F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083 del 13 Aprile 2012 (425) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERGIO LEONI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa), GENNARO CASILLO (Procuratore speciale e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa), GIUSEPPE AFFATATO (Procuratore speciale e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa dal 10.2.2012), Società US FOGGIA Spa • (nota N°. 6716/807 pf 11-12 SP/blp del 27.3.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083 del 13 Aprile 2012
(425) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERGIO LEONI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa), GENNARO CASILLO (Procuratore speciale e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa), GIUSEPPE AFFATATO (Procuratore speciale e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa dal 10.2.2012), Società US FOGGIA Spa • (nota N°. 6716/807 pf 11-12 SP/blp del 27.3.2012).
Il deferimento
Con atto del 27/3/2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:
a) il Sig. Sergio Leoni, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società US Foggia Spa, il Sig. Gennaro Casillo, Procuratore speciale e Legale rappresentante della US Foggia Spa, e il Sig. Giuseppe Affatato, Procuratore Speciale e Legale rappresentante della US Foggia Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 85 delle NOIF, lett. C), paragrafo V) in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per non aver documentato agli Organi Federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011, nonché del pagamento delle rate Enpals scadute il 30.9.2011;
b) la Società US Foggia Spa per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS vigente, delle condotte ascritte ai propri rappresentanti legali.
I Signori Gennaro Casillo, Sergio Leoni, Giuseppe Affatato, nonché la Società US Foggia Spa hanno fatto pervenire una memoria difensiva, chiedendo l’applicazione della sanzione nel minimo edittale. All’inizio della riunione odierna i Signori Sergio Leoni, Gennaro Casillo e Giuseppe Affatato, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Sergio Leoni, Gennaro Casillo e Giuseppe Affatato, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Sergio Leoni, sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per il Sig. Gennaro Casillo, sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per il Sig. Giuseppe Affatato, sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito per la Società deferita Alla riunione odierna la Procura federale ha concluso chiedendo per la Società US Foggia Spa la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Sono comparsi i difensori della Società deferita i quali si sono riportati alla memoria difensiva e alle conclusioni ivi rassegnate.
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto. La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti
ascritti ai sensi dell’art. 85, Lett. C., Par. V delle NOIF. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, della Società US Foggia Spa. L’accertato compimento degli illeciti comporta l’accoglimento delle richieste della Procura Federale e l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.
Il dispositivo
la Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
• inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Sergio Leoni;
• inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Gennaro Casillo;
• inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Giuseppe Affatato;
Infligge la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica alla Società US Foggia Spa, da applicarsi nella corrente stagione sportiva.
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