CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 10 febbraio 2012 promosso da: Sig. Roberto Amodio e S.S. Juve Stabia SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 10 febbraio 2012 promosso da: Sig. Roberto Amodio e S.S. Juve Stabia SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio I L C O L L E G I O A R B I T R A L E Prof. Avv. Luigi Fumagalli Presidente Prof. Avv. Ferruccio Auletta Arbitro Avv. Dario Buzzelli Arbitro nominato ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 10 febbraio 2012 ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di arbitrato n. 564 promosso (con istanza prot. n. 2764 del 6.12.2011) da: Roberto Amodio, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 23 ottobre 1961 e residente in Avellino nonché S.S. Juve Stabia S.p.A., con sede in Castellammare di Stabia (NA), via Cosenza 283, in persona del suo procuratore generale, sig. Filippo Clemente, giusta procura notarile Notaio Dott. Diego Ciro Vanacore del 29 luglio 2011 entrambi rappresentati e difesi, come da delega in calce all’istanza di arbitrato, dagli avv.ti Mattia Grassani di Bologna e Fulvio Pellegrino di Torre Annunziata (NA), ed elettivamente domiciliati nello studio del primo, in Bologna, Via De’ Marchi 4/2 ricorrenti contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli di Roma ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama 58, giusta delega in calce alla memoria di costituzione datata 12 dicembre 2011 resistente FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE A. Le parti 1. Il sig. Roberto Amodio (il “sig. Amodio”) è un tesserato della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) per la S.S. Juve Stabia S.p.A., con l’incarico di Direttore Sportivo. 2. La S.S. Juve Stabia S.p.A. (la “Juve Stabia” o la “Società”) è una società di calcio professionistico attualmente militante nel campionato di Serie B (il sig. Amodio e la Juve Stabia sono, collettivamente, i “Ricorrenti”). 3. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (la “FIGC” o la “Resistente”), associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, è l’ente di governo dello sport del calcio in Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare l’attività calcistica italiana. Essa è l’associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano, promuovono o organizzano lo sport del calcio, agonistico e amatoriale, in Italia. B. La controversia tra le parti 4. A seguito di indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, volte ad accertare l’ingerenza di gruppi criminali di stampo camorristico nel mercato illecito del calcio-scommesse, la Procura Federale presso la FIGC, ottenuta copia degli atti, ha svolto una autonoma attività di indagini conclusasi con il deferimento, in data 2 agosto 2011, di svariati tesserati e delle società di appartenenza, per rispondere dinnanzi agli organi federali di giustizia sportiva delle violazioni disciplinari loro imputate. 5. Per quanto qui rileva, le indagini svolte portavano la Procura Federale ad ipotizzare la commissione di un illecito finalizzato ad alterare il risultato dell’incontro Juve Stabia – Sorrento del 5 aprile 2009 (la “Partita”), e a disporre il deferimento tra gli altri: • del sig. Amodio, per rispondere “della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 7 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, in qualità di Direttore sportivo della S.S. Juve Stabia S.p.a., posto in essere comportamenti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara Juve Stabia-Sorrento del 5 aprile 2009, e comunque per avere consentito ai signori A…e F…o e S…o M…e di compiere nell’interesse della propria Società atti idonei ad alterare lo svolgimento della suddetta gara conseguendone un vantaggio diretto in classifica del campionato di Prima Divisione Lega Pro stagione sportiva 2008-2009 …, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S. stante l’avvenuta alterazione del risultato della gara di cui sopra con il conseguimento per la propria Società di un ingiusto vantaggio in classifica”; e • della Juve Stabia, “per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento ai fatti imputabili al proprio Direttore Sportivo Amodio Roberto, nonché per titolo di responsabilità presunta ai sensi dell’art. 4, comma 5, e dell’art. 7, comma 4 e 6, del C.G.S. in relazione ai comportamenti ascritti ai calciatori Biancone Cristian e Spadavecchia Vitangelo, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S. stante l’avvenuta alterazione in proprio favore della gara con il Sorrento del 5 aprile 2009 con il conseguimento di un ingiusto vantaggio in classifica”. 6. Con decisione pubblicata nel C.U. n. 23/CDN dell’11 ottobre 2011 la Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC (la “CDN”), ritenuta accertata la commissione dell’illecito ipotizzato dalla Procura Federale, affermava la responsabilità dei soggetti deferiti, infliggendo al sig. Amodio la sanzione della inibizione per tre (3) anni e alla Juve Stabia la sanzione della penalizzazione di cinque (5) punti in classifica (da scontare nella stagione sportiva 2011/2012). A sostegno di siffatta conclusione, la CDN così, tra l’altro, riteneva: “Risulta pienamente provata … una complessa attività di svariati soggetti tendente all’alterazione del risultato della gara Juve Stabia/Sorrento del 5/4/2009. I fatti possono essere così riassunti. Il Biancone, A.F. e S.M. prendono accordi per predeterminare il risultato della gara dietro versamento della somma di € 25.000,00 da dividere tra non meglio identificati calciatori. La somma sarebbe stata versata in due tranches, una prima e l’altra dopo la partita. Il denaro sarebbe stato fornito dall’Amodio (il “Direttore” oppure “Roberto”) che pone come unica condizione la suddivisione del pagamento nei termini sopra descritti. Il Biancone insiste invece per il pagamento in un’unica soluzione. L’Amodio si impegna a riferire “quell’ambasciata là” al Presidente. All’appuntamento per la consegna del denaro il Biancone si presenta in compagnia di altro soggetto sconosciuto e per questo la consegna salta. A.F. e S.M. criticano aspramente il Biancone della cui attendibilità dubitano. A questo punto i due vengono a sapere da complici di Bari che il portiere del Sorrento Spadavecchia ha già venduto la partita tanto che ha scommesso ben € 20.000,00 sulla sconfitta della propria squadra. A.F. e S.M. prendono la palla al balzo, scaricano Biancone confidando nella certezza che il portiere del Sorrento avrebbe