COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 04 Aprile 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 8.1.1. OPPOSIZIONE SIG. MARCON FRANCESCO – GIOCATORE US ARDISCI E SPERA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 59 del 21/3/2012 – Squalifica fino al 30/6/2012 – Campionato 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 04 Aprile 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 8.1.1. OPPOSIZIONE SIG. MARCON FRANCESCO – GIOCATORE US ARDISCI E SPERA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 59 del 21/3/2012 – Squalifica fino al 30/6/2012 - Campionato 1^ Categoria Il Sig. MARCON Francesco, calciatore tesserato per la Società U.S. Ardisci e Spera ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 59 del 21/3/2012 con cui é stata adottata a suo carico la sanzione della squalifica sino al 30/6/2012 : “espulso per seconda ammonizione, perdeva il controllo e si rivolgeva al direttore di gara con espressioni ingiuriose, quindi si rivolgeva alla tifoseria avversaria con insulti, minacce e bestemmie, tentando di venirne a contatto. Per porre fine al comportamento incontrollato sono dovute intervenire tre persone, che lo hanno portato negli spogliatoi. Al termine della gara continuava, assieme ad alcuni suoi compagni, a provocare i giocatori della squadra avversaria, lanciando contro di loro acqua e reiterando gli insulti”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il rituale ricorso presentato dal Sig. Marcon Francesco (Ardisci e Spera – calciatore); vista la documentazione ufficiale agli atti; valutato il provvedimento disciplinare sancito dal Giudice Sportivo di primo grado, che appare adeguato allo svolgimento dei fatti contestati; ritenuto non sussistere elementi per una revisione della delibera impugnata; considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1 del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dal calciatore Marcon Francesco (Ardisci e Spera); - di confermare la sanzione della squalifica sino al 30/6/2012 a suo carico; - di introitare l’acconto della tassa reclamo versata di € 60,00, addebitando l’importo di € 5,00 nel conto della Società, Ardisci e Spera quale differenza dovuta.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it