COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 406 del 27.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 189/A ASD REAL FIUMEFREDDO C5 (CT) avverso squalifica fino al 28/02/2016 calciatore Isidoro Gianluca L a Spina – Gara Campionato Serie D C5 Gir. A Viagrandese – Real Fiumefreddo del 28/02/2012 – C.U. n° 43 del 07/03/2012 Delegazione Prov.le Catania

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 406 del 27.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 189/A ASD REAL FIUMEFREDDO C5 (CT) avverso squalifica fino al 28/02/2016 calciatore Isidoro Gianluca L a Spina – Gara Campionato Serie D C5 Gir. A Viagrandese – Real Fiumefreddo del 28/02/2012 - C.U. n° 43 del 07/03/2012 Delegazione Prov.le Catania L’ASD Real Fiumefreddo C5, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni in epigrafe. La Commissione Disciplinare preliminarmente ad ogni questione di merito rileva che la decisione impugnata risulta riportata sul C.U. n.43 del 7 marzo 2012 della Delegazione Provinciale di Catania pubblicato il successivo 8 marzo 2012. Che il reclamo risulta inviato a mezzo raccomandata a.r. del 21.03.2012. Che ai sensi dell’art. 46 comma 4 i ricorsi di secondo grado devono essere proposti ( a pena di inammissibilità) alla Commissione disciplinare entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del c.u. con cui è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. Che, conseguentemente, il reclamo de quo è inammissimibile stante che la sua proposizione è avvenuta oltre i termini di cui al citato comma 4 dell’art. 46 CGS. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo di e 130,00 non versata.
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