COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 29 Marzo 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.2.2. OPPOSIZIONE A.C. CAMPONOGARESE Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 57 del 14/3/2012 – Squalifica per tre giornate giocatore Notolini Mattia – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 29 Marzo 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.2.2. OPPOSIZIONE A.C. CAMPONOGARESE Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 57 del 14/3/2012 – Squalifica per tre giornate giocatore Notolini Mattia – Campionato di Promozione La Società A,C. Camponogarese ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 57 del 14/3/2012 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Notolini Mattia : “espulso dal campo, per insulti all’arbitro, allontanandosi dal terreno di gioco, lo irrideva”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Camponogarese; vista la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente insieme al giocatore squalificato; sentito l’arbitro per le vie brevi il quale ha confermato le offese del Sig. Notolini Mattia, negando, peraltro, di aver ricevuto minacce dirette da parte del giocatore; ritenuto, pertanto, più congrua la sanzione due giornate, in relazione all’episodio così come oggi chiarito P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società Camponogarese; - di ridurre a due giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Notolini Mattia. La tassa reclamo non é stata versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it