potuto facilmente alterare il risultato della gara. In tal modo risparmiano il denaro che sarebbe servito per compensare i calciatori infedeli e lo investono scommettendo sul risultato ormai certo. Ed infatti la Juve Stabia vince l’incontro proprio grazie ad una provvidenziale papera dello Spadavecchia. … Ad uguali conclusioni deve pervenirsi per Amodio Roberto. Anche nei suoi confronti le intercettazioni telefoniche sono un elemento probatorio insuperabile. I dubbi sollevati dalle difese sulla effettiva identità del “Roberto” di cui si parla possono riguardare solo le intercettazioni 16236 e 16288 del 2/4/2009, dal contenuto assai poco significativo. Nessun dubbio invece che il “Roberto” dell’intercettazione 15822 del 31/3/2009 e il “Direttore” dell’intercettazione 15936 del 1/4/2009 debbano identificarsi proprio con l’Amodio, come si può ricavare tra l’altro anche dalle dichiarazioni rese dal Biancone alla Procura Federale nel corso dell’audizione del 4/4/2011. Infine le intercettazioni 16051/1651 del 1/4/2009 intercorrono proprio tra A.F. e l’Amodio e provano che tra i due si parlasse normalmente di vicende interne della società. In esse si fa anche espresso riferimento a “quell’ambasciata là”, locuzione che nel contesto della telefonata assume un significato inequivoco. Si trattava infatti della combine ed in particolare di stabilire se le richieste del Biancone in ordine alle modalità di pagamento potessero essere esaudite, argomento poi superato dalla notizia della combine conclusa con lo Spadavecchia. L’Amodio non ha saputo dare alcuna credibile interpretazione alternativa all’“ambasciata” che avrebbe dovuto portare ed ha confermato la sua antica conoscenza sia dell’A.F. che del S.M. arrivando ad ammettere che per lui era normale vederli tutte le settimane oltre che, come sopra evidenziato, parlare con loro, gestori di scommesse sportive, di fatti interni allo Juve Stabia. La Juve Stabia deve rispondere dei fatti suesposti per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento ai fatti imputabili al proprio Direttore Sportivo Amodio Roberto, nonché per responsabilità presunta ai sensi dell’art. 4, comma 5, e dell’art. 7, comma 4 e 6, del CGS in relazione ai comportamenti ascritti ai calciatori Biancone Cristian e Spadavecchia Vitangelo, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS stante l’avvenuta alterazione in proprio favore della gara con il Sorrento del 5 aprile 2009 con il conseguimento di un ingiusto vantaggio in classifica. … In ordine all’entità delle sanzioni va ricordato che ai sensi dell’art. 7 comma 5 CGS la sanzione minima edittale per i responsabili di illecito sportivo è l’inibizione o la squalifica per tre anni. Le società punite per responsabilità oggettiva o presunta vanno sanzionate quanto meno con la penalizzazione di uno o più punti in classifica (art. 7 comma 4 CGS). In caso di pluralità di illeciti ovvero se il risultato della gara è stato alterato le sanzioni sono aggravate (art. 7 comma 6 CGS)”. 7. Contro tale decisione i Ricorrenti proponevano appello alla Corte di Giustizia Federale (la “CGF”), chiedendo l’annullamento delle sanzioni o la loro riduzione. 8. Con decisioni pubblicate dapprima nel solo dispositivo il 10 novembre 2011 (C.U. n. 78/CGF ) e poi in forma integrale il 6 dicembre 2011 (C.U. 104/CGF), la CGF rigettava il reclamo proposto dal sig. Amodio, mentre accoglieva parzialmente l’impugnazione della Juve Stabia: in particolare, esclusa una responsabilità presunta della Società, rideterminava in tre (3) punti la penalizzazione in classifica. Più specificamente, la CGF • per quanto riguarda il sig. Amodio, riteneva il ricorso infondato per le ragioni che seguono: “Con un primo motivo di ricorso …, il sig. Amodio denuncia l’erroneità della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, con la quale è stata riconosciuta la commissione, da parte dell’odierno reclamante, di un illecito sportivo con riferimento all’incontro di calcio, più sopra indicato, chiedendo sia riconosciuta la propria estraneità ai fatti contestati. Secondo l’assunto del ricorrente, i giudici di prime cure non solo avrebbero del tutto frainteso il contenuto delle intercettazioni telefoniche nelle quali si fa riferimento alla condotta dell’Amodio ma sarebbero addirittura caduti in errore circa l’identità del “Roberto” e del “Direttore” di cui si fa menzione nelle predette comunicazioni. Trattasi di assunto del tutto infondato. Al proposito, si osserva come l’individuazione del “Roberto” e del “Direttore” - di cui si fa menzione nelle intercettazioni telefoniche intercorse tra i sodali dell’associazione criminale A.F. e S.M. e tra il primo e lo stesso Amodio - nell’odierno reclamante trovi una decisiva conferma nella intercettazione telefonica n. 15817 del 31.3.2009, depositata agli atti del presente giudizio dalla Procura Federale unitamente alle controdeduzioni all’odierno ricorso. Trattasi di intercettazione particolarmente significativa in quanto si riferisce ad una telefonata, intercorsa tra il calciatore, Biancone Cristian, e A.F., nel corso della quale quest’ultimo afferma di trovarsi sul campo di allenamento della squadra della Juve Stabia e di essere a colloquio con “Roberto Amodio”. Orbene, la predetta intercettazione telefonica - oltre a suffragare la correttezza della conclusione, cui è pervenuta la Commissione Disciplinare Nazionale in ordine all’individuazione nel sig. Amodio dei riferimenti al “Roberto” e al “Direttore”, contenuti nelle intercettazioni telefoniche poste a fondamento della decisione di cui è gravame – smentisce, in modo evidente, l’affermazione, compiuta dall’odierno reclamante, ovvero di essere del tutto “estraneo” al sig. Biancone Cristian. La telefonata, di cui sopra, dimostra, invece, come, a soli quattro giorni dalla disputa dell’incontro di calcio di cui è procedimento, l’A.F., l’Amodio e il Biancone fossero tra loro in contatto. Quanto, poi, all’interpretazione dell’espressione “ambasciata” che, secondo l’assunto dell’odierno reclamante, sarebbe stata del tutto fraintesa dai giudici di prime cure, questa Corte evidenzia come, anche in questo caso, il tentativo, compiuto dall’Amodio, di fornire un significato commendevole alla stessa (si sarebbe trattato di una ambasciata di pace, portata dall’Amodio al Presidente della Juve Stabia, sig. Manniello, nell’interesse del calciatore Grieco) risulta vanificato dal contenuto della intercettazione ambientale (la n. 16011 dell’1.4.2009) anche questa depositata