COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 194/LND del 5/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO ATLETICO SUPINO – VALLERADICE SORA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 194/LND del 5/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO ATLETICO SUPINO - VALLERADICE SORA Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 170 del 15.3.2012; - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio della società VALLERADICE SORA e con il quale si deduce che la gara in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento per una serie di discordanze riscontrate nella distinta di gara e per variazioni sulla stessa che l'arbitro non sarebbe venuto a conoscenza. Per l'effetto chiede la vittoria a tavolino. - Esaminati gli atti ufficiali, le anomalie segnalate dalla reclamante non trovano riscontro. Infatti, l'arbitro sul proprio referto, che come noto rappresenta fonte privilegiata di prova ai sensi dell'art. 35 comma 1 del C.G.S., riferisce che la Società ATLETICO SUPINO ha sbagliato a trascrivere il nome del giocatore PIRRI ALESSANDRO (n.18) scrivendo al posto di quest'ultimo il nominativo di PIRRO DOMENICO (n.16). L'arbitro conferma che ha provveduto ad identificare ambedue i calciatori. Considerato quanto sopra DELIBERA - di respingere il reclamo proposto dalla Società VALLERADICE SORA. - di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: ATLETICO SUPINO - VALLERADICE SORA 4-0 - di incamerare la tassa reclamo.
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