F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080 del 04 Aprile 2012 (414) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: TATIANE ALMEIDA FREIRE (Calciatrice non tesserata), LARA VARANI (dirigente della Società ASD Città di Pescara Calcio a 5), Società ASD CITTA’ DI PESCARA CALCIO A 5 ▪ (nota N°. 6605/723pf11-12/AA/ac del 22.3.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080 del 04 Aprile 2012 (414) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: TATIANE ALMEIDA FREIRE (Calciatrice non tesserata), LARA VARANI (dirigente della Società ASD Città di Pescara Calcio a 5), Società ASD CITTA’ DI PESCARA CALCIO A 5 ▪ (nota N°. 6605/723pf11-12/AA/ac del 22.3.2012). La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento indicato in epigrafe, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione della squalifica per 4 (quattro) giornate in danno della calciatrice Tatiane Almeida Freire, dell’inibizione di giorni 90 (novanta), osserva quanto segue: Il deferimento All’inizio della riunione odierna la Società ASD Città di Pescara Calcio a 5, tramite il proprio Presidente, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società ASD Città di Pescara Calcio a 5, tramite il proprio Presidente, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per la Società ASD Città di Pescara Calcio a 5, penalizzazione di punti 4 (quattro) con ammenda di € 900,00 (€ novecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, a punti 3 (tre) di penalizzazione, con ammenda di € 600,00 (€ seicento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Il Procuratore federale, su esposto della Società ASD Woman C/5, ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti suindicati per rispondere, la prima, della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al art. 10, comma 2 del CGS, per avere disputato nelle file della Società ASD Città di Pescara Calcio a 5, quattro gare, valevoli per il Campionato Nazionale di Serie A – Calcio a 5 femminile 2011/12, girone B, senza averne titolo perché al momento priva di regolare tesseramento in seno alla predetta Società; la seconda, dirigente della predetta Società, per avere sottoscritto nelle suddette gare le relative distinte in cui dichiarava che le calciatrici ivi menzionate erano regolarmente tesserate e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado la Sig.ra Freire Tatiane Almeida non ne avesse titolo perché al momento priva della sottoscrizione di regolare tesseramento in seno alla predetta Società; la Società, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del CGS vigente, per la condotta ascritta ai soggetti che hanno comunque svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del CGS in occasione delle quattro gare. Il deferimento è fondato in quanto le circostanze addebitate alle Signore Freire e Varani, risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente provata la violazione del CGS secondo l’assunto della Procura federale. In effetti la calciatrice risulta aver disputato le quattro gare in questione del tutto sprovvista di regolare tesseramento e la dirigente risulta avere avvallato tale illecito sottoscrivendo le distinte. In merito alle sanzioni, questa Commissione, vista la normativa di riferimento, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Visto l’art. 23, CGS la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre), da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013, in quanto inafflittivi nella attuale, con l’ammenda di € 600,00 (€ seicento/00). Infligge inoltre: • squalifica per 4 (quattro) giornate, da scontarsi in gare ufficiali al momento dell’eventuale tesseramento della Sig.ra Freire Tatiane Almeida; • inibizione di giorni 40 (quaranta) giorni alla Sig.ra Lara Varani;
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