F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080 del 04 Aprile 2012 (225) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BENASSI e ENRICO PARESCE (Direttori Sportivi), FERDINANDO CAROTENUTO (all’epoca dei fatti, tesserato per la Società US Sanremese Calcio), ANTONINO IMBORGIA (tesserato per la Società US Grosseto FC), LUCIANO CAFARO (Amministratore unico della Società US Grosseto FC), Società US SANREMESE CALCIO e US GROSSETO FC ▪ (nota N°. 3652/777pf10-11/SS/MA/fc del 5.12.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080 del 04 Aprile 2012
(225) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BENASSI e ENRICO PARESCE (Direttori Sportivi), FERDINANDO CAROTENUTO (all’epoca dei fatti, tesserato per la Società US Sanremese Calcio), ANTONINO IMBORGIA (tesserato per la Società US Grosseto FC), LUCIANO CAFARO (Amministratore unico della Società US Grosseto FC), Società US SANREMESE CALCIO e US GROSSETO FC ▪ (nota N°. 3652/777pf10-11/SS/MA/fc del 5.12.2011).
Il Deferimento
Con atto del 5 dicembre 2011 la Procura federale ha deferito alla scrivente Commissione, all’esito degli accertamenti relativi allo svolgimento della sessione invernale del “Calciomercato 2010/2011” del 27, 28 e 31 gennaio 2011, svoltasi presso l’Atahotel Executive di Milano:
A) Fabrizio Benassi ed Enrico Paresce per violazione dell’obbligo di lealtà e correttezza di cui all’art. 1 del C.G.S., anche in relazione all’art. 2 del “regolamento per l’accesso all’area del calcio mercato 2009/2010”, per essersi qualificati direttori sportivi pur essendo abilitati ma non iscritti nell’elenco speciale dei direttori sportivi, per aver richiesto ed ottenuto l’accredito in maniera irregolare e per aver avuto materialmente accesso, sempre in maniera irregolare, all’area federale senza averne titolo (in data 31.1.2011);
B) Ferdinando Carotenuto, segretario sportivo della US Sanremese Calcio, per violazione dell’obbligo di lealtà e correttezza di cui all’art. 1 C.G.S., anche in relazione all’art. 1 del “regolamento per l’accesso all’area del calcio mercato 2009/2010”, per essersi qualificato come direttore sportivo, pur non essendo abilitato né iscritto nel relativo elenco, per aver richiesto ed ottenuto l’accredito in maniera irregolare, senza che la sua Società di appartenenza avesse provveduto a trasmettere alla Lega il modulo necessario ad ottenere l’accredito, e per aver avuto accesso all’area federale (in data 31.1.2011);
C) la US Sanremese Calcio per responsabilità oggettiva ex art. 4, co. 2, C.G.S. per i fatti ascritti al proprio segretario sportivo Ferdinando Carotenuto; D) Antonino Imborgia per violazione dell’obbligo di lealtà e correttezza di cui all’art. 1 del C.G.S., con riferimento in particolare agli artt. 1, 4 e 8 del “regolamento dell’elenco speciale dei direttori sportivi”, per aver svolto dal mese di novembre 2010 al mese di giugno 2011 la funzione di direttore sportivo della Società US Grosseto FC pur essendo abilitato ma non iscritto nell’elenco speciale dei direttori sportivi, risultando egli iscritto nel “foglio censimento” di detta Società come “collaboratore tecnico”;
E) Luciano Cafaro per aver conferito, nella qualità di legale rappresentante della Società US Grosseto FC, l’incarico di direttore sportivo ad un soggetto privo dei requisiti quale Antonino Imborgia; F) la Società US Grosseto FC Srl per responsabilità diretta per i fatti ascritti al proprio rappresentante legale Luciano Cafaro e per responsabilità oggettiva per i fatti ascritti al proprio tesserato Antonino Imborgia. All’inizio della riunione odierna i Signori Benassi, Paresce, Carotenuto, Imborgia e la US Sanremese Calcio, tramite i loro legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Benassi, Paresce, Carotenuto, Imborgia e la US Sanremese Calcio, tramite i loro legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Benassi Fabrizio, inibizione di 2 (due) mesi con ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, a 40 (quaranta) giorni di inibizione con l’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); pena base per il Sig. Paresce Enrico, inibizione di 2 (due) mesi con ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, a 40 (quaranta) giorni di inibizione con l’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); pena base per il Sig. Carotenuto Ferdinando, inibizione di 2 (due) mesi, diminuita ai sensi dell’art. 23, a 40 (quaranta) giorni di inibizione; pena base per il Sig. Imborgia Antonino, inibizione di 110 (centodieci) giorni con ammenda di € 11.000,00 (€ undicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, a 73 (settantatre) giorni di inibizione con l’ammenda di € 7.300,00 (€ settemilatrecento/00); pena base per la Società US Sanremese Calcio, sanzione dell’ammenda di € 2.400,00 (€ duemilaquattrocento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, a € 1.600,00 (€ milleseicento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento è proseguito nei confronti degli altri soggetti deferiti meglio indicati in epigrafe. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale si è riportato al deferimento e ha chiesto infliggersi l’inibizione di mesi 6 (sei) per il Sig. Luciano Cafaro e per la Società US Grosseto FC, l’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00); per i deferiti è comparso il difensore, il quale si è riportato alle conclusioni delle memorie depositate nei termini. Con memoria del 30 marzo 2012 i deferiti Cafaro e Società Grosseto hanno chiesto il proscioglimento per le seguenti motivazioni: - l’Imborgia avrebbe rivestito in seno alla Società esclusivamente il ruolo di collaboratore tecnico, come risultante dall’organigramma e dal foglio censimento della Società, ed in tale veste la Società ne avrebbe richiesto l’accredito al calcio mercato; - le prove della Procura non sarebbero idonee a dimostrare le violazioni contestate poiché il comunicato stampa risultante dal sito internet della Società farebbe riferimento all’affidamento della “direzione sportiva” e non all’attribuzione della qualifica di direttore sportivo e non consentirebbe di smentire gli atti ufficiali della Società, mentre l’accredito al calcio mercato con la qualifica di direttore sportivo per un verso sarebbe un comportamento esclusivamente imputabile al tesserato visto che la Società lo aveva indicato per l’accredito quale collaboratore tecnico e per altro verso sarebbe dovuto al fatto che per procedere allo stesso occorre riempire dei campi predefiniti che non prevedono la qualifica di collaboratore tecnico alla brevità dei tempi per l’accredito; - non sussisterebbe la responsabilità del Cafaro quale rappresentante legale perché non vi sarebbero elementi per sostenere il coinvolgimento del medesimo nell’attività posta in essere dall’Imborgia e, dunque, non vi sarebbe la responsabilità diretta della Società per fatto del proprio rappresentante; - non sussisterebbe la responsabilità oggettiva della Società per fatto del proprio tesserato perché i fatti posti in essere dall’Imborgia non sarebbero in nessun modo riferibili alla Società medesima, che sarebbe rimasta del tutto estranea all’azione ed ai fini del responsabile soggettivo.
