COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 04 Aprile 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 8.1.2. OPPOSIZIONE A.C. RECOARO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 57 del 14/3/2012 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara Recoaro-Transvector del 26/2/2012 – Campionato 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 04 Aprile 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
8.1.2. OPPOSIZIONE A.C. RECOARO
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 57 del 14/3/2012 –
Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara Recoaro-Transvector del 26/2/2012 – Campionato 2^ Categoria
La Società A,C.Recoaro ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale
Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 57 del 14/3/2012 con la quale, in accoglimento del reclamo della Società
Tranvesctor, é stata adottata la sanzione sportiva della perdita della gara emarginata per 0-3, in base al disposto di cui
all’art. 17, comma 1 del C.G.S. con la seguente motivazione :
“la soc. Transvector deducendo la mancata disputa della stessa a causa dell'indisponibilità del terreno di gioco per
ordinanza comunale, adducendo la precedente conoscenza dell'inutilizzabilità del campo da parte della soc. Recoaro.
La soc. Recoaro ha fatto pervenire proprie controdeduzioni dichiarando che l'impraticabilità del terreno fosse dovuta ad
ordinanza del Sindaco del Comune di Recoaro emessa solo in data 24.02.2012;
dichiarava che già nei primi giorni di febbraio aveva chiesto alla soc. Transvector la disponibilità a disputare l'incontro in
data diversa a causa della manifestazione in programma per il giorno 26; sottolinea inoltre che il campo di gioco è adibito
ad elisoccorso tutto l'anno.
La soc. Recoaro aveva quindi interpellato il comune limitrofo di Brogliano per la disponibilità dei loro impianti, con risposta
negativa in quanto la richiesta era tardiva e non permetteva di rilasciare idonea autorizzazione.
Si evince dal R.A. e dal Supplemento richiesto che la partita non aveva inizio in quanto l'Arbitro giunto all'impianto della
soc. Recoaro non poteva accedervi per ordinanza del sindaco che vietava l'utilizzo del campo; effettuato l'appello e attesi
i tempi regolamentari la situazione non cambiava, lasciava libere le squadre senza dare inizio alla partita.
Visto l'art. 19 NOIF, il quale prevede che le società debbono svolgere la loro attività sportiva sul campo di giuoco
dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione; considerato che la società Recoaro era a conoscenza anche prima
dell'ordinanza che il terreno dichiarato all'atto dell'affiliazione può essere utilizzato dal Comune come spazio adibito ad
elisoccorso, come dalla stessa dichiarato; rilevato altresì che la stessa soc. Recoaro era a conoscenza della data della
manifestazione fin dai primi giorni di febbraio, ma si è attivata solo nei due giorni precedenti alla gara per la ricerca di
altro campo su cui poter disputare l'incontro, pur essendo a conoscenza della importanza della manifestazione e
dell'eventuale utilizzo dell'impianto stesso”;
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Recoaro;
vista la documentazione ufficiale agli atti;
sentito il legale rappresentante della Società ricorrente;
ritenuto che la circostanza allegata alla Società reclamante non configuri causa di forza maggiore, conferma il
provvedimento assunto dal Giudice Sportivo di prime cure
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare il ricorso presentato dalla Società Recoaro;
- di confermare a carico dell’A.C. Recoaro l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara in base al
disposto di cui all’art. 17/1 del C.G.S., omologando l’incontro preso in esame come segue : Recoaro – Transvector 0-3;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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