COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 29 Marzo 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.2.2. OPPOSIZIONE A.C. CAMPONOGARESE Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 57 del 14/3/2012 – Squalifica per tre giornate giocatore Notolini Mattia – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 29 Marzo 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
7.2.2. OPPOSIZIONE A.C. CAMPONOGARESE
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 57 del 14/3/2012 –
Squalifica per tre giornate giocatore Notolini Mattia – Campionato di Promozione
La Società A,C. Camponogarese ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale
Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 57 del 14/3/2012 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica per
tre giornate a carico del giocatore Notolini Mattia : “espulso dal campo, per insulti all’arbitro, allontanandosi dal terreno di
gioco, lo irrideva”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Camponogarese;
vista la documentazione ufficiale agli atti;
sentito il legale rappresentante della Società ricorrente insieme al giocatore squalificato;
sentito l’arbitro per le vie brevi il quale ha confermato le offese del Sig. Notolini Mattia, negando, peraltro, di aver ricevuto
minacce dirette da parte del giocatore;
ritenuto, pertanto, più congrua la sanzione due giornate, in relazione all’episodio così come oggi chiarito
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società Camponogarese;
- di ridurre a due giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Notolini Mattia.
La tassa reclamo non é stata versata.
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