F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083 del 13 Aprile 2012 426) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PAOLA DEBERNARDI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl), MAURIZIO PAVIGNANO (componente del Collegio Sindacale e Legale rappresentante della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl), GIORGIO DANNA (Direttore sportivo e Legale rappresentante della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl), ANTONELLA PERRONE (Presidente del Collegio Sindacale della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl), Società US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl • (nota N°. 6717/804 pf 11-12 SP/blp del 27.3.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083 del 13 Aprile 2012 426) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PAOLA DEBERNARDI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl), MAURIZIO PAVIGNANO (componente del Collegio Sindacale e Legale rappresentante della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl), GIORGIO DANNA (Direttore sportivo e Legale rappresentante della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl), ANTONELLA PERRONE (Presidente del Collegio Sindacale della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl), Società US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl • (nota N°. 6717/804 pf 11-12 SP/blp del 27.3.2012). Il deferimento Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, l’Avv. Paola Debernardi (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società), il Dott. Maurizio Pavignano (componente del Collegio Sindacale e legale rappresentante della Società), il Sig. Giorgio Danna (Direttore Sportivo e Legale rappresentante della Società), la Dott.ssa Antonella Perrone (Presidente del Collegio Sindacale della Società) e l’US Alessandria Calcio 1912 Srl, per rispondere, rispettivamente: • l’Avv. Paola Debernardi: della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per non aver documentato, agli Organi federali competenti, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale, nonché della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, del CGS per aver sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione datata 14 febbraio 2012, attestante circostanze e dati contabili non veridici, come meglio precisato nella parte motiva; • il Dott. Maurizio Pavignano ed il Sig. Giorgio Danna: della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato, agli Organi federali competenti, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale; • la Dott.ssa Antonella Perrone: della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, del CGS per aver sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione datata 14 febbraio 2012, attestante circostanze e dati contabili non veridici; • l’ US Alessandria Calcio 1912 Srl: a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti pro tempore ed al Presidente del Collegio Sindacale. I deferiti si sono costituiti nel procedimento, depositando memorie e documenti, non contestando sostanzialmente l’addebito, ma eccependo che i fatti in contestazione sono stati determinati da “emergenze che esulano dalla responsabilità” dei deferiti e, in subordine, che sono ricollegabili solo marginalmente a una loro responsabilità. In particolare, i deferiti hanno identificato tali “emergenze” nella “pesantissima situazione debitoria” ereditata (alla data del 23 giugno 2011) dalla precedente gestione societaria, che l’attuale compagine societaria si è vista costretta a dover affrontare, senza essere, però, prontamente supportata dal ceto bancario. Da qui il mancato pagamento delle retribuzioni, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals, per i quali la banca di appoggio della Società aveva, a dire dei deferiti, accettato le disposizioni di addebito dei relativi importi senza, però, dare seguito ai conseguenti pagamenti per le ritenute Irpef ed i contributi Enpals. Da qui l’invio alla Co.Vi.So.C. della dichiarazione di avvenuto pagamento, inoltrata, a detta dei deferiti, nella più assoluta buona fede. Nel dettaglio, le rispettive posizioni difensive dei deferiti possono essere così riassunte: - l’Avv. Paola Debernardi sostiene la propria buona fede, l’assenza di colpa, la sussistenza di circostanze attenuanti, a cui deve aggiungersi la fattiva collaborazione con la Co.Vi.So.C.; - il Dott. Maurizio Pavignano si dice estraneo a tutta la vicenda, in quanto la delega a lui conferita ha avuto efficacia, in ambito federale, a far data dal 14 febbraio 2012, e, quindi, oltre il termine ultimo per l’effettuazione dei pagamenti, e inoltre non riguarderebbe la rappresentanza della Società davanti agli Organi federali; - Il Sig. Giorgio Danna sostiene di non avere mai avuto la rappresentanza della Società con riferimento alle attività formanti oggetto di contestazione; - la Dott.ssa Antonella Perrone sostiene di essersi limitata, nella sua qualità, di verificare esclusivamente la regolarità formale dei documenti sottoposti al proprio esame, non essendo suo compito dover verificare, prima della scadenza del termine trimestrale, l’effettiva esecuzione dei pagamenti indicati All’inizio della riunione odierna i Signori Paola Debernardi, Maurizio Pavignano e la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Paola Debernardi, Maurizio Pavignano e la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per la Sig.ra Paola Debernardi, sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per il Sig. Maurizio Pavignano, sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da applicarsi nella corrente stagione sportiva, con ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS alla penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da applicarsi nella corrente stagione sportiva]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. All’odierna riunione la Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento, lette le memorie difensive; ascoltati il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Giorgio Danna e di mesi 1 (uno) per la Sig.ra Antonella Perrone, nonché il difensore del Sig. Danna, il quale si è riportato alle memorie difensive e alle conclusioni ivi riportate. I motivi della decisione Il deferimento merita accoglimento con riferimento alla posizione del Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Antonella Perrone, mentre è infondato con riferimento alla posizione del Sig. Giorgio Danna e. Le circostanze di fatto, poste a base dell’intero deferimento, risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente provato ogni addebito. Deve, però, essere pronunciato il proscioglimento del Sig. Giorgio Danna, in quanto lo stesso, nella sua qualità di direttore sportivo della Società, non aveva poteri di rappresentanza e gestione in relazione alle operazioni finanziarie di cui si discute. Per ciò che attiene alla posizione della Dott.ssa Perrone, occorre rilevare che, operando la Società in ambito federale, anche l’attività del Collegio Sindacale, così come degli altri organi societari, deve essere svolta in funzione del rispetto dei termini richiesti dall’ordinamento della F.I.G.C.. Ne deriva che la giustificazione che il controllo svolto, alla data del 14 febbraio 2012, sia stato meramente formale, sul presupposto che quello sostanziale sarebbe intervenuto solo alla scadenza trimestrale del 30 marzo 2012, non libera il soggetto da responsabilità. Il controllo, difatti, andava svolto, per le finalità proprie richieste dalla normativa federale, sia formalmente che sostanzialmente, nel rispetto dei termini richiesti dalle NOIF: il che non è avvenuto. In merito alla sanzione da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali assunti dagli Organi della giustizia sportiva, la Commissione ritiene congrua quella di cui al dispositivo. Il dispositivo la Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: • inibizione di mesi 2 (due) per la Sig.ra Paola Debernardi; • inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Maurizio Pavignano; • penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da applicarsi nella corrente stagione sportiva, alla Società US Alessandria Calcio 1912 Srl. Accoglie parzialmente il deferimento proposto e, per l’effetto, commina alla Dott.ssa Antonella Perrone la sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno). Proscioglie il Sig. Giorgio Danna da ogni addebito.
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