F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080 del 04 Aprile 2012 (376) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE AMADORI (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società US Albinoleffe Srl, attualmente tesserato in prestito per la Società FBC Unione Venezia Srl), SERGIO GARLANDO (Agente di calciatori), Società UC ALBINOLEFFE Srl ▪ (nota N°. 5843/1894pf10-11/SP/blp del 28.2.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080 del 04 Aprile 2012 (376) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE AMADORI (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società US Albinoleffe Srl, attualmente tesserato in prestito per la Società FBC Unione Venezia Srl), SERGIO GARLANDO (Agente di calciatori), Società UC ALBINOLEFFE Srl ▪ (nota N°. 5843/1894pf10-11/SP/blp del 28.2.2012). Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Signor Davide Amadori, calciatore tesserato all’epoca dei fatti con la Società UC Albinoleffe ed attualmente tesserato in prestito con la Società FBC Unione Venezia, il Signor Sergio Garlando, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C., e la Società UC Albinoleffe srl, per rispondere (così testualmente): • “il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione con l’art. 3, comma 1, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, in quanto al momento del conferimento del mandato con l’Agente Garlando Sergio si qualificava come calciatore “professionista” benché rivestisse lo status di calciatore “giovane di serie”, così come esposto nella parte motiva; • “il secondo per rispondere della violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S. in relazione con gli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori per aver accettato l’incarico conferito dal calciatore Amadori Davide, senza effettuare i necessari controlli volti ad accertare l’effettivo status del calciatore in merito al conferimento del mandato in questione, così come esposto nella parte motiva”; • “la terza per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4, comma 2, del C.G.S., per la condotta ascrivibile ad un proprio tesserato all’epoca dei fatti”. All’inizio della riunione odierna la Società UC Albinoleffe Srl, tramite il proprio rappresentante, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società UC Albinoleffe Srl, tramite il proprio rappresentante, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per la Società UC Albinoleffe Srl, ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, a € 2.000,00 (€ duemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta. Il procedimento è proseguito nei confronti delle altre parti deferite. I motivi della decisione La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna: il rappresentante della Procura Federale Avv. Di Leginio, che ha concluso chiedendo infliggersi le seguenti sanzioni: • 2 (due) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali, per il calciatore Davide Amadori; • 2 mesi di sospensione della licenza e € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda per l’agente di calciatori Sergio Garlando. osserva quanto segue. Il deferimento Il deferimento è fondato e va accolto. E’ documentalmente provato che il 21 maggio 2011, all’atto del conferimento del mandato da parte del calciatore Amadori Davide all’agente di calciatori Garlando Sergio, il mandante non possedeva il prescritto status di calciatore professionista, come previsto dall’art. 28 delle N.O.I.F. secondo cui “Sono qualificati “professionisti” i calciatori che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per Società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti di Serie C”. E’ certo, poi, che l’agente dei calciatori Garlando Sergio ha negoziato il mandato di cui è cenno, senza aver preventivamente svolto i necessari accertamenti di rito sul conto del calciatore Amadori Davide. Dalla condotta violativa ascrivibile a Amadori Davide deriva la responsabilità oggettiva della UC Albinoleffe, Società con la quale il calciatore era tesserato all’epoca del fatto. Rileva, infine, che le argomentazione difensive svolte da Amadori e Garlando non hanno pregio alcuno, stante la consolidata interpretazione delle norme violate. In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale. Il dispositivo Visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) a carico della Società UC Albinoleffe Srl. Infligge: • 2 (due) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali, per il calciatore Davide Amadori; • 2 (due) mesi di sospensione della licenza e € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda per l’agente di calciatori Sergio Garlando.
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