F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077 del 29 Marzo 2012 (231) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. VINCENZO LIARDA (Presidente della Soc. ASD Madonie Polizzi G. Calcio) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011). (232) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. GIOVANNI ALTAMONTE (Presidente della Soc. Pol. Corleone) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011). (233) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. CARMELO SIDOTI (Presidente della Soc. ASCD Città di Oliveri) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011). (234) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. JOSE’ REALI (Presidente della Soc. Pol. D. Città di Canicattini) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011). (235) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. SALVATORE RAO (Presidente della Soc. ACD Ciminna) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011). (236) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. ANGELO PESCE (Presidente della Soc. ASD Castel di Judica) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011). (237) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. GIUSEPPE FISICHELLA (Presidente della Soc. ASD Cometa Calcio) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011). (238) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. ENRICO FERRO (Presidente della Soc. Junior Ramacca) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011). (239) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. MARCELLO LOMBARDO (Presidente della Soc. ASD Partinicaudace) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011). (240) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. LUIGI NORATO (Presidente della Soc. FCD Città di Castellana) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011). (241) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. VINCENZO CAMPIONE (Presidente della Soc. ASD Nicosia) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011). (242) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. SETTIMO ACCETTA (Presidente della Soc. ASD Patti Calcio) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011). (243) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. CARLO SCALISI (Presidente della Soc. ASD Carlentini) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011). (244) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. CORRADO FANCELLO (Presidente della Soc. ASD Netina Calcio) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011). (245) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. ORLANDO LEO (Presidente della Soc. ASD Mediterranea Nizza) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077 del 29 Marzo 2012 (231) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. VINCENZO LIARDA (Presidente della Soc. ASD Madonie Polizzi G. Calcio) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011). (232) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. GIOVANNI ALTAMONTE (Presidente della Soc. Pol. Corleone) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011). (233) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. CARMELO SIDOTI (Presidente della Soc. ASCD Città di Oliveri) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011). (234) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. JOSE’ REALI (Presidente della Soc. Pol. D. Città di Canicattini) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011). (235) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. SALVATORE RAO (Presidente della Soc. ACD Ciminna) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011). (236) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. ANGELO PESCE (Presidente della Soc. ASD Castel di Judica) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011). (237) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. GIUSEPPE FISICHELLA (Presidente della Soc. ASD Cometa Calcio) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011). (238) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. ENRICO FERRO (Presidente della Soc. Junior Ramacca) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011). (239) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. MARCELLO LOMBARDO (Presidente della Soc. ASD Partinicaudace) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011). (240) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. LUIGI NORATO (Presidente della Soc. FCD Città di Castellana) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011). (241) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. VINCENZO CAMPIONE (Presidente della Soc. ASD Nicosia) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011). (242) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. SETTIMO ACCETTA (Presidente della Soc. ASD Patti Calcio) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011). (243) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. CARLO SCALISI (Presidente della Soc. ASD Carlentini) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011). (244) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. CORRADO FANCELLO (Presidente della Soc. ASD Netina Calcio) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011). (245) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. ORLANDO LEO (Presidente della Soc. ASD Mediterranea Nizza) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011). Occorre premettere in fatto quanto segue. La Lega Nazionale Dilettanti con nota del 15 giugno 2010 comunicava a tutti i Comitati Regionali, nonché ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, le linee-guida per le iscrizioni delle società ai campionati di competenza della stagione sportiva di riferimento. Veniva precisato in siffatta nota che i Comitati Regionali avrebbero dovuto individuare un primo termine per la presentazione delle domande di iscrizione, avente natura perentoria a pena di decadenza per la sola domanda ed ordinatoria per la presentazione della documentazione a corredo della domanda (disponibilità di un impianto di gioco omologato, inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e Tesserati, versamento di diritti ed oneri finanziari con possibilità di rateizzazione per alcune voci) ed un secondo termine di natura esclusivamente perentoria per regolarizzare la domanda di iscrizione con il deposito di quella documentazione che non si era potuto presentare contestualmente alla iscrizione. Veniva altresì precisato che, nonostante la concessione del secondo termine per il deposito della documentazione a corredo della domanda di iscrizione, l'inosservanza del primo termine, ancorchè di natura ordinatoria, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per l'iscrizione ai campionati, doveva essere considerato illecito disciplinare, da sanzionarsi dagli Organi della Giustizia Sportiva con un'ammenda oppure con punti di penalizzazione in classifica su deferimento della Procura Federale. Ai Comitati venivano delegate la fissazione dei termini di presentazione della domanda di iscrizione e di deposito della documentazione, nonché la tipologia delle sanzioni da applicare. Si precisava, infine, che l'inosservanza anche del secondo termine di natura perentoria avrebbe comportato la non ammissione della società al campionato di competenza. Nel caso portato all'attuale cognizione di questa Commissione, era accaduto che il Presidente del Comitato Regionale Sicilia con lettera 7 febbraio 2011, in ottemperanza alla Direttiva della Lega Nazionale Dilettanti sopra richiamata, aveva reso noto alla Procura Federale che alcune società partecipanti ai Campionati organizzati da detto Comitato non avevano perfezionato l'iscrizione al campionato di competenza, in quanto si erano indotte a regolarizzare la propria posizione entro il secondo termine, incorrendo pertanto nell'illecito disciplinare. Egli, nel contempo, chiedeva che la Procura, ove lo avesse ritenuto, deferisse le società inadempienti per l'applicazione dell'ammenda deliberata dal Consiglio Direttivo dello scrivente Comitato nella riunione del 23 giugno 2010 nella misura da € 50,00 ad € 400,00. Le Società segnalate, ad ognuna delle quali la lettera era stata inviata ai fini della conoscenza della contestazione ad esse mossa, erano la ASD Patti Calcio, la ASD Partinicaudace, la ASD Madonie Polizzi, la ASD G. Calcio, la ASD Mediterranea Nizza, la ASD Carlentini, la ASD Netina Calcio, la ASD Nicosia, la ASD Castel di Judica, la ASD Ciminna, la Pol. Di. Città di Canicattì, la FCD Città di Castellana, la ASCD Città di Oliveri, la Pol. Corleone, la ASD Cometa Calcio, la ASD Junior Ramacca, che la Procura Federale, deferiva singolarmente alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia, unitamente al legale rappresentante di ciascuna deferita, che nell'ordine di elencazione delle suddette Società, risultavano essere i Sigg.ri Accetta Settimo, Lombardo Marcello, Liarda Vincenzo, Leo Orlando, Scalisi Carlo, Fancello Corrado, Campione Vincenzo, Pesce Angelo, Rao Salvatore, Reali Josè, Norato Luigi, Sidoti Carmelo, Altomonte Giovanni, Fisichella Giuseppe e Ferro Enrico. In ogni deferimento veniva contestata ai legali rappresentanti delle Società la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS con riferimento all'art 24 comma 1 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed alle Disposizioni generali pubblicate sul C.U. n. 502 / UNICO del 24 giugno 2010 del Comitato Regionale Sicilia, per aver disatteso l'obbligo per le Società di iscrizione al Campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato; ed alle Società la violazione dell'art. 4 comma 1 CGS per la responsabilità diretta stante l'addebito ascritto al proprio legale rappresentante. La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisioni pubblicate sul CU n. 199 del 6 dicembre 2011, sanzionava le Società con l’ammenda di € 50,00 ciascuna ed infliggeva ai legali rappresentanti delle stesse l’ammonizione ai sensi dell’art. 19 comma 1 lettera A) CGS, con la sola eccezione del Sig. Norato Luigi (FCD Città di Castellana)in quanto non più tesserato. Avverso siffatte decisioni ricorre con separati atti la Procura Federale, la quale, riaffermato il principio che la responsabilità della Società è sempre da imputarsi al soggetto attivo della condotta sanzionata, individuato ai sensi degli artt. 1 comma 1 e 4 comma 1 CGS nel legale rappresentante della stessa anche in virtù del rapporto di immedesimazione organica esistente tra rappresentante (il Presidente della Società) e rappresentata (la Società), chiede che, in parziale riforma di ogni singola decisione, venga inflitta ai legali rappresentanti delle Società deferite, singolarmente considerati, la inibizione di mesi tre per ognuno, ritenendo incongrua la sanzione dell’ammonizione applicata dalla Commissione Territoriale. Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi, previa riunione degli stessi. Nessuno è comparso dei deferiti, i quali non hanno in alcun modo contro dedotto. La Commissione osserva quanto segue. Deve innanzi tutto essere stralciato dal presente dibattimento il ricorso proposto dalla Procura nei confronti della ASD Castel di Judica e del Sig. Pesce Angelo, all’epoca dei fatti Presidente della stessa, in quanto dall’incarto risulta che la raccomandata contenente la convocazione a questa riunione non è stata ricevuta dal destinatario; siffatta lettera, ritualmente inviata presso la sede della Società, è stata però rifiutata dalla destinataria sull’assunto che il Pesce, non ricoprendo più la carica di legale rappresentante della Società, non era più domiciliato presso detta sede. Gli atti vanno pertanto rimessi all’Organo requirente affinchè provveda alla rinotificazione. In via preliminare, deve essere disposta la riunione degli altri ricorsi, stante l'evidente connessione oggettiva tra loro esistente. Nel merito, i ricorsi, unitariamente considerati, sono fondati e devono essere accolti. Come è stato costantemente affermato da questa Commissione, la statuizione contenuta nelle Disposizioni relative alle modalità di iscrizione ai Campionati, che l'inosservanza del termine ordinatorio anche per un solo adempimento costituisce illecito disciplinare, richiama di per sé il precetto contenuto nell'art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione implica l’applicazione delle sanzioni a carico dei dirigenti, soci e tesserati delle società di cui all'art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma 1 lettera H). Inoltre, l'art. 10 comma terzo bis CGS, nel prevedere a carico delle società dilettantistiche, che non adempiono all'obbligo di deposito della documentazione richiesta per la partecipazione al campionato di competenza nei termini fissati dalle disposizioni, le sanzioni ivi riportate, implica di per sé la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, ai quali deve essere inevitabilmente ascritto l'addebito del mancato adempimento. In sintesi, sussiste in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i suoi dirigenti, invocato dalla Procura Federale, nel senso che non può esistere la violazione disciplinare della prima che non sia riconducibile ai secondi (veggasi, tra le molte, la decisione di questa Commissione nn. 203 e ss. in C.U. n. 62/CDN del 9 febbraio 2012). In tale contesto, appare evidente che la sanzione dell’ammonizione comminata dalla Commissione Territoriale ai legali rappresentanti delle Società (con l’eccezione di cui sopra) appare incongrua se rapportata all’illecito disciplinare che si configura nel caso in esame e suscettibile di affievolire la responsabilità dei legali rappresentanti delle società deferite, per cui a detta sanzione deve essere sostituita quella della inibizione, che, avuto riguardo all'orientamento di questa Commissione, affermatosi nelle plurime decisioni di casi simili, va quantificata in giorni 30, trattandosi di un solo inadempimento, costituito dal mancato perfezionamento della iscrizione al campionato di competenza entro il primo termine ordinatorio. P.Q.M. a parziale modifica di ogni decisione impugnata, infligge ai Sigg.ri: Vincenzo LIARDA (Presidente della Soc. ASD Madonie Polizzi G. Calcio); Giovanni ALTAMONTE (Presidente della Soc. Pol. Corleone); Carmelo SIDOTI (Presidente della Soc. ASCD Città di Oliveri); Josè REALI (Presidente della Soc. Pol. D. Città di Canicattini); Salvatore RAO (Presidente della Soc. ACD Ciminna); Giuseppe FISICHELLA (Presidente della Soc. ASD Cometa Calcio); Enrico FERRO (Presidente della Soc. Junior Ramacca); Marcello LOMBARDO (Presidente della Soc. ASD Partinicaudace); Luigi NORATO (già Presidente della Soc. FCD Città di Castellana all’epoca dei fatti, sanzione esecutiva dal momento del ritesseramento del predetto presso la FIGC); Vincenzo CAMPIONE (Presidente della Soc. ASD Nicosia); Settimo ACCETTA (Presidente della Soc. ASD Patti Calcio); Carlo SCALISI (Presidente della Soc. ASD Carlentini); Corrado FANCELLO (Presidente della Soc. ASD Netina Calcio); Orlando LEO (Presidente della Soc. ASD Mediterranea Nizza); la inibizione di gg. 30 (trenta) ciascuno. Rimette alla Procura Federale gli atti afferenti il ricorso avverso la posizione del Sig. Angelo PESCE (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Castel di Judica), affinchè si provveda come da parte motiva.
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