COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/03/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 11/ 3/2012 CASOLI DI ATRI – HATRIA
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/03/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 11/ 3/2012 CASOLI DI ATRI - HATRIA
Il Giudice Sportivo
- esaminato il reclamo della Società Casoli di Atri con il quale si chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Hatria, in quanto l'arbitro non avrebbe riconosciuto il calciatore Breccione Mattucci Maurizio n.14 della distinta, mancando nella stessa la trascrizione del numero del documento di riconoscimento;
- rilevato che dai chiarimenti forniti dal direttore di gara, quest'ultimo conferma di aver riconosciuto i calciatori dell'Hatria a mezzo dei documenti presentati e riferiti a tutti i 18 giocatori indicati in distinta e che la mancanza relativa al documento del calciatore n.14 nella distinta di gara era dipesa solo da una dimenticanza di trascrizione da parte della Società Hatria, ribadendo che il riconoscimento del Breccione Mattucci Maurizio era avvenuto a mezzo di documento di riconoscimento regolarmente presentato,
DELIBERA
a) di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito in campo e cioè:Casoli di Atri / Hatria 0 a 2;
b) di irrogare alla Società Hatria l'ammenda di Euro 200,00 per aver tratto in inganno, a causa della dimenticanza di cui sopra, la Società Casoli di Atri;
c) di addebitare la tassa reclamo.