F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076 del 28 Marzo 2012 (397) – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE BASILE (Presidente e Legale rappresentante Società SSD Futsal TSC & Preci), Società SSD FUTSAL TSC & PRECI • (nota N°. 5956/585 pf 11-12/AM/ma del 5.3.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076 del 28 Marzo 2012 (397) – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE BASILE (Presidente e Legale rappresentante Società SSD Futsal TSC & Preci), Società SSD FUTSAL TSC & PRECI • (nota N°. 5956/585 pf 11-12/AM/ma del 5.3.2012). La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento indicato in epigrafe, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione dell’inibizione di mesi 6 (sei) in danno del Sig. Raffaele Basile, nonché della sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per la Società SSD Futsal TSC & Preci; ascoltato il difensore dei deferiti, che si è riportato alle memorie difensive ritualmente depositate, osserva. Il deferimento Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, su segnalazione della Segreteria della F.I.G.C. L.N.D - Div. Calcio a Cinque, i soggetti suindicati per rispondere, il primo, della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al art. 5, commi 1 e 5 CGS, per avere consentito che sul sito ufficiale della sua Società venisse gravemente offesa, attraverso l’utilizzo di termini e immagini, la reputazione della terna arbitrale della gara Montesilvano - Preci del 13.11.2011, nonché della classe arbitrale, la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio rappresentante legale. Il fatto contestato risulta provato dalla documentazione in atti e segnatamente dalla dichiarazione del segretario della Divisione Calcio a Cinque, Sig. Fabrizio Di Felice, datata 6 dicembre 2011, dalla quale emerge incontrovertibilmente che sul sito ufficiale della medesima Società è stata pubblicata la copertina del Magazine TSC Preci Mag, prodotta in atti, ove appare una foto della terna arbitrale che ha diretto la gara con la scritta in sovrimpressione in lingua inglese ”PICKPOCKETS BEWARE!” ovvero “BORSEGGIATORI ATTENZIONE!”. La valenza offensiva di tale inequivoca espressione appare peraltro aggravata dal tenore complessivo dei testi riportati in calce, dell’impaginazione e della grafica raffigurante un segnale stradale di pericolo, di talché risulta leso l’onore e la reputazione sia della terna arbitrale che ha diretto la gara sia dell’intera categoria arbitrale. Pacifica risulta pure la responsabilità della Società sportiva titolare del sito internet che ha divulgato on line la copia cartacea del magazine, a nulla rilevando le deduzioni difensive in tema di responsabilità delle pubblicazioni. Va pertanto affermata la responsabilità della Società deferita e applicate le sanzioni di cui al dispositivo. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l’effetto infligge la sanzione dell’inibizione di giorni 20 (venti) al Sig. Raffaele Basile e quella dell’ammenda di € 250,00 (€ duecentocinquanta/00) alla Società SSD Futsal TSC & Preci.
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