COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.52 del 22.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare ALLIEVI REGIONALI 118 stagione sportina 2011/2012 Reclamo proposto dall’A.C. Coiano Santa Lucia avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Bianchi Stefano fino al 16.04.2012, e i giocatori Acciaioli Luca, Bottari Pietro, Carradori Filippo, Corrieri Francesco, Massaro Mattia, per 3 gare. C.U. N° 48 del 01.03.2012.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.52 del 22.03.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
ALLIEVI REGIONALI
118 stagione sportina 2011/2012 Reclamo proposto dall’A.C. Coiano Santa Lucia avverso la decisione
del G.S.T. che ha squalificato il sig. Bianchi Stefano fino al 16.04.2012, e i giocatori Acciaioli Luca,
Bottari Pietro, Carradori Filippo, Corrieri Francesco, Massaro Mattia, per 3 gare.
C.U. N° 48 del 01.03.2012.
Il G.S. comminava le squalifiche in epigrafe con le seguenti motivazioni:
Bianchi Stefano (assistente arbitro): per aver colpito un dirigente avversario.
Acciaoli Luca, Bottari Pietro, Corrieri Francesco, Massaro Mattia: per aver partecipato attivamente ad una rissa
tra calciatori:
Carradori Filippo: Per condotta violenta verso un calciatore avversario.
Avverso tali provvedimenti propone reclamo la società, chiedendo in buona sostanza una riduzione delle
sanzioni inflitte.
Di fatto, senz’altro conferma il gesto del Carradori, di reazione, e indirettamente anche quello del Bianchi.
Per gli altri tesserati si limita ad affermare l’assenza di “condizioni per essere sanzionati”, con una motivazione,
quindi, al limite dell’ammissibilità.
Il D.G., nel supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori, conferma in toto l’accaduto e la dinamica degli
eventi.
Il reclamo non merita accoglimento.
Precisando, ancora una volta, come l’audizione personale, ove richiesta, non possa essere “eventuale”,
questa Commissione rileva come la società non confuti concretamente quanto addebitato e le condotte
contestate; in particolare, come sopra indicato, arriva anche a confermare alcuni degli addebiti.
Non vi sono, quindi, elementi per rivisitare la dinamica risultante agli atti.
Sull’entità delle sanzioni, queste appaiono ben calibrate ed eque, come da prassi consolidata degli organi di
giustizia sportiva toscani.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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