COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 86 del 27 Marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. A.S.D. TERMOLI CALCIO – AVVERSO AMMENDA E DIFFIDA – PROVVEDIMENTO GST – C.U. N. 75 DEL 16 FEBBRAIO 2012 (GARA CAMPOBASSO 1919 – TERMOLI CALCIO 1920 DEL 12.02.2012 – FINALE COPPA ITALIA REGIONALE)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 86 del 27 Marzo 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.1. A.S.D. TERMOLI CALCIO – AVVERSO AMMENDA E DIFFIDA – PROVVEDIMENTO GST –
C.U. N. 75 DEL 16 FEBBRAIO 2012
(GARA CAMPOBASSO 1919 - TERMOLI CALCIO 1920 DEL 12.02.2012 – FINALE COPPA ITALIA REGIONALE)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso ritualmente e tempestivamente presentato dalla società A.S.D. Termoli Calcio e visti i documenti ufficiali di gara, osserva quanto segue.
La ricorrente chiede l'annullamento della ammenda di euro 2.000,00 e della diffida inflitte dal G.S.
per i fatti verificatisi durante e dopo la gara del 12 febbraio 2012, finale di Coppa Italia Regionale tra il Campobasso 1919 ed il Termoli Calcio giocata sul campo sportivo di Venafro, e in subordine la riduzione della ammenda e l'annullamento della diffida. A sostegno di tale richiesta, pur
ammettendo che i fatti riportati nel referto arbitrale e nel rapporto del commissario di campo
designato per l'incontro si sono verificati, è stato rappresentato che la società ha fatto di tutto per
fare cessare i cori offensivi nei confronti di organi federali e per non fare degenerare i
comportamenti dei propri sostenitori. E' stato anche sostenuto che l'aver giocato in campo neutro e
con l'ingresso gratuito non ha consentito alla società stessa di poter vietare l'ingresso a gruppi di
tifosi già individuati come indesiderabili. Infine è stato precisato che gli oggetti lanciati dai sostenitori a fine gara non erano razzi ma fumogeni utilizzati per festeggiare la vittoria della Coppa Italia. Premesso che il referto arbitrale ed il rapporto del commissario di campo sono documenti privilegiati di prova che non possono essere messi in discussione con il semplice diniego di quello che è in essi riportato, questa C.D. deve entrare nel merito degli accadimenti e verificare se le sanzioni inflitte dal G.S. sono congrue in merito a quanto accaduto.
Nel caso in esame va rilevato che le violazioni poste in essere dai sostenitori del Termoli Calcio
sono molteplici e gravi tanto da non permettere l'annullamento della diffida in quanto la stessa, una
volta accertata la gravità dei fatti accaduti, è una sanzione non scindibile dalla ammenda e non
consente alternativa o discrezionalità e, inoltre, ha la funzione deterrente di distogliere i sostenitori
da future intemperanze come minaccia di futura squalifica di campo. E' possibile, invece, sempre
rimanendo nel limite di afflittività della pena, poter ridurre la sanzione della ammenda in
considerazione dell'impegno profuso dai rappresentati della società e del fatto che non ci sono state conseguenze su persone.
P.Q.M.
delibera di accogliere parzialmente il ricorso e per l'effetto riduce la sanzione della ammenda ad
euro 1.300,00 con conferma della diffida. Nulla per la tassa non versata.
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