COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 12 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO PUTEOLANA 1909 – GARA PUTEOLANA 1909 / CELLOLE CALCIO DEL 18/3/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 97 del 12 Aprile 2012
Delibera del Giudice Sportivo
RECLAMO PUTEOLANA 1909 – GARA PUTEOLANA 1909 / CELLOLE CALCIO DEL 18/3/2012
Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 89 del 22.3.2012, pag. 2175, letto il reclamo
ritualmente preannunciato e proposto, nonchè le controdeduzioni della società Cellole Calcio nel
merito rileva che lo stesso è infondato e, pertanto, meritevole di rigetto; la reclamante si duole che la società Cellole Calcio abbia effettuato due sostituzioni, e precisamente tra il calciatore Cristofaro
Antonio (nato il 7.7.1994) ed il calciatore Chiacchio Carmine (nato il 17.12.1990), e solo
successivamente tra il calciatore Rainone Marco (nato il 22.3.1992) ed il calciatore D’Antonio
Simone (nato il 21.4.1994). In tal modo avrebbe violato la norma pubblicata sul C.U. n. 1 del 1°
luglio 2011, pag. 20, che prevede l’obbligo di impiegare fin dall'inizio, comunque e per tutta la durata di ogni gara dell’attività ufficiale innanzi indicata, almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1994 in poi, almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1993 in poi ed almeno un calciatore nato dal 1°gennaio 1992 in poi, anche nel caso di sostituzioni. Con secondo ordine di doglianza la reclamante si duole che la società Cellole Calcio abbia fatto partecipare nella gara in epigrafe ben tre calciatori senza che ne avessero titolo perché non regolarmente tesserati e precisamente Lampitelli Michele (nato il 18.2.1992), Di Petrillo Luigi (nato il 25.5.1990) e Belardo Antonio (nato il 25.08.1979). Orbene, letti gli atti ufficiali di gara, in relazione al primo punto di doglianza si rileva che la società Cellole Calcio effettivamente abbia effettuato le due sostituzioni innanzi indicate ma non tra i calciatori indicati dalla reclamante, ma precisamente: al 6’ del secondo tempo tra il calciatore Cristofaro Antonio (nato il 7.7.1994) ed il calciatore D’Antonio Simone (nato il 21.4.1994); al 12° del nsecondo tempo, tra il calciatore Rainone Marco (nato il 22.3.1992) ed il calciatore Chiacchio Carmine (nato il 17.12.1990) secondo come disposto per le società partