COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 05.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare a) Reclamo proposto dalla U.S.D. BIANZE’ avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 50 del 22/03/12 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara FORTITUDO F.O. – BIANZE’ disputata il 18/03/2012 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 05.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare a) Reclamo proposto dalla U.S.D. BIANZE’ avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 50 del 22/03/12 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara FORTITUDO F.O. – BIANZE’ disputata il 18/03/2012 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone B Con tempestivo reclamo, spedito a mezzo raccomandata in data 26/03/12, la U.S.D. BIANZE’ contesta la squalifica fino al 21/04/2012 comminata al proprio massaggiatore MAIDA Antonio, specificando che il direttore di gara ha erroneamente attribuito al suddetto massaggiatore il comportamento offensivo in effetti posto in essere nei suoi confronti dal dirigente accompagnatore FACCHETTI Mauro. Il provvedimento disciplinare sopra riportato è stato disposto dal Giudice Sportivo e pubblicato sul C.U. n° 50 del 22/03/12 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta sulla base del rapporto dell’arbitro che ha diretto la gara FORTITUDO F.O. – BIANZE’, disputata il 18/03/12 nell’ambito del Girone B del Campionato di Prima Categoria. La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato, preliminarmente, che, per il disposto dell’art. 45, n° 3, lett. b) del C.G.S., non è impugnabile il provvedimento disciplinare della squalifica emessa nei confronti dei tecnici per periodi fino ad un mese; considerato, di conseguenza, che la precitata norma non consente l’esame del merito; DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della relativa tassa che non risulta versata dalla società reclamante e, conseguentemente, CONFERMA la squalifica fino al 21/04/2012 a carico del massaggiatore della U.S.D. BIANZE’, MAIDA Antonio.
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