COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 05 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo, GARA DEL 18/ 3/2012 BITETTO – REAL MODUGNO

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 05 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo, GARA DEL 18/ 3/2012 BITETTO - REAL MODUGNO Esaminati gli atti ufficiali rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo la Società BITETTO adiva questo Giudice Sportivo avverso il risultato della gara in oggetto, eccependo l'errore tecnico commesso dall'arbitro per non aver espulso dal campo il calciatore del REAL MODUGNO ARSALE Francesco per doppia ammonizione; che la reclamante concludeva chiedendo la ripetizione della gara; che dal referto di gara,confermato da supplemento reso dall'arbitro in data 3.4.2012, risulta che ARSALE Francesco, calciatore del REAL MODUGNO, é stato ammonito per la seconda volta al 49 minuto del 2° tempo dopo la segnatura della rete; che pertanto quanto dedotto dalla reclamante non trova conferma negli atti ufficiali; Tutto ciò premesso D E L I B E R A di respingere il reclamo proposto dalla Società BITETTO, addebitando la relativa tassa a carico della società istante; di confermare il risultato della gara di 2 - 2 come conseguito sul campo.
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