F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083 del 13 Aprile 2012 (429) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO BRIGANTI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Pergocrema 1932 Srl), Società US PERGOCREMA 1932 Srl • (nota N°. 6722/808 pf 11- 12 SP/blp del 27.3.2012). (430) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO BRIGANTI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Pergocrema 1932 Srl), Società US PERGOCREMA 1932 Srl • (nota N°. 6721/809 pf 11- 12 SP/blp del 27.3.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083 del 13 Aprile 2012
(429) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO BRIGANTI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Pergocrema 1932 Srl), Società US PERGOCREMA 1932 Srl • (nota N°. 6722/808 pf 11- 12 SP/blp del 27.3.2012).
(430) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO BRIGANTI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Pergocrema 1932 Srl), Società US PERGOCREMA 1932 Srl • (nota N°. 6721/809 pf 11- 12 SP/blp del 27.3.2012).
I deferimenti
In via preliminare, questa Commissione dispone che i due procedimenti in epigrafe siano riuniti per connessione soggettive e oggettiva. Con atto del 27 marzo 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare:
a) il Sig. Sergio Briganti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Pergocrema 1932 Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo IV), in relazione all’articolo 10, comma 3, del CGS, per non avere documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011 nel termine del 14 febbraio 2012;
b) la Società US Pergocrema 1932 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante. Con ulteriore atto del 27 marzo 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare:
a) il Sig. Sergio Briganti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Pergocrema 1932 Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo V), in relazione all’articolo 10, comma 3, del CGS, per non avere documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011 nel termine del 14 febbraio 2012;
b) la Società US Pergocrema 1932 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante. Nei termini consentiti dalle norme i soggetti deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive. All’inizio della riunione odierna il Signor Sergio Briganti, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Sergio Briganti, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Sergio Briganti, sanzione dell’inibizione di mesi 5 (cinque), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento è proseguito per la Società deferita. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità della Società deferita con la conseguente applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva; Sono comparsi i difensori della Società deferita, i quali si sono riportati alle memorie in atti e alle conclusioni in esse contenute.
I motivi della decisione
Esaminati gli atti del procedimento disciplinare, valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura federale, avuto anche riguardo delle memorie difensive pervenire dai soggetti deferiti, ascoltati i difensori dei deferiti, la Commissione rileva la fondatezza dell’atto di deferimento che, pertanto, deve essere accolto. Le circostanze addebitate dalla Procura federale in capo ai deferiti sono ampiamente suffragate dalla documentazione in atti e in particolare dal report della Deloitte & Touche,
Società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per l’effettuazione dei dovuti controlli, dal quale si evince con assoluta chiarezza che entro il termine previsto dalla normativa federale, vale a dire entro il termine del 14 febbraio 2012, la Società US Pergocrema 1932 Srl: a) non ha documentato il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011; b) non ha documentato il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011; c) persiste nel mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per il periodo luglio, agosto e settembre 2011. Le deduzioni contenute nelle memorie difensive depositate dai soggetti deferiti, secondo le quali la ritardata trasmissione della documentazione attestante l’integrale pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità in questione oltre che la ritardata comunicazione alla Co.Vi.So.C. della documentazione attestante il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi alle mensilità in questione configurano “una mera irregolarità formale e non certamente sostanziale” per costante orientamento della giurisprudenza federale, non possono trovare accoglimento. In merito alle sanzioni da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali assunti dagli Organi della giustizia sportiva, la Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) a carico del Sig. Sergio Briganti. Commina alla Società US Pergocrema 1932 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma primo, del CGS vigente, la sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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