COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 415 del 03.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 194/A ASD CALCIO CANICATTI’ (Ag) avverso squalifica per quattro gare calciatore Avarello Alessandro – Gara Campionato Promozione Gir. A ASD Calcio Canicattì– A.P.D. M.F. Strasatti del 18/03/2012 – C.U. n° 395 del 22/03/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 415 del 03.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 194/A ASD CALCIO CANICATTI’ (Ag) avverso squalifica per quattro gare calciatore Avarello Alessandro – Gara Campionato Promozione Gir. A ASD Calcio Canicattì– A.P.D. M.F. Strasatti del 18/03/2012 - C.U. n° 395 del 22/03/2012. La Società ASD Calcio Canicattì, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in epigrafe. In particolare la reclamante, pur ammettendo i fatti, ne dà una versione riduttiva e di parte sostenendo che si era trattato di un piccolo diverbio a fine gara tra il proprio tesserato ed un calciatore avversario, per cui chiede la riduzione della sanzione impugnata. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminato il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. gode di fede privilegiata, rileva che al termine della gara mentre il direttore di gara stava rientrando negli spogliatoi notava una calca all’interno dello spogliatoio dello Strasatti che ben presto si è trasformata in rissa generale e che ha visto inizialmente come protagonisti i calciatori Avarello Alessandro n.11 del Canicattì ed Barraco Antonino n.14 del M.F. Strasatti che si scambiavano violenti pugni al volto e calci al torace. Da quanto sopra appaiono provati i fatti addebitati al predetto calciatore e la sanzione ad esso applicata dal giudice di prime cure è congrua in relazione ai fatti addebitati P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l'appello come sopra proposto dalla Società ASD Calcio Canicattì e, per l’effetto, dispone l’addebito della dovuta tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00. Procedimento n° 196/A ASD REAL UNIONE (AG), avverso squalifica per quattro gare calciatore Salvato Giuseppe – Gara 1^ categoria Real Unione – Buseto del 18/03/2012 - C.U. n° 395 del 22/03/2012. La ASD Real Unione, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in epigrafe, ritenendo ingiustificata ed esagerata la sanzione irrogata. In particolare la reclamante pur ammettendo i fatti ne dà una versione riduttiva, essendosi trattato, a suo dire, soltanto di un'azione di svincolo del calciatore dalla stretta di un difensore avversario. La Commissione Disciplinare esaminato il referto di gara che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. gode di fede privilegiata rileva che il calciatore Salvato è stato espulso per condotta violenta, in quanto dava tre pugni forti nella schiena dell'avversario, provocandogli dolore. Da tutto quanto sopra appaiono provati i fatti addebitati al predetto calciatore; la sanzione ad esso applicata dal giudice di prime cure è comunque rivedibile in termini più adeguati trattandosi di atti di violenza comunque realizzatisi in unico contesto agonistico, all'atto della effettuazione di un calcio d'angolo, subito definiti all'esito dell'intervento arbitrale. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone contenersi in tre giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Salvato Giuseppe. Senza addebito di tassa reclamo non versata.
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