I motivi della decisione
Dalla documentazione in atti risulta che le violazione contestate sono fondate. Per quanto attiene ai deferimenti di Cafaro e Società Grosseto è provato che dal 23 novembre 2011 al termine della stagione sportiva 2011 l’Imborgia ha svolto l’attività di direttore sportivo della Società Grosseto, come si evince dal comunicato stampa pubblicato sul sito internet della predetta Società, dall’accredito al calcio mercato e dall’elenco dei partecipanti al medesimo (all.to 4/d, 4/a e 3 Procura), pur non essendo egli iscritto nell’elenco dei direttori sportivi ma solo abilitato a tale attività (all.ti 4/c, 10 e 11 Procura) e risultando egli iscritto nel “foglio censimenti” della predetta Società solo come collaboratore tecnico (all. 4/b Procura). Queste risultanze probatorie consentono di ritenere sussistenti le violazioni contestate non avendo pregio le deduzioni difensive svolte in proposito dai soggetti deferiti. Il comunicato stampa, oltre al fatto di indicare nel titolo l’Imborgia quale nuovo direttore sportivo, riferisce dell’affidamento della “direzione sportiva” della Società all’Imborgia e tale affidamento non può che significare, secondo il chiaro significato letterale dell’espressione utilizzata, che all’Imborgia è stato affidato l’incarico di direttore sportivo, incarico che si espleta, per l’appunto, attraverso lo svolgimento dell’attività di “direzione sportiva” della Società. Il comunicato è idoneo a superare in termini di efficacia probatoria le risultanze formali contenute negli atti societari, quali l’organigramma ed il foglio censimenti ove l’Imborgia è qualificato come collaboratore tecnico, considerato che proviene dal sito della Società medesima ed attiene ad un momento di particolare rilievo quale quello dell’informazione da parte della Società ai propri tifosi ed alla stampa, tanto più se si considera che i deferiti non hanno dimostrato che altro soggetto abbia rivestito nel periodo in esame l’importante qualifica di direttore sportivo. L’accreditamento quale direttore sportivo senza essere iscritto all’elenco dei direttori sportivi per ottenere l’accesso al calcio mercato lascia presumere che l’accreditato abbia svolto nell’ambito del calcio mercato l’attività conseguente alla qualifica spesa e cioè quella di direttore tecnico. Gli asseriti problemi tecnici per l’accredito sono irrilevanti considerato che il collaboratore tecnico non può accedere all’area del calcio mercato ai sensi dell’art. 1 del relativo regolamento, e non giustificano, al pari della brevità del tempo a disposizione per l’attività di accredito medesima, l’utilizzazione della specifica qualifica di direttore sportivo, che
consente di presumere che l’Imborgia sia acceduto all’area del calcio mercato in tale ruolo perché questa era l’effettiva qualifica rivestita in seno alla Società che andava ad esercitare anche nell’ambito del calcio mercato. Sussiste, pertanto, la responsabilità dell’Imborgia e quella in via oggettiva della Società Grosseto perché i fatti posti in essere dall’Imborgia sono riferibili alla qualifica di direttore sportivo della Società medesima. Anche il Cafaro, e la Società Grosseto in via diretta per il fatto del Cafaro, è responsabile per la violazione oggetto del deferimento perchè egli, nella qualità di amministratore unico della Società Grosseto, si può presumere che abbia dato l’incarico di direttore sportivo
all’Imborgia, soggetto privo dei requisiti per svolgere tale attività, considerato che il ruolo di direttore sportivo è di sicuro rilievo in seno alla Società e non può che essere stato affidato dall’amministratore unico nell’interesse della Società rappresentata.
Il dispositivo
Visto l’art. 23, CGS la Commissione disciplinare nazionale, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
• per Fabrizio Benassi e Enrico Paresce, la sanzione di 40 (quaranta) giorni di inibizione con ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) ciascuno;
• per Ferdinando Carotenuto la sanzione di 40 (quaranta) giorni di inibizione;
• per Imborgia Antonino, la sanzione di 73 (settantatre) giorni di inibizione con l’ammenda di € 7.300,00 (€ settemilatrecento/00);
• per la Società US Sanremese Calcio, la sanzione dell’ammenda di € 1.600,00 (€ milleseicento/00);
Infligge al Sig. Luciano Cafaro la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due).
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