COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 04 Aprile 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 8.1.7. DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.C. Nei confronti : – del Sig. Natalino CARNIELETTO – Attualmente Vice Presidente USD Union Summaga Mazzolada – del Sig. Gerardo RUSSO – già Presidente U.S.D. Mazzolada – del Sig. Raffaele IANNOTTA – già Dirigente U.S.D. Mazzolada – del Sig. Franco CROSARIOL – Già Presidente Soc. Nuovo Mazzolada – della Società U.S.D. Union Summaga Mazzolada (sorta da fusione tra Società Nuovo Mazzolada e Summaga)

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 04 Aprile 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 8.1.7. DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.C. Nei confronti : - del Sig. Natalino CARNIELETTO – Attualmente Vice Presidente USD Union Summaga Mazzolada - del Sig. Gerardo RUSSO – già Presidente U.S.D. Mazzolada - del Sig. Raffaele IANNOTTA – già Dirigente U.S.D. Mazzolada - del Sig. Franco CROSARIOL – Già Presidente Soc. Nuovo Mazzolada - della Società U.S.D. Union Summaga Mazzolada (sorta da fusione tra Società Nuovo Mazzolada e Summaga) La Procura Federale con atto del 20/2/2012, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti soggetti : il Sig. Natalino CARNIELETTO - all’epoca dei fatti Vice Presidente Soc. Mazzolada Per rispondere della violazione di cui all’art. 10, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 37 delle N.O.I.F., dell’art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F. e dell’art. 8 commi 9 e 15 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché della ripetuta violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1, comma 1 del medesimo C.G.S., per tutto quanto sopra esposto (vedi atto di deferimento della Procura Federale) e segnatamente per non avere provveduto, in qualità di Vice Presiente della Società U.S.D. Mazzolada, con riferimento alla stagione sportiva 2009/2010, al pagamento di n. 6 delle complessive 10 mensilità pattuite a titolo di stipendio, con l’allenatore pro tempore di tale società sportiva, Sig. Gabriele VERRI, nonché per avere provveduto ad alterare una delle ricevute rilasciate in favore del Verri con riferimento ad una di tali mensilità, facendo risultare la stessa come da riferirsi a n. 7 delle 10 mensilità pattuite, utilizzando tale documento dinnanzi al Collegio Arbitrale, a sostegno della tesi che fosse stata saldata l’intera spettanza nei confronti del Verri; nonché per avere consentito, sia in riferimento alla stagione sportiva 2009/2010 che in riferimento alla s.s. successiva, che la Società Sportiva .S.D. Mazzolada e la subentrata A.S.D. Nuovo Mazzolada,figurassero formalmente gestite dal Presidente RUSSO Gerardo e dal Dirigente Iannotta Raffaele, prima, e dal Presidente Franco Crosariol poi, tutti da considerarsi delle mere “teste di paglia” dello stesso Natalino Carnieletto e dal fratello di questi Doriano Carnieletto, soggetto per il quale era stata dichiarata la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. Infine, per non avere, quale Vice Presidente e di fatto principale gestore della Società Sportiva A.S.D. Nuovo Mazzolada, ottemperato, entro il previsto termine di trenta giorni, al pagamento delle spettanze nei confronti del Sig. Verri Gabriele, così come riconosciute dal Collegio Arbitrale al quale quest’ultimo si era rivolto. Il Sig. Gerardo RUSSO – all’epoca dei fatti Presidente Soc. Mazzolada Per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1, comma 1 del C.G.S., anche in relazione al disposto dell’art. 37 delle N.O.I.F., per tutto quanto sopra esposto (vedi atto di deferimento della Procura Federale) e segnatamente : per non avere provveduto in qualità di Presidente della Società U.S.D. Mazzolada, con riferimento alla stagione sportiva 2009/2010, al pagamento di n. 6 delle complessive 10 mensilità pattuite a titolo di stipendio, con l’allenatore pro tempore di tale Società sportiva, Sig. Gabriele VERRI, nonché per avere concorso (con il Vice Presidente Natalino Carnieletto) ad utilizzare dinnanzi al Collegio Arbitrale al quale il Verri si era rivolto, una delle ricevute rilasciate in favore del