COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.54 del 05.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI 133 stagione sportiva 2011/2012 Gara Casellina – Club Sportivo Firenze (3-3) del 10/03/2012. Campionato Juniores Provinciali. In C.U. n.45 del 14/03/2012 Del. Prov. Firenze
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.54 del 05.04.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI
133 stagione sportiva 2011/2012 Gara Casellina – Club Sportivo Firenze (3-3) del 10/03/2012. Campionato Juniores Provinciali. In C.U. n.45 del 14/03/2012 Del. Prov. Firenze
Reclama la società Club Sportivo Firenze avverso la qualifica fino al 30/06/2012 del calciatore Maritozzi Andrea il quale “a seguito di un provvedimento disciplinare del D.G. nei confronti di un proprio compagno, strattonava l’arbitro per la divisa proferendo frase irriguardosa verso il medesimo. Sanzione aggravata poiché capitano”.
La reclamante non contesta le frasi irriguardose proferite dal proprio tesserato, tuttavia esclude vi sia stato uno strattonamento nel senso pieno del termine. Il Maritozzi infatti, nella sua veste di capitano, intendeva svolgere le proprie funzioni nei confronti dell’arbitro e comunque non vi era alcuna intenzione lesiva verso lo stesso.
Chiede una riduzione della sanzione.
L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma i fatti già enunciati ovvero la frase irriguardosa e lo strattonamento della divisa senza altro aggiungere.
La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo.
I fatti contestati non possono essere smentiti sia in virtù di quanto affermato dal D.G. sia delle scarse indicazioni contrarie formulate dalla parte reclamante.
Vero è che la qualifica di capitano comporta la possibilità di relazionarsi con l’arbitro, ma non certamente nei modi e nelle forme poste in essere dal Maritozzi il quale deve essere sanzionato in misura maggiore proprio in virtù del ruolo ricoperto.
Per quanto attiene la quantificazione della squalifica., la C.D. concorda con quella comminata dal G.S.
P.Q.M.
La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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