agli atti del presente giudizio dalla Procura Federale unitamente alle controdeduzioni all’odierno ricorso. Nella predetta conversazione in ambientale, intercorsa tra A.F. e S.M., si assiste al tentativo, andato a vuoto, dello A.F. di contattare il calciatore, Biancone Cristian; nella conversazione si fa esplicitamente riferimento, stigmatizzandola, alla condotta del Biancone, si parla esplicitamente di denaro e si esprime preoccupazione per il rischio di fare una “brutta figura” con “Franco Manniello” ovvero con il Presidente della Juve Stabia. Orbene, non vi è chi non veda come il contenuto della predetta intercettazione ambientale conforti le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di prime cure circa il corretto significato da attribuirsi all’espressione “ambasciata” ovvero che si trattava del messaggio che l’Amodio aveva promesso di fare avere al Presidente della società Juve Stabia, Franco Manniello, circa le modalità di pagamento della somma, richiesta dal Biancone come controprestazione dell’alterazione del risultato dell’incontro di calcio Juve Stabia/Sorrento del 4.4.2009. … Con il secondo motivo di ricorso, l’odierno reclamante si duole dell’errore compiuto dalla Commissione Disciplinare Nazionale che avrebbe applicato allo stesso l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S.. In merito, si osserva come il predetto motivo di ricorso sia inammissibile per evidente difetto di interesse atteso che, per come riconosciuto dallo stesso reclamante, la sanzione, applicata a quest’ultimo, è quella minima prevista per la violazione di cui all’art. 7 C.G.S.. Venendo, infine, all’ultimo motivo di ricorso con il quale l’Amodio, dopo avere riportato un vero e proprio florilegio della giurisprudenza degli Organi di giustizia sportiva, formatasi in tema di illecito sportivo, conclude nel senso della insussistenza di qualsivoglia prova “oltre ogni ragionevole dubbio” del coinvolgimento dell’odierno reclamante nella vicenda di cui è giudizio, … questa Corte ritiene che, nella fattispecie che ci occupa, gli indizi scaturenti dalle intercettazioni telefoniche (sia quelle sulle quali è stata fondata la decisione gravata sia quella depositata dalla Procura Federale in allegato alle proprie controdeduzioni) presentino i caratteri della gravità, della precisione e della concordanza”; • per quanto riguarda la Juve Stabia, riteneva il ricorso infondato laddove inteso a contestare la responsabilità oggettiva della Società per le azioni del suo Direttore Sportivo, attesa la ritenuta responsabilità di quello, mentre lo accoglieva nella parte in cui si “contesta la decisione dei giudici di prime cure” per “aver riconosciuto, a carico della reclamante, la responsabilità presunta a cagione della violazione, da parte dei signori Biancone Cristian e Spadavecchia Vitangelo, degli artt. 1, comma 1, 6, comma 1 e 7, comma 1, C.G.S., in relazione all’incontro di calcio Juve Stabia / Sorrento del 5.4.2009, nonché l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S., stante l’avvenuta alterazione del risultato della predetta gara” per le ragioni che seguono: “Da un lato, … l’illecito sportivo, frutto del pactum sceleris cui hanno preso parte i tesserati, Amodio Roberto e Biancone Cristian, nonché i sodali dell’associazione criminosa di stampo camorristico, A.F. e S.M., non è pervenuto alla stadio della consumazione atteso che il risultato dell’incontro di calcio Juve Stabia/Sorrento del 5.4.2009 è stato alterato dall’illecito sportivo, autonomamente posto in essere dal portiere del Sorrento, Spadavecchia Vitangelo. Quanto sopra esclude che possa affermarsi la responsabilità presunta della Società S.S. Juve Stabia S.p.A., aggravata, ai sensi dell’art. 7, comma 6, C.G.S., stante l’avvenuta alterazione del risultato della predetta gara, con riferimento ad un illecito sportivo, fermatosi allo stadio del tentativo e che non ha comportato l’alterazione del risultato della gara e dal quale, pertanto, la Società reclamante non ha tratto quel “vantaggio”, cui fa esplicito riferimento l’art. 4, comma 5, C.G.S.. Del pari, ma per diversa ragione, deve essere escluso che possa affermarsi la responsabilità presunta della Società S.S. Juve Stabia S.p.A. con riferimento all’illecito sportivo, autonomamente posto in essere dal portiere del Sorrento, Spadavecchia Vitangelo. In merito, questa Corte ritiene che ricorra l’esimente di cui alla seconda parte dell’art. 4, comma 5, C.G.S., atteso che sussiste almeno un ragionevole dubbio in ordine al fatto che la Società S.S. Juve Stabia S.p.A. abbia ignorato l’illecito sportivo autonomamente perpetrato dallo Spadavecchia. Al proposito, appare decisiva la circostanza, evidenziata dalla stessa Commissione Disciplinare Nazionale, ovvero che A.F. e S.M., appresa la notizia che il calciatore, Spadavecchia Vitantonio, aveva investito una somma considerevole sulla sconfitta della propria squadra nell’incontro Juve Stabia/Sorrento del 5.4.2009, interruppero ogni rapporto con il Biancone Cristian con il quale avevano intavolato avanzate trattative per ottenere l’alterazione del risultato dell’incontro di calcio di cui è indagine; il che induce quantomeno a dubitare che il sig. Amodio Roberto, e, per il tramite dello stesso, la Società S.S. Juve Stabia S.p.A., abbiano avuto consapevolezza della predetta circostanza”. C. Il procedimento arbitrale C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato 9. Con istanza in data 6 dicembre 2011, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “TNAS”) ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “Codice TNAS”), i Ricorrenti davano avvio al presente arbitrato, invocando la clausola compromissoria recata dall’art. 30 comma 3 dello Statuto della FIGC e chiedendo la riforma delle decisioni della CGF, con conseguente annullamento o, in subordine, riduzione delle sanzioni irrogate. 10. Nella stessa istanza di arbitrato, i Ricorrenti proponevano quale arbitro il prof. avv. Ferruccio Auletta. 11. Con memoria datata 19 dicembre 2011 la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo preliminarmente la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza proposta dai Ricorrenti per essere stata irritualmente proposta nelle forme di una impugnazione al tempo stesso collettiva (in quanto esperita da due soggetti giuridici distinti e destinatari di autonomi capi di incolpazione) e cumulativa (in quanto diretta ad ottenere l’annullamento o la riforma di separate decisioni disciplinari). In ogni caso, laddove l’eccezione fosse stata ritenuta superabile, la Resistente chiedeva la nomina ex officio del Collegio Arbitrale, poiché, risultando la domanda introduttiva del giudizio proposta da due soggetti distinti, essa avrebbe dato comunque avvio ad un arbitrato con pluralità di parti. In subordine e nel merito, la Resistente chiedeva il rigetto del ricorso proposto dai Ricorrenti perché infondato. 