COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 05 Aprile 2102 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. GERREI (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 22.03.2012. Gara Andreana / Gerrei del 18.03.2012.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 05 Aprile 2102
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. GERREI (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Cagliari)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 22.03.2012.
Gara Andreana / Gerrei del 18.03.2012.
La Società Gerrei ha proposto rituale reclamo avverso le seguenti decisioni del Giudice Sportivo relative alla gara di cui in epigrafe:
- perdita della gara col risultato di 0 a 3;
- ammenda di Euro 50,00;
- squalifica fino al 18.03.2013 del calciatore Cannas Marco;
- squalifica per tre gare del calciatore Carta Christian;
- squalifica per tre gare del calciatore Erriu Salvatore;
- inibizione fino al 16.04.2012 dell’allenatore Perra Salvatore;
- inibizione fino al 16.04.2012 del dirigente Secci Maurizio;
- inibizione fino al 16.04.2012 del dirigente Vargiu Federico.
La società reclamante chiede l’annullamento della sanzione della perdita della gara a tavolino, con conseguente ripresa della partita dal momento della sua interruzione (16° minuto del secondo tempo) o in subordine la ripetizione della stessa.
La reclamante chiede inoltre l’annullamento dell’ammenda, inflitta per mancata assistenza all’arbitro, eccependo che ciò non competesse ad essa bensì alla dirigenza della squadra ospitante; chiede infine una significativa riduzione di tutte le squalifiche e le inibizioni disposte.
La Commissione rileva innanzitutto che è ai sensi dell’art.45 comma 3° lett.b) del C.G.S., inammissibile il reclamo in relazione alle inibizioni del Perra, del Secci e del Vargiu, in quanto la sanzione non supera il mese.
Per quanto attiene alle squalifiche dei calciatori, la Commissione ritiene che debbano essere confermate integralmente quelle per tre gare disposte a carico del Carta e dell’Erriu, in quanto dal referto arbitrale emerge, da parte dell’uno e dell’altro, un comportamento gravemente offensivo dell’arbitro; così come quella fino al 18.03.2013 del Cannas, che ha colpito il direttore di gara al petto con forza, facendolo indietreggiare di circa due metri e procurandogli dolore, mancanza di fiato e senso di nausea, senza farlo cadere solo perché sostenuto da un giocatore della squadra locale.
La Commissione ritiene inoltre che debba essere confermata la sanzione della perdita della gara, tenuto conto del fatto che, a seguito della violenza subita, l’arbitro non era certo nelle condizioni fisiche e psichiche necessarie per portare a termine la partita.
La Commissione ritiene invece che il reclamo debba essere accolto riguardo all’ammenda di Euro 50,00 a carico della Società, in quanto l’applicazione della stessa è certamente conseguenza di un errore, essendo indubitabile che spetta alla Società ospitante l’obbligo di provvedere all’assistenza all’arbitro.
La Commissione, per questi motivi DELIBERA:
- di dichiarare inammissibile il reclamo relativo alle inibizioni dell’allenatore Perra Salvatore e dei dirigenti Secci Maurizio e Vargiu Federico;
- di annullare l’ammenda di Euro 50,00 inflitta alla Società;
- di confermare nel resto la delibera del Giudice Sportivo.
Dispone il non addebito della tassa.
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