reclamo.
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