12. Nella stessa memoria di costituzione, la Resistente, fermo restando la richiesta di nomina ex officio del Collegio Arbitrale, indicava quale arbitro l’avv. Dario Buzzelli. 13. Con ordinanza prot. n. 2963 del 23 dicembre 2011 il Presidente del TNAS, rilevato che il sig. Amodio, legale rappresentante della Juve Stabia, e la stessa Società muovevano un’azione facendo valere paralleli interessi attraverso la designazione di un arbitro comune, e che pertanto era da ritenersi insussistente quella pluralità di interessi implicanti l’attribuzione al Presidente del TNAS del compito di surrogarsi alle parti nella composizione del Collegio Arbitrale, rigettava l’istanza della FIGC. 14. Gli arbitri designati dalle parti nominavano quindi quale Presidente del Collegio Arbitrale il prof. avv. Luigi Fumagalli, che in data 3 gennaio 2012 accettava l’incarico. 15. Il 5 gennaio 2012 i Ricorrenti depositavano memoria difensiva contenente i motivi aggiunti a seguito della pubblicazione delle motivazioni delle decisioni della CGF. Il 17 gennaio 2012, la Resistente depositava una propria memoria in replica, autorizzata dal Collegio Arbitrale con ordinanza in data 11 gennaio 2012. 16. Il 2 febbraio 2012 si teneva in Roma la prima udienza dell’arbitrato, in cui, rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, le parti chiedevano concordemente di anticipare la discussione della controversia. Il Collegio accoglieva la richiesta: le parti discutevano dunque preliminarmente l’eccezione sollevata dalla Resistente di inammissibilità dell’istanza di arbitrato, e successivamente il merito della controversia. Nel corso della discussione, il difensore dei Ricorrenti chiedeva l’acquisizione agli atti dell’arbitrato della trascrizione della conversazione telefonica di cui al progressivo n. 4035 dell’11 dicembre 2008, facente parte dell’informativa dei Carabinieri prodotta dalla Procura Federale con l’atto di deferimento. A tale richiesta si opponeva il legale della Resistente, chiedendo un breve differimento per poter esaminare e controdedurre in relazione a siffatta trascrizione. 17. Il Collegio Arbitrale, dopo breve camera di consiglio, disponeva l’acquisizione della trascrizione, ex art. 21 commi 3 e 4 del Codice TNAS, e, sull’accordo delle parti, sospendeva l’udienza, riconvocandola per il 10 febbraio 2012 per il proseguimento della discussione. 18. In tale data, le parti riprendevano la discussione sul merito. Il legale dei Ricorrenti si riportava agli atti, sviluppando gli argomenti ivi svolti e depositava il lodo deliberato dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data 31 marzo 2005 nella controversia F.C. Modena c. FIGC, insistendo per l’accoglimento delle proprie domande. Il legale della Resistente si riportava agli atti, rispondeva agli argomenti svolti dai Ricorrenti e insisteva per l’accoglimento delle proprie conclusioni. 19. All’esito dell’udienza, il Collegio si riservava. C.2 Le domande delle parti a. Le domande dei Ricorrenti 20. I Ricorrenti nella propria istanza di arbitrato, hanno chiesto al Collegio Arbitrale di “annullare e/o revocare le decisioni assunte dalla Corte di Giustizia Federale F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale n. 78/CGF del 10 novembre 2011, in parziale riforma del provvedimento adottato dalla Commissione Disciplinare Nazionale F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale n. 23/CDN dell’11 ottobre 2011, annullando l’inibizione per anni 3 (tre) a carico del Sig. Roberto Amodio e la penalizzazione di n. 3 (tre) punti in classifica nei confronti della S.S. Juve Stabia S.p.A. In subordine, … ridurre le predette sanzioni nella misura ritenuta di giustizia. … Con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche per quanto attiene ai costi di funzionamento della presente procedura”. b. Le domande della FIGC 21. Nella propria memoria di costituzione la FIGC ha chiesto “a) in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità della domanda avversaria; b) in subordine, il suo rigetto nel merito. Con ogni ulteriore pronuncia anche in ordine al regolamento delle spese ed onorari di lite”. C.3 La posizione delle parti a. La posizione dei Ricorrenti 22. Con il proprio ricorso, i Ricorrenti contestano le decisioni della CGF. In particolare, i Ricorrenti affermano che il sig. Amodio sarebbe assolutamente estraneo ai fatti, e che gli addebiti rivolti allo stesso (e, conseguentemente, riferiti alla Società a titolo di responsabilità oggettiva) sarebbero sforniti di adeguato riscontro probatorio, oltre che fondati su prove depositate tardivamente. 23. Sotto questo profilo, infatti, i Ricorrenti rilevano che la Procura Federale avrebbe tratto le prove di colpevolezza nei confronti del sig. Amodio da una serie di documenti (le intercettazioni n. 15817 e 16011 del 31 marzo e del 1° aprile 2009) non facenti parte del fascicolo d’indagine e prodotti dalla Procura Federale solo in occasione del deposito delle controdeduzioni d’appello degli attuali Ricorrenti, e pertanto tardivamente e senza che su di essi si sia potuto svolgere un adeguato contraddittorio. Per tale motivo, i corrispondenti atti non avrebbero potuto essere presi in considerazione dalla Corte di Giustizia Federale. 24. Comunque, secondo i Ricorrenti, anche a voler prendere in considerazioni tali documenti, da essi non si ricaverebbe alcuna prova in merito alla colpevolezza del sig. Amodio. 25. Secondo i Ricorrenti, invero, il soggetto, di nome “Roberto”, identificato dalla Procura della Repubblica e, successivamente, dalla Procura Federale, come il sig. Amodio, cui facevano riferimento le conversazioni degli scommettitori, non sarebbe affatto l’attuale Ricorrente, ma altro e diverso soggetto, tale sig. Roberto E., scommettitore abituale, parrucchiere per signora esercente in Sorrento nella stessa strada in cui è ubicata un’agenzia di scommesse gestita da S.M. (coinvolto nel tentativo di illecito sportivo) e dal fratello. Ciò risulterebbe, in particolare, dalle telefonate n. 16236 e 16288 del 2 aprile 2009, in cui espressamente si menziona “Roberto il parrucchiere”. Allo stesso modo, il riferimento al “Direttore” non potrebbe essere univocamente inteso designare il sig. Amodio, pur essendo questi direttore sportivo della Società, in quanto altre conversazioni telefoniche (la n. 4035 dell’11 dicembre 2008) proverebbero che con il titolo di direttore si indicavano altri soggetti. Pertanto, secondo i Ricorrenti, non vi sarebbe prova che il sig. Amodio sia stato contattato per manipolare la Partita, che invece fu alterata per opera di un giocatore del Sorrento che agiva per interessi personali, avendo scommesso una forte somma sulla sconfitta della propria squadra. 