COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.52 del 22.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 28 / P – Stagione sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti dell’arbitro Scifo Simone, appartenente alla Sezione Aia di Firenze, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 40, commi 1 e 3, del Regolamento di categoria.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.52 del 22.03.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE
28 / P – Stagione sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti dell’arbitro Scifo
Simone, appartenente alla Sezione Aia di Firenze, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1,
comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 40, commi 1 e 3, del Regolamento di categoria.
L’esame del contenuto del reclamo proposto a questa Commissione dall’A.S.D. Navacchio Zambra, avverso
una decisione del G.S.T., ha rilevato un possibile comportamento antiregolamentare tenuto nei confronti dei
calciatori, dall’arbitro della gara A.S.D. Gracciano – A.S.D. Navacchio Zambra, disputata in data 02.04.2011 e
valida per il Campionato Regionale Allievi Girone A.
La Commissione, al fine di accertare la sussistenza di violazione di norme federali, ha trasmesso gli atti alla
Procura Federale la quale, acquisita la necessaria documentazione e assunte a verbale le dichiarazioni di
alcuni dei calciatori partecipanti alla gara nonché dello stesso D.G., ha disposto il deferimento sopra rubricato.
A seguito di rituali convocazione è presente l’A.E. Simone Scifo mentre la Procura Federale è rappresentata
dal Sostituto Procuratore, Avvocato Marco Stefanini.
Aperto il dibattimento il rappresentante della Procura ritiene completamente provata la colpevolezza del
deferito risultando essa non solo dalle dichiarazioni dei calciatori e dei dirigenti presenti alla gara, acquisite nel
corso della istruttoria, ma anche da quelle rilasciate dall’arbitro stesso, il quale, pur giustificandosi ritenendo di
aver tenuto un comportamento”scherzoso”, ha in sostanza confermato i fatti.
Afferma ancora l’Avvocato Stefanini che, qualunque ne sia stato il motivo, il comportamento tenuto dal D.G.
durante la gara è assolutamente censurabile perché tenuto in dispregio a quanto prescritto dall’art. 40 del
Regolamento dell’A.I.A. che regola i comportamenti che l’arbitro deve assumere in ogni occasione.
Rileva che la gara in esame era un gara del campionato Allievi Regionali, riservata quindi a “ragazzini”, il che
costituisce aggravante nell’esame del comportamento tenuto nei loro confronti dal soggetto deferito.
Ricorda che l’arbitro, oltre che applicare le regole del calcio, deve costituire, specie per i giovani, un modello di
comportamento cui riferirsi.
Prosegue precisando che l’arbitro, in sede di audizione innanzi il Collaboratore della Procura Federale, ha
ammesso di aver pronunciato frasi inopportune, sia pure sfumando le parole usate, frasi che vengono invece
puntualmente confermate nella loro volgarità in tutte le dichiarazioni univocamente rese dai tesserati ascoltati
in fase istruttoria.
Ricorda infine che il rapporto di gara reso dal Sig. Scifo in quella circostanza ha dato origini a pesanti sanzioni
disciplinari a carico di diversi atleti.
Chiede di conseguenza che al tesserato venga inflitta la sanzione della squalifica per 8 (otto) mesi.
All’intervento del rappresentante della Procura Federale segue quello dell’arbitro Scifo il quale, dopo un iniziale
“nulla da dire”, conferma quanto dichiarato al Collaboratore dell’Ufficio Inquirente, ovvero di avere cercato, con
battute, di “stemperare” il nervosismo che, a suo avviso, attanagliava i calciatori dell’A.S,D. Navacchio
Zambra.
Esclude di aver pronunziato offese nei confronti dei calciatori ed in particolare con riferimento al loro luogo di
nascita e di non ricordare tutte le frasi che, da lui pronunciate, hanno causato il deferimento.
Chiuso il dibattimento, questa la decisione del Collegio.
La perfetta coincidenza delle dichiarazioni rese dai tesserati ascoltati in istruttoria smentisce ogni assunto
difensivo, dato che esse appaiono assolutamente veritiere specie ove si consideri che alcuni dei calciatori
ascoltati hanno ammesso, in via del tutto spontanea, di aver rivolto all’arbitro frasi offensive, riconoscendo la
correttezza della conseguente sanzione subita.
Del resto l’arbitro, pur tentando di rendere più accettabili alcune frasi pronunciate riportandole in modo meno
volgare, ammette quanto contestatogli dalla Procura Federale ovvero di aver invitato i giocatori ad indovinare
quale calciatore avrebbe espulso, sulla base dell’esito del lancio di una monetina. Egli in particolare conferma,
sempre in quella sede, di aver fatto presente che si doveva agire rapidamente, giustificando la richiesta con
espressioni che la C.D., anche se già indicate in occasione della precedente delibera, ritiene inopportuno
riportare in questa sede.
A tal proposito la C.D.T. ritiene doversi limitare unicamente a ricordarne la loro inutile volgarità e che esse,
riferite per di più a persona dell’ambito personale del D.G., quale la fidanzata, sono altamente diseducative nei
confronti di giovani atleti.
Si osserva ancora che, stante la particolarità della gara, della quale l’arbitro ricorda, ad esempio, il nervosismo
dei calciatori, la rotondità del risultato finale in danno della Società denunciante (0-7), non risultano credibili i
“non ricordo” che egli oppone alle frasi volgari con le quali, come gli è stato contestato, si è espresso nei
confronti di alcuni calciatori ed, in particolare, del capitano della squadra della Società Navacchio Zambra.
Ed ancora la C.D. rileva che l’atteggiamento dell’arbitro deve essere inquadrato nell’approccio con il quale egli
ha esordito, ovvero di essere un arbitro di eccellenza (“…faccio l’eccellenza…” ) quasi che ritenesse la gara
che era stato chiamato ad arbitrare nell’occasione come una vera e propria “diminutio capitis”.
Che le dichiarazioni rese dall’arbitro in sede istruttoria siano, nel loro insieme, scarsamente attendibili, il
Collegio lo rileva ancora attraverso la contraddizione esistente tra il rapporto di gara ed il relativo supplemento,
allorché descrive il comportamento del calciatore Spada.
Infatti se con il primo documento, che ha dato a suo tempo origine alla decisione del G.S., egli affermava che
detto calciatore lo “afferrava per un braccio”, con il secondo, reso alla C.D., riferisce di aver sentito il calciatore
”…toccarmi leggermente il braccio….. con lo scopo ritengo di attirare la mia attenzione…”.
Nessuno dei comportamenti posti in essere dall’Arbitro Scifo risulta conforme a quanto richiestogli dal
complesso di disposizioni contenute nell’art. 40 del regolamento dell’A.I.A., con conseguente violazione del
disposto dell’art. 1, comma 1 del C.G.S..
Quanto fin qui rilevato induce il giudicante ad accogliere il deferimento perché fondato in punto di fatto e di
diritto, rilevando inoltre che il comportamento processuale tenuto dall’incolpato non gli è stato di alcun ausilio.
P.Q.M.
la C.D.T.T. infligge all’A.E. Simone Scifo la squalifica per mesi 8 (otto), condividendo la richiesta fatta dal
rappresentante della Procura Federale.
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