COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 TDR del 01/04/2012 Delibera del Giudice Sportivo TORNEO DELLE REGIONI 2012 GARA MOLISE – EMILIA ROMAGNA CALCIO A 5 MASCHILE

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 TDR del 01/04/2012 Delibera del Giudice Sportivo TORNEO DELLE REGIONI 2012 GARA MOLISE – EMILIA ROMAGNA CALCIO A 5 MASCHILE Il Giudice Sportivo Preso atto del reclamo presentato dal Comitato Regionale Molise delegazione Calcio a5 maschile; Atteso che l’art. 10 del Regolamento del Torneo delle Regioni 2012 Calcio a cinque maschile, stabilisce che i reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare dei calciatori che hanno preso parte a gare, dovranno essere consegnati unitamente alla copia di spettanza della controparte al Giudice Sportivo Territoriale entro un’ora dal termine degli incontri medesimi; Rilevato che la delegazione reclamante non ha osservato le modalità di presentazione dei reclami così come previsto dal precitato articolo; P.Q.M. • dichiara inammissibile il reclamo proposto, confermando il risultato conseguito sul campo: Molise – Emilia Romagna 3-3;
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