26. Non essendoci la prova del comportamento illecito del sig. Amodio, verrebbe meno, quindi, anche la responsabilità oggettiva della Società. 27. I Ricorrenti lamentano, inoltre, l’erronea applicazione nei confronti della Juve Stabia dell’aggravante di cui all’art. 7 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (il “CGS”). Tale aggravante, infatti, sarebbe stata applicata nei confronti del sig. Amodio (e conseguentemente anche alla Società) nel giudizio di primo grado. Poiché, tuttavia, tale aggravante è venuta meno nel giudizio di secondo grado, la CGF avrebbe dovuto coerentemente ridurre anche la sanzione a carico della Società, al di là di quanto disposto per effetto della riforma della decisione della CDN nella parte relativa alla responsabilità presunta. 28. A parere dei Ricorrenti, infine, l’ammissibilità (e quindi l’accoglibilità) delle proprie domande non può essere contestata sotto il profilo preliminare dedotto dalla FIGC, non sussistendo nel CGS alcuna norma che disponga la sanzione della inammissibilità in caso di proposizione congiunta di una istanza da parte di più soggetti. Ed invero, nel caso specifico: 1) tutti i gradi di giustizia federale hanno visto come protagonisti di un unico procedimento tutti i soggetti coinvolti; 2) le posizioni dei Ricorrenti sono in tutto sovrapponibili, in quanto la responsabilità della Società consegue a quella del suo Direttore Sportivo; 3) nessuna norma del Codice TNAS prevede la sanzione dell’inammissibilità in caso di proposizione congiunta di una istanza, tanto più che nel presente caso le parti hanno nominato un unico arbitro, ma hanno versato due volte i diritti amministrativi previsti per l’arbitrato presso il TNAS; 4) nessuna norma di tipo procedimentale e/o sostanziale propria del giudizio di fronte al TNAS limita o modifica la disciplina del CGS per ciò che riguarda la legittimazione attiva dei soggetti operanti nell’ordinamento federale. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ammissibile la nomina di un unico collegio arbitrale e lo svolgimento di un unico procedimento per controversie nascenti da contratti collegati e contenti clausole compromissorie omologhe. b. La posizione della FIGC 29. Preliminarmente, infatti, la Resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso, per essere stato irritualmente proposto nelle forme di una impugnazione al tempo stesso collettiva, in quanto esperita da due distinti soggetti giuridici, destinatari di autonomi capi di incolpazione, e cumulativa, in quanto diretta ad ottenere l’annullamento o la riforma di separate decisioni disciplinari. L’impiego di tale strumento impugnatorio sarebbe, ad avviso della Resistente, precluso nel caso in esame, in quanto non vi sarebbe perfetta identità tra le posizioni giuridiche di ciascuno dei Ricorrenti e piena coincidenza nelle questioni di diritto sottoposte a giudizio. In ogni caso, la Resistente ritiene che la domanda dei Ricorrenti (proprio perché proposta da due soggetti distinti) ha comunque dato avvio ad un arbitrato con una pluralità di parti ed avrebbe pertanto imposto la formazione ex officio del Collegio Arbitrale ai sensi delle pertinenti regole del Codice TNAS. 30. Nel merito, comunque, la Resistente ritiene che il ricorso sia infondato e vada respinto. 31. In primo luogo, infatti, a parere della Resistente, le prove raggiunte consentono l’affermazione della responsabilità del sig. Amodio, non essendo necessario nel giudizio disciplinare il superamento della soglia del ragionevole dubbio. Riportandosi a precedenti di organi arbitrali TNAS, la Resistente sostiene che per poter ritenere sussistente una violazione sia sufficiente che il grado di prova raggiunto sia superiore alla semplice valutazione delle probabilità. In tale ottica, pertanto, devono essere esaminate le prove raccolte nei confronti del sig. Amodio. 32. Sempre in merito alle prove, poi, la Resistente ritiene infondata l’affermazione dei Ricorrenti relativamente alla tardività della produzione di alcune risultanze probatorie da parte della Procura Federale in sede d’appello: secondo la Resistente, infatti, ai sensi dell’art. 37 comma 3 del CGS, le parti hanno facoltà di produrre nuovi documenti in appello, purché ne diano comunicazione alla controparte (cosa che sarebbe avvenuta nel caso in esame), non esistendo alcuna preclusione in proposito, tanto più che, nel caso in esame, la CGF avrebbe potuto acquisire tali prove anche d’ufficio. 33. In ogni caso, secondo la Resistente, le risultanze probatorie già esaminate dalla CDN sarebbero state comunque autonomamente sufficienti a supportare l’affermazione di responsabilità del sig. Amodio, non sussistendo dubbi che il soggetto cui si fa riferimento nelle conversazioni telefoniche intercettate sia lo stesso sig. Amodio: da tali conversazioni emergerebbe dunque in modo palese il coinvolgimento dello stesso nel tentativo di alterare il risultato della Partita. 34. Dalla riconosciuta responsabilità del sig. Amodio consegue la responsabilità della Società per la condotta del suo tesserato, ai sensi dell’art. 4 comma 5 e dell’art. 7 comma 4 del CGS. 35. Relativamente alla posizione della Società, secondo la Resistente, poi, sarebbe infondata l’eccezione di erronea applicazione nei confronti della Juve Stabia dell’aggravante di cui all’art. 7 comma 6 CGS, poiché tale aggravante (applicata in primo grado in relazione all’addebito di responsabilità presunta, poi caduto in appello) non risulterebbe affatto applicata né in relazione al sig. Amodio, al quale è stata irrogata una sanzione nel minimo edittale (senza alcuna aggravante), né in relazione alla Società. MOTIVI DELLA DECISIONE A. Sull’ammissibilità del ricorso 1. Escluso che la parte resistente abbia preso un’autonoma e specifica conclusione sopra la nullità del presente giudizio siccome “gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti” (art. 829, n. 2, c.p.c.), e che pertanto il Collegio abbia -pur dopo l’ordinanza prot. n. 2963 del 23 dicembre 2011 del Presidente del TNAS- da corrispondere ulteriormente a quanto già richiesto in relazione alla costituzione del Giudice, conviene esaminare senz’altro la questione di ammissibilità che impedirebbe l’accesso al merito delle domande. 