COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 29 Marzo 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.2.1. OPPOSIZIONE A.C. PORTO VIRO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 57 del 14/3/2012 – Squalifica per quattro giornate giocatore Bellemo Nicolò – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 29 Marzo 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
7.2.1. OPPOSIZIONE A.C. PORTO VIRO
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 57 del 14/3/2012 –
Squalifica per quattro giornate giocatore Bellemo Nicolò – Campionato di Promozione
La Società A,C. Porto Viro ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale
Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 57 del 14/3/2012 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica per
quattro giornate a carico del giocatore Bellemo Nicolò : “espulso dal campo, gridava offese all’arbitro dopo l’espulsione,
nonché allontanandosi reiterava le offese nei confronti di un assistente arbitrale”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Porto Viro;
vista la documentazione ufficiale agli atti;
sentito il legale rappresentante della Società ricorrente, insieme al giocatore squalificato;
valutato il comportamento tenuto dal giocatore Bellemo Nicolò e considerata la non particolare gravità dello stesso;
valorizzato, altresì, la condotta successiva all’espulsione del giocatore interessato, il quale si é premurato di scusarsi per il
suo atteggiamento;
ritenuta più congrua in relazione all’accadimento la sanzione di tre giornate di squalifica
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società Porto Viro;
- di ridurre a tre giornate la sanzione della squalifica a carico del calciatore Bellemo Nicolò.
La tassa reclamo non é stata versata.
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