LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 190 DEL 26 marzo 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Il Giudice Sportivo
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 190 DEL 26 marzo 2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Il Giudice Sportivo
Gara Soc. NOVARA – Soc. LECCE
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (fax delle ore 12.13 del 26
marzo 2012) ex art. 35-1.3), CGS, circa la condotta tenuta, al 19° minuto del secondo tempo, dal
calciatore Andrea Caracciolo (Soc. Novara) nei confronti del calciatore Andrea Esposito
(Soc. Lecce);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, in occasione
dell’esecuzione di un calcio d’angolo, nell’area di rigore leccese affollata da calciatori di
entrambe le squadre, il calciatore Caracciolo veniva a stretto contatto con il calciatore
giallorosso, che cadeva dolorante al suolo. Nessun provvedimento disciplinare veniva adottato
nei confronti dell’attaccante novarese in quanto il Direttore di gara, come precisato su richiesta di
questo ufficio (e-mail delle ore 14.55 del 26 marzo 2012) aveva valutato il suo comportamento
come un’irrilevante “spinta al petto”.
Tale valutazione, insindacabile nel merito da questo Giudice, rende inammissibile ex art. 35 -
1.3., CGS, la segnalazione del Procuratore federale.
P.Q.M.
delibera di non adottare alcun provvedimento in merito alla segnalazione del Procuratore federale
circa il comportamento del calciatore Andrea Caracciolo (Soc. Novara).