Verri con riferimento ad una di tali mensilità, dopo che la stessa era stata alterata perché risultasse come da riferirsi a n. 7 delle 10 mensilità pattuite, utilizzando tale documento dinnanzi al Collegio Arbitrale, a sostegno della tesi che fosse stata saldata l’intera spettanza nei confronti del Verri; nonché per avere consentito, in riferimento alla stagione sportiva 2009/2010, che la Società Sportiva U.S.D. Mazzolada figurasse formalmente gestita dalla sua persona quale Presidente e dal Dirigente Iannotta Raffaele, entrambi da considerarsi, in realtà, delle mere “teste di paglia” del Vice Presidente Natalino Carnieletto e del fratello di questi Doriano Carnieletto, soggetto per il quale era stata dichiarata la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. Il Sig. Raffaele IANNOTTA – all’epoca dei fatti Dirigente Soc. Mazzolada Per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1, comma 1 del C.G.S., anche in relazione al disposto dell’art. 37 delle N.O.I.F., per tutto quanto sopra esposto (vedi atto di deferimento della Procura Federale) e segnatamente : per non avere provveduto in qualità di Dirigente della Società Mazzolada munito di delega di rappresentanza, con riferimento alla stagione sportiva 2009/2010, al pagamento di n. 6 delle complessive 10 mensilità pattuite a titolo di stipendio, con l’allenatore pro tempore di tale Società sportiva, Sig. Gabriele VERRI, nonché per avere concorso (con il Presidente Russo Gerardo e con il Vice Presidente Natalino Carnieletto) ad utilizzare dinnanzi al Collegio Arbitrale al quale il Verri si era rivolto, una delle ricevute rilasciate in favore del Verri con riferimento ad una di tali mensilità, dopo che la stessa era stata alterata perché risultasse come da riferirsi a n. 7 delle 10 mensilità pattuite, utilizzando tale documento dinnanzi al Collegio Arbitrale, a sostegno della tesi che fosse stata saldata l’intera spettanza nei confronti del Verri; nonché per avere consentito, in riferimento alla stagione sportiva 2009/2010, che la Società Sportiva U.S.D. Mazzolada figurasse formalmente gestita dalla sua persona quale Dirigente munito di delega di rappresentanza, oltre che dal Presidente Russo Gerardo, entrambi da considerarsi, in realtà, delle mere “teste di paglia” del Vice Presidente Natalino Carnieletto e del fratello di questi Doriano Carnieletto, soggetto per il quale era stata dichiarata la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. il Sig. Franco CROSARIOL – già Presidente Soc. Nuovo Mazzolada Per rispondere della violazione di cui all’art. 8, commi 9 e 15 del C.G.S. e dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1, comma 1 del C.G.S., anche in relazione al disposto dell’art. 37 delle N.O.I.F., per tutto quanto sopra esposto (vedi atto di deferimento della Procura Federale) e segnatamente : per avere consentito, in riferimento alla stagione sportiva 2010/2011, che la Società Sportiva A.S.D. Nuovo Mazzolada, figurasse formalmente gestita dalla sua persona, quale Presidente, in realtà da considerarsi una mera “testa di paglia” del Vice Presidente Natalino Carnieletto e del fratello di questi Doriano Carnieletto, soggetto per il quale era stata dichiarata la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. Inoltre, per non avere, quale Presidente dell’A.S.D. Nuovo Mazzolada, ottemperato, entro il previsto termine di trenta giorni, al pagamento delle spettanze nei confronti del Sig. Verri Gabriele, così come riconosciute dal Collegio Arbitrale al quale quest’ultimo si era rivolto. la Società USD Union Summaga Mazzolada (Società nella quale é confluita, per fusione con l’A.S. Summaga Calcio l’A.S.D. Nuovo Mazzolada, già U.S.D. Mazzolada) a titolo di responsabilità, sia diretta che oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per le violazioni attribuite : 1) al proprio Presidente per la stagione sportiva 2009/2010 Gerardo Russo: 2) al proprio Dirigente con delega di rappresentanza per la stagione sportiva 2009/2010, Raffaele Iannotta; 3) al proprio Vice Presidente con riferimento alle stagioni sportive 2009/2010 e 2010/2011 , nonché gestore principale di fatto, Sig. Natalino Carnieletto; 4 ) al proprio Presidente