COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 29 Marzo 2102 Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale, A.C.D. ATZARA (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Oristano) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U.n° 28 del 15.03.2012. Gara Atzara / Siamanna 2000 11.03.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 29 Marzo 2102 Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale, A.C.D. ATZARA (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Oristano) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U.n° 28 del 15.03.2012. Gara Atzara / Siamanna 2000 11.03.2012. La Società Atzara ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo in relazione all gara di cui in epigrafe: - squalifica per tre gare del calciatore Muggianu Marco “poiché, dopo essere stato espulso per proteste, si rifiutava di uscire dal terreno di gioco cercando, inoltre, di venire a contatto con il direttore di gara, non riuscendovi grazie all’intervento dei compagni di squadra; prima di essere accompagnato definitivamente fuori dal campo, reiterava le pesanti offese all’indirizzo dell’arbitro”; - inibizione fino all’11.05.2012 del dirigente Congiu Luigi “ poiché, a fine gara, offendeva e minacciava pesantemente il direttore di gara, reiterando offese, minacce e accuse più volte e tentando di venire a contatto con lo stesso arbitro, non riuscendovi per il pronto intervento del Capitano e di alcuni giocatori della sua squadra; tentava, inoltre, di impedire al citato arbitro di raggiungere gli spogliatoi, aggravava la sua posizione in quanto, dirigente accompagnatore della propria società, non garantiva adeguata protezione al direttore di gara, il quale veniva offeso e minacciato da diversi sostenitori della società Atzara appostati nei pressi della sua auto mentre si accingeva a lasciare definitivamente l’impianto di gioco”; - inibizione fino all’11.04.2012 del dirigente Demurtas Antonio; - ammenda di Euro 100,00 alla Società “per le intemperanze dei propri sostenitori, che a fine incontro, nei pressi dell’auto del direttore di gara, lo insultavano e minacciavano pesantemente”. La Commissione rileva innanzitutto che è inammissibile, ai sensi dell’art.45 comma 3° lett.b) del C.G.S., il reclamo in ordine alla delibera di inibizione del dirigente Demurtas, che è inferiore ad un mese. Per quanto attiene agli altri provvedimenti la Commissione rileva che la Società reclamante chiede una riduzione delle sanzioni inflitte assumendo che il comportamento del Muggianu, del Congiu e dei tifosi appostati nei pressi dell’autovettura dell’arbitro si sarebbe limitato a mere proteste e piccole offese. La Commissione, letto il referto arbitrale e il relativo supplemento, ritiene che il reclamo non debba essere accolto, in quanto le offese e le minacce proferite risultano gravi e pertanto meritevoli delle sanzioni irrogate. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA - di dichiarare inammissibile il reclamo relativo alla inibizione inflitta al dirigente Demurtas Antonio; - di rigettare il reclamo nel resto. Dispone l’addebito della tassa.
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