COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.53 del 29.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 116 stagione sportiva 2011/2012Gara Aurora Calcio – Babylon United (1-4) del 17/02/2012. Campionato di Calcio a 5 serie D. In C.U. n.45 del 23/02/2012 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.53 del 29.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 116 stagione sportiva 2011/2012Gara Aurora Calcio – Babylon United (1-4) del 17/02/2012. Campionato di Calcio a 5 serie D. In C.U. n.45 del 23/02/2012 C.R.T. Reclama in proprio il sig. Cavallo Gerry, supportato dai suoi legali di fiducia, avverso la squalifica fino al 23/04/2013 inflitta dal G.S. in quanto “espulso per doppia ammonizione, dopo la notifica colpiva con un calcio il D.G. all’altezza dei glutei provocandogli lieve dolore. Uscendo dal campo lo offendeva. Successivamente entrava indebitamente sul terreno di gioco protestando nei confronti del D.G. A fine gara, cercava di venire alle vie di fatto con l’arbitro e lo minacciava”. Il reclamante descrive diversamente dall’arbitro i fatti oggetto della contestazione sanzionatoria ammettendo tuttavia la propria reazione scomposta non consona per un uomo di sport. Sottolinea di avere svolto anche attività professionistica e di avere sempre tenuto un comportamento corretto in campo. Evidenzia che il convincimento dell’arbitro è frutto di un’errata interpretazione del suo comportamento ed il suo stato di agitazione è stato scambiato per una volontà di aggressione. In altri termini, il comportamento è stato causato da una scomposta reazione momentanea e non da una premeditazione. Rileva infine che nessun danno è stato riportato dal D.G. in quanto non vi è un referto medico in tale senso. Riporta alcune decisioni giurisprudenziali al fine di confrontarle con la propria situazione. Chiede: in tesi l’annullamento della sanzione ed in ipotesi una riduzione della stessa. Chiede infine la refusione delle spese processuali e di essere presente all’udienza. In via istruttoria fa istanza per l’ammissione di prova testimoniale. L’arbitro, nel supplemento di rapporto conferma quanto evidenziato in prime cure. All’udienza del 23/03/2012 il reclamante ed i suoi difensori ribadiscono il contenuto del reclamo dopo essere stati edotti del supplemento di rapporto arbitrale. In conclusione, il sig. Cavallo esterna con palpabile sincerità il proprio rammarico per l’accaduto. La C.D. esaminati gli atti ufficiali accoglie il reclamo. In via preliminare occorre evidenziare la scarsa conoscenza della normativa federale in ordine alla richiesta istruttoria (prova per testi) ed a quella di refusione delle spese processuali. Quanto alla prima è normativamente previsto che nel procedimento che ci occupa la prova per testi è inammissibile quindi la richiesta in tale senso appare assolutamente inutile. Per quanto attiene la refusione delle spese processuali, non è chiaro a quali spese il reclamante ed i suoi difensori si riferiscano e quindi la richiesta appare generica. Nel caso i predetti si riferiscano alla tassa di reclamo, è fatto notorio che la stessa viene restituita in caso di accoglimento, anche parziale, dello stesso. Qualora invece si faccia riferimento alle spese di patrocinio, il Collegio rileva quanto segue: 1)La difesa tecnica dei tesserati e delle società è una scelta volontaria degli stessi. Pertanto, qualora l’incolpato/a decida di farsi rappresentare e/o difendere da un legale, il suo onorario deve essere corrisposto dal cliente. 2)In atti, in ogni caso, non vi è un’esplicita quantificazione delle spese legali, né una individuazione del soggetto passivo dell’obbligazione restitutoria. Infine, relativamente alla giurisprudenza citata, il Collegio rileva, ancora una volta, come le fattispecie in esame differiscano le une dalle altre anche per piccoli particolari e quindi è impossibile applicare parametri speculari. Ad ogni buon conto, in tutti i settori della Giustizia Sportiva, viene costantemente ricercata un’unitarietà di giudizio per casi similari. Per quanto concerne il merito, la C.D. osserva che i fatti contestati sono da considerarsi di estrema gravità soprattutto per il fatto che l’agente non è un novizio dei campi di calcio e la sua militanza in categorie superiori, finanche nella sfera professionistica, non costituiscono certamente un’attenuante anzi, è vero l’esatto contrario. Fatta questa doverosa premessa, il Collegio non può non rilevare l’ottimo comportamento processuale del Cavallo il quale, se la sensazione non è stata ingannevole, ha dimostrato un sincero pentimento in relazione al comportamento antisportivo tenuto sul campo, il che fa pensare che effettivamente vi sia stato un momento di non controllo comportamentale che ha posto in essere le azioni contestate. In punto di quantificazione della sanzione la C.D. ritiene che la stessa debba essere rivalutata anche in virtù del comportamento del Cavallo in sede di audizione. P.Q.M. La C.D.T.T. cassa la decisione del G.S. e per l’effetto infligge al calciatore Cavallo Gerry la squalifica fino al 23/02/2013. Dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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