per la stagione sportiva 2010/2011, Sig. Franco Crosariol. La Commissione Disciplinare Territoriale, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione delle udienze. Nell’udienza del 20/3/2012 sono risultati presenti : - il Sig. Raffaele IANNOTTA già Dirigente U.S.D. Mazzolada - il Sig. Gerardo RUSSO già Presidente U.S.D. Mazzolada - il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale F.I.G.C. Non é risultato presente : - il Sig. Franco CROSARIOL già Presidente Soc. Nuovo Mazzolada Hanno giustificato la mancata comparizione, con dichiarazioni allegate agli atti, dando mandato al Sig. Diego BIGAI di rappresentarli,chiedendo nel contempo il rinvio del dibattimento ad altra data: Il Sig. Natalino CARNIELETTO ora Vice Presidente USD Union Summaga Mazzolada l’U.S.D. Union Summaga Mazzolada (sorta da fusione tra le Società Nuovo Mazzolada e Summaga) Il Rappresentante della Procura ha espresso parere favorevole al rinvio del giudizio concernente il Sig. Natalino Carnieletto e la Società Union Summaga Mazzolada, fissandola per il 3/4/2012. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. Sentite le parti deferite presenti alla riunione del 20/3/2012, Il Rappresentante della Procura vista la disponibilità manifestata dai soggetti deferiti, ha ritenuto di poter aderire all’applicazione degli artt. 23 e 24 del C.G.S. e ha proposto l’irrogazione delle sanzioni in appresso indicate: - a carico del Sig. Gerardo RUSSO : già Presidente U.S.D. Mazzolada : inibizione per 3 mesi - a carico del Sig. Raffaele IANNOTTA : già Dirigente U.S.D. Mazzolada : inibizione per mesi 3 Il Dott. Sciuto, considerando il comportamento collaborativo dimostrato nell’ambito del procedimento istruttorio dal deferito Sig. Crosariol, ha proposto : - a carico del Sig. Franco CROSARIOL : già Presidente Soc. Nuovo Mazzolada: la sanzione della inibizione di mesi 3. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visto gli art. 23 e 24 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. e valutata la proposta attinente al Sig. Franco Crosariol dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : - a carico del Sig. Gerardo RUSSO : già Presidente U.S.D. Mazzolada : inibizione per mesi tre - a carico del Sig. Raffaele IANNOTTA : già Dirigente U.S.D. Mazzolada : inibizione per mesi tre - a carico del Sig. Franco CROSARIOL : già Presidente Soc. Nuovo Mazzolada: inibizione per mesi tre. Nell’udienza del 3/4/2012 sono risultati presenti : il Sig. Diego BIGAI, in rappresentanza - del Sig. Natalino CARNIELETTO ora Vice Presidente USD Union Summaga Mazzolada - dell’USD Union Summaga Mazzolada (sorta da fusione tra le Società Nuovo Mazzolada e Summaga) giuste deleghe allegate agli atti. Il Sig. Bigai ha precisato che la sua mancata partecipazione alla precedente udienza del 20/3/2012 é dipesa da cause di forza maggiore e che della stessa aveva immediatamente notiziato via e-mail la Segreteria in data 20/3/2012. Chiede, pertanto, depositando le deleghe succitate per la riunione odierna, la riapertura del procedimento nei confronti del Sig. Natalino Carnieletto e della Società U.S.D. Union Summaga Mazzolada, con l’invito al Dott. Salvatore Sciuto - Rappresentante della Procura Federale – di considerare la richiesta di applicazione concordata delle sanzioni ex art. 23 C.G.S. Il Dott. Sciuto, valutato quanto sopra, modificando le precedenti conclusioni, ha dichiarato di accedere alla richiesta del cosiddetto “patteggiamento” con l’applicazione delle seguenti sanzioni : - a carico del Sig. Natalino CARNIELETTO : ora Vice Presidente USD Union Summaga Mazzolada : inibizione di anni 2; - a carico dell’USD Union Summaga Mazzolada : a) ammenda di € 650,00 b) 1 punto di penalizzazione da applicarsi alla classifica del Campionato di 2^ Categoria 2011/2012. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari : - a carico del Sig. Natalino CARNIELETTO: ora Vice Presidente USD Union Summaga Mazzolada : inibizione di anni 2; - a carico dell’USD Union Summaga Mazzolada: a) ammenda di € 650,00 b) 1 punto di penalizzazione da applicarsi alla classifica del Campionato di 2^ Categoria 2011/2012.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it