COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 29 Marzo 2102 Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale, F.C. TERGU (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 38 del 22.03.2012. Gara Tergu / San Giorgio Perfugas del 18.03.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 29 Marzo 2102 Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale, F.C. TERGU (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 38 del 22.03.2012. Gara Tergu / San Giorgio Perfugas del 18.03.2012. La società Tergu ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica per tre gare inflitta al signor Cascioni Giovanni, tesserato riconosciuto dal direttore di gara, per avere minacciato ed insultato l’arbitro durante e dopo il termine della gara. La reclamante contesta gli addebiti ritenendoli frutto di errata valutazione dei fatti. Quanto al primo episodio, per il quale il Cascioni si sarebbe reso responsabile delle ingiurie rivolte all’arbitro dalla tribuna, assume che le condizioni ambientali, dovute alla presenza di numeroso pubblico, impedirono il riconoscimento del proprio tesserato. Soggiunge che al termine della gara non si verificò alcun episodio del quale il Cascioni si sia reso protagonista, essendosi peraltro la gara caratterizzata per la totale mancanza di contestazioni fra le tifoserie e nei confronti dell’arbitro. Conclude, la reclamante, domandando un’equa riduzione del provvedimento impugnato. La Commissione, esaminato il referto arbitrale, ritiene pienamente provati gli addebiti nei confronti del Cascioni Giovanni. Risulta infatti descritta la condotta della quale questi si rese responsabile nele due distinte fasi, sia nel corso della gara, dalla tribuna, sia al termine dell’incontro, allorche entrò nel terreno di gioco, tentò il contatto fisico con l’arbitro, ponendo fine alle sue intemperanze, a seguito dell’intervento dei suoi compagni, con espressioni ingiuriose e minacce a lui rivolte. La portata delle espressioni proferite, accompagnate dal tentativo di contatto fisico, unitamente all’aggravante della reiterazione fanno ritenere adeguata la squalifica inflitta, e tale da dover essere confermata. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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