2. La questione non è fondata. 3. La prospettazione difensiva di segno contrario viene alimentata dalla suggestione che sulle forme del presente giudizio proietta la struttura del processo amministrativo di impugnazione dei provvedimenti, la quale tuttavia non replica esattamente quella del giudizio arbitrale relativo ai diversi rapporti controversi. 4. Se proprio si intendono mutuare schemi concettuali dalla disciplina generale delle impugnazioni civili, appare piuttosto come i rapporti qui sub iudice realizzino “cause tra loro dipendenti” (art. 331 c.p.c.), nella fattispecie dovendosi postulare, almeno secondo logica, la simultaneità dei giudizi che hanno riguardo alla responsabilità personale del Tesserato senza della quale neppure può darsi quella oggettiva della Società. Si tratta infatti di cause sul modello di quelle che possono esigere la pluralità necessaria delle parti, cioè “che, riguardando due (o più) rapporti scindibili ma logicamente interdipendenti tra loro o dipendenti da un presupposto di fatto comune, meriterebbero, per ovvie esigenze di non contraddizione, l'adozione di soluzioni uniformi nei confronti delle diverse parti” (Cass., sez. trib., 19 gennaio 2007, n. 1225). 5. Peraltro, la giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato (cfr. sez. V, 14 dicembre 2011, n. 6537), non soltanto enfatizza la diversità dei contesti giudiziali civile e amministrativo, ma neppure preclude in via di principio di realizzare nello stesso processo amministrativo un cumulo vuoi soggettivo vuoi oggettivo al medesimo tempo. E ciò senza dire che il litisconsorzio facoltativo a latere actoris è acquisizione non certo recente anche nei giudizi civili tipicamente occasionati dall’ esigenza di rimozione di più atti autoritativi, in termini avendo la Corte suprema (cfr. sez. I, 10 gennaio 1991, n. 171) stabilito che, per esempio, “deve ritenersi consentito a più contribuenti di ricorrere, con unico atto, alla Commissione tributaria di primo grado, al fine di impugnare provvedimenti distinti dell'Amministrazione finanziaria implicanti questioni in tutto od in parte identiche”. 6. In definitiva, non può condividersi sotto alcun profilo l’assunto della parte resistente che suppone inibito l’accesso al merito, l’esame del quale è così dischiuso. B. Sul merito delle domande 7. In primo luogo, i Ricorrenti criticano le decisioni assunte dalla CGF laddove hanno ritenuto la responsabilità del sig. Amodio, e di riflesso la responsabilità oggettiva della Società, sulla base di produzioni documentali effettuate dalla Procura Federale nel giudizio di fronte alla CGF in occasione del deposito delle controdeduzioni all’appello dei Ricorrenti, “sulle quali non vi è stato contraddittorio alcuno”. A tale censura la Resistente risponde osservando che siffatta produzione era perfettamente ammissibile alla luce delle norme applicabili. 8. Il Collegio non condivide le censure svolte dai Ricorrenti ed osserva come dei documenti prodotti dalla Procura Federale nel giudizio di fronte alla CGF ben la CGF poteva tener conto. In ogni caso, di essi può tenersi conto nel presente giudizio arbitrale. Infatti: i. l’art. 37 comma 3 CGS, per quanto preveda che nel giudizio di fronte a CGF “possono prodursi nuovi documenti, purché comunicati, unitamente ai motivi di reclamo, alla controparte” (sottolineatura aggiunta), non esclude che siffatti documenti possano essere prodotti dalla parte appellata unitamente alle proprie controdeduzioni: siffatta possibilità, anzi, appare richiesta dalla necessità di assicurare in sede di appello la “parità delle armi” tra le parti, fatta comunque salva la necessità di assicurare il rispetto del contraddittorio; ii. nessuna sanzione di inammissibilità o inutilizzabilità di produzioni tardive è prevista nel sistema del CGS, atteso anche che l’art. 34 comma 4 riconosce comunque alla CGF “i più ampi poteri di indagine e di accertamento”, e dunque anche il potere di tenere conto, sempre nel contraddittorio delle parti, dei documenti comunque prodotti; iii. il contraddittorio nel giudizio di fronte alla CGF è stato rispettato, poiché i Ricorrenti ben hanno potuto, all’udienza di discussione, svolgere argomentazioni relative ai documenti prodotti dalla Procura Federale; e comunque iv. dei documenti prodotti dalla Procura Federale può tenersi conto, per valutare, nel contraddittorio delle parti, la responsabilità dei Ricorrenti, nell’ambito dell’arbitrato di fronte a questo Collegio, attesa la sua natura, che consente un giudizio de novo sulla controversia tra le parti, e dunque anche una nuova valutazione della commissione dell’illecito addebitato ai Ricorrenti. Come confermato da ormai svariate pronunce, il Codice TNAS appare infatti conferire all’arbitro un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati. In particolare, il procedimento presso il TNAS appare avere natura pienamente devolutiva: di conseguenza, irregolarità procedurali che possano essersi verificate di fronte agli organi disciplinari federali o endoassociativi, non comportano di per sé l’annullamento del provvedimento impugnato (ed eventualmente le rimessione della questione agli organi disciplinari per un nuovo giudizio), se (e nella misura in cui), come è avvenuto nel presente caso, lo svolgimento dell’arbitrato TNAS (e la piena osservanza in esso dei diritti della difesa) consente di ritenere sanato il dedotto vizio. 9. Siffatte osservazioni consentono al Collegio Arbitrale di concludere che dei documenti prodotti dalla Procura Federale di fronte alla CGF, ed in particolare delle intercettazioni n. 15817 e 16011 del 31 marzo e del 1° aprile 2009, può tenersi conto per valutare la responsabilità disciplinare dei Ricorrenti. 10. La responsabilità del sig. Amodio per la commissione di un illecito sportivo è infatti contestata dai Ricorrenti, i quali, in sostanza, negano che sussistano elementi di prova sufficienti a fondarla. Tale tesi è contraddetta dalla Resistente, la quale, invece, richiama come determinanti le prove poste a base delle decisioni degli organi endo-federali di giustizia per ritenere la responsabilità del sig. Amodio. 11. Al riguardo appare al Collegio opportuno premettere che per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr., ad es., l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1° gennaio 2009). A tale principio deve assegnarsi una portata generale, sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. da ultimo il lodo del 31 gennaio 2012, Saverino / FIGC). 12. Ciò premesso, osserva il Collegio che le risultanze degli atti dell’indagine penale – la cui utilizzabilità in questa sede arbitrale non è in discussione – nonché quelle raccolte nella sede sportiva, consentono di ritenere provata la violazione contestata al sig. Amodio, sussistendo indizi gravi, precisi e concordanti di contatti tra il gruppo di malavitosi (cui appartenevano i sig.ri A.F. e S.M.) che mirava a “truccare” la Partita, con la cooperazione del sig. Cristian Biancone, giocatore del Sorrento, e il sig. Amodio. 13. Al riguardo particolare rilievo assume la sequenza delle conversazioni rilevanti, che rendono evidente, tra l’altro, la identificabilità in esse di “Roberto” o del “direttore” con il sig. Amodio. Tra di esse si vedano: • la telefonata n. 15809 del 31 marzo 2009, h. 12.50: A.F. chiama Biancone e discutono, tra l’altro, sull’opportunità di vedersi; • la telefonata n. 15817 del 31 marzo 2009, h. 16.00: Biancone chiama A.F. A.F. dice di essere “sul campo … parlando con Roberto Amodio”. Per potersi vedere, Biancone si offre di dare un passaggio in auto ad A.F., poiché stava andando a Nocera, passando a prenderlo; • la telefonata n. 15822 del 31 marzo 2009, h. 16.10: A.F. chiama Biancone. A.F. chiede di posticipare l’incontro, quando Biancone fosse ritornato, poiché stava parlando con “questi qua”, e dice “sto parlando un attimo con Roberto” e chiede il “tempo che parlo con Roberto”; • la telefonata n. 15936 del 1° aprile 2009, h. 12.19: Biancone chiama A.F. A.F. riferisce di discussioni circa la misura dell’impegno che egli poteva assumere. A.F. dice che questo doveva essere limitato alla “metà”, come da indicazioni dopo aver parlato il giorno prima con il “direttore”; • la conversazione n. 16011 del 1° aprile 2009, h. 17.44: A.F. e S.M. discutono della “affidabilità” di Biancone, che cercano di contattare telefonicamente. A.F. sottolinea la volontà di non fare “qualche brutta figura con Franco Manniello”, Presidente della Società; • la telefonata n. 16020 del 1° aprile 2009, h. 17.48: Biancone chiama A.F. A.F. chiede di aspettare fino alle quattordici del giorno dopo, “perché deve venire una persona ... perciò ... un dirigente domani”; • la telefonata n. 16051 del 1° aprile 2009, h. 20.56: A.F. chiama il sig. Amodio. Discutono del giocatore Grieco della Juve Stabia. Il sig. Amodio dice che il giorno successivo sarebbe andato all’aeroporto a prendere Franco (Manniello, Presidente della Società) e avrebbe fatto “pure quell’ambasciata là”. A.F. riferisce di aver detto “a quello” che si sarebbero visti il giorno successivo e che nel pomeriggio aveva l’appuntamento. Il sig. Amodio risponde che gli avrebbe fatto sapere; • la telefonata n. 16066 del 1° aprile 2009, h. 23.24: S.M. chiama A.F. Riferisce di aver ricevuto una telefonata in cui l’interlocutore gli aveva chiesto se il giorno dopo S.M. e A.F. avessero alle quattordici un appuntamento con Biancone. A. suggerisce di lasciar perdere, temendo un imbroglio. S.M. chiede ad A.F. di portarlo a parlare con Roberto per far vedere “che la cosa è reale”; • la telefonata n. 16163 del 2 aprile 2009, h. 18.11: A.F. chiama Biancone. A.F. comunica che “non dobbiamo far niente” e che “non vogliono fare niente più”. 14. Alla luce di quanto precede, risulta evidente come il Roberto menzionato nelle conversazioni n. 15822 e n. 16066 sia il sig. Amodio: la prima telefonata segue di pochi minuti altra conversazione in cui A.F. diceva di essere “sul campo … con Roberto Amodio”; nella seconda la menzione di Roberto, che S.M. vorrebbe vedere con l’intermediazione di A.F. per far vedere “che la cosa è reale” (in un momento in cui si dubitava dell’affidabilità del contatto nella squadra del Sorrento, avversaria della Società nella Partita oggetto di “attenzioni”) non può essere riferita a “Roberto il parrucchiere”, pure menzionato in altre telefonate irrilevanti, per vedere il quale S.M. non aveva bisogno dell’intermediazione di A.F., proprio data la vicinanza di esercizi commerciali, la conoscenza personale e la frequentazione, sottolineata dai Ricorrenti in questo arbitrato. A ciò si aggiunga la dimestichezza di contatti tra A.F. e il sig. Amodio resa evidente nella telefonata n. 16051. Allo stesso tempo, il riferimento al “direttore” contenuto nella telefonata n. 15936 non può che condurre al sig. Amodio, con il quale l’A.F., appunto, aveva parlato il giorno prima (come indicato nelle telefonate n. 15817 e n. 15822); né avrebbe senso che in siffatta telefonata per “direttore” si sia inteso il direttore del Sorrento, quale sembrerebbe essere quello menzionato nella conversazione n. 4035 del 2008, atteso il contenuto della telefonata stessa, in cui si menzionava un limite alla misura di un “impegno” che A.F. poteva prendere con Biancone, giocatore del Sorrento. E proprio ai “negoziati” sulla misura di siffatto “impegno” appare riferirsi la conversazione tra A.F. e il sig. Amodio n. 16051 e a “quell’ambasciata là” da fare al Presidente della Società, con il quale A.F. e S.M. non volevano fare “brutta figura”. Dal tenore complessivo, oltre che dalla sequenza, di siffatte conversazioni, emerge poi chiaramente come esse si collocassero nel contesto di contatti con un giocatore del Sorrento, con il quale si stava negoziando un corrispettivo per l’alterazione della Partita. 15. Ritiene pertanto il Collegio che risulti dimostrato il fatto contestato al sig. Amodio e che esso integri la fattispecie dell’illecito sportivo di cui all’art. 7 comma 1 CGS. La condotta posta in essere dal sig. Amodio, attraverso i contatti con A.F., integra infatti “il compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione”, che la richiamata norma del CGS prevede come “illecito sportivo”. Quale illecito a “consumazione anticipata”, esso prescinde poi dalla concreta alterazione della gara. La circostanza, dunque, che esso non abbia determinato in concreto l’esito della Partita, alterata da separato comportamento di altro tesserato, non esclude la consumazione dell’illecito. 16. Dalla ritenuta responsabilità del sig. Amodio discende la responsabilità oggettiva della Società, in base all’art. 4 comma 2 CGS. 17. Contestate sono peraltro in questo arbitrato anche le conseguenze, sul piano sanzionatorio, di siffatto illecito, ritraibili sia per il sig. Amodio che per la Juve Stabia, colpiti, per effetto delle decisioni della CGF, rispettivamente dalla inibizione per tre anni e dalla penalizzazione di tre punti in classifica. 18. Il CGS, nel testo applicabile, in quanto vigente all’epoca dei fatti, punisce il tesserato, responsabile di illecito sportivo con una sanzione non inferiore all’inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni (art. 7 comma 5). Si prevede poi che la sanzione sia aggravata “in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato” (art. 7 comma 6). Per le società responsabili a titolo oggettivo invece si prevede (art. 7 comma 4) la punizione, “secondo la gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g), h) i) l), m) dell’art. 18, comma 1”, ossia con sanzioni che vanno, tra l’altro, dalla penalizzazione di uno o più punti in classifica alla esclusione dal campionato di competenza. Le sanzioni irrogate ai Ricorrenti vanno analizzate alla luce di siffatte disposizioni. 19. Per quanto riguarda il sig. Amodio, il Collegio rileva che in conseguenza della ritenuta commissione di un illecito sportivo gli organi disciplinari della FIGC gli hanno applicato la sanzione dell’inibizione nel minimo edittale. Pur a fronte di un deferimento inteso a far valere una sua responsabilità aggravata (ex art. 7 comma 6 CGS), né la CDN né la CGF ne hanno tratto conseguenze aggravate sul piano del trattamento sanzionatorio. Dunque, nessuna aggravante appare essere stata applicata al sig. Amodio, e ciò nemmeno dalla CDN, la quale, pur sembrando ammettere la compiuta alterazione del risultato della Partita, anche se non quale effetto dell’illecito del sig. Amodio, ha contenuto la sanzione nel minimo edittale. 20. A tale minimo, dunque, questo Collegio si attiene, non ravvisandosi alcun motivo giuridicamente rilevante che ne giustifichi la riduzione. La sanzione irrogata al sig. Amodio deve pertanto essere confermata. 21. Per quanto riguarda la sanzione applicabile alla Juve Stabia, la Società allega un’erronea applicazione nei suoi confronti dell’art. 7 comma 6 CGS: a parere della Juve Stabia, l’aggravante prevista da siffatta norma sarebbe stata applicata nel giudizio di primo grado nei confronti del sig. Amodio, e, conseguentemente, anche alla Società; la sua esclusione nel giudizio di secondo grado avrebbe dovuto portare alla riduzione della sanzione in misura ulteriore a quella stabilita per effetto dell’accoglimento dell’impugnazione nella parte relativa alla responsabilità presunta. 22. Il Collegio non condivide siffatta argomentazione. Nelle decisioni rese dagli organi disciplinari della FIGC, infatti, non vi è traccia dell’applicazione nei confronti della Società di un’aggravante quale conseguenza riflessa (a titolo di responsabilità oggettiva) di un’aggravante applicata al sig. Amodio. Semmai, un’aggravante era essa è stata ritenuta dalla CDN solo in riferimento alla condanna per “responsabilità presunta”. Come già ricordato, infatti (supra, al § 6 della parte in fatto), la Juve Stabia è stata chiamata a rispondere per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS con riferimento ai fatti imputabili al proprio Direttore Sportivo, “nonché per responsabilità presunta ai sensi dell’art. 4, comma 5, e dell’art. 7, comma 4 e 6, del CGS in relazione ai comportamenti ascritti ai calciatori Biancone Cristian e Spadavecchia Vitangelo, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS stante l’avvenuta alterazione in proprio favore della gara con il Sorrento del 5 aprile 2009 con il conseguimento di un ingiusto vantaggio in classifica” (evidenziazione aggiunta). Caduta in sede di appello la responsabilità presunta, dunque, è venuta meno anche l’aggravante, tanto che la CGF illustra (supra, al § 8 della parte in fatto) di doversi “esclude[re] che possa affermarsi la responsabilità presunta della Società S.S. Juve Stabia S.p.A., aggravata, ai sensi dell’art. 7, comma 6, C.G.S.”. Dunque, la riduzione della penalizzazione inflitta (da 5 a 3 punti) appare tener conto anche di siffatta circostanza. 23. In ogni caso, il Collegio arbitrale ritiene che la misura della sanzione inflitta dalla CGF alla Juve Stabia sia congrua e costituisca proporzionato riflesso oggettivo nella sfera della Società della responsabilità addebitata al suo direttore sportivo, soggetto collocato in posizione apicale nell’organigramma societario, tenuto conto del paramento della gravità dell’illecito commesso dal tesserato quale elemento rilevante ai fini della determinazione della sanzione da irrogare per responsabilità oggettiva (cfr. il lodo della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del 31 marzo 2005 nel caso Modena c. FIGC) e della circostanza che l’illecito era a oggettivamente a vantaggio della Società (cfr. i lodi resi da altri organi arbitrali TNAS nel caso Benevento c. FIGC il 30 gennaio 2012 e nel caso Ascoli c. FIGC il 6 dicembre 2011, in cui la sanzione è stata determinata dalla considerazione che in quelle vicende l’illecito (“a perdere”) non prefigurava alcun vantaggio per la società, vittima inconsapevole delle azioni dei propri tesserati). 24. In conclusione, dunque, le domande proposte dai Ricorrenti vanno respinte. C. Sulle spese 25. Le spese di lite e quelle arbitrali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1. respinge le domande proposte dal sig. Roberto Amodio e dalla S.S. Juve Stabia s.p.a. 2. condanna il sig. Roberto Amodio e la S.S. Juve Stabia s.p.a., in solido tra loro, al pagamento a favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio dell’importo di € 1.000 (mille/00), oltre accessori, quali spese del procedimento e per assistenza difensiva; 3. condanna il sig. Roberto Amodio e la S.S. Juve Stabia s.p.a., con il vincolo di solidarietà, al pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati in € 6.000 (seimila/00), e al rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, oltre IVA e CPA come per legge; 4. condanna, altresì, il sig. Roberto Amodio e la S.S. Juve Stabia s.p.a al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti; 6. rigetta ogni ulteriore domanda. Così deciso in Roma, in data 10 febbraio 2012, e sottoscritto in numero di quattro originali nel luogo e nella data di seguito indicata. F.to Luigi Fumagalli F.to Ferruccio Auletta F.to Dario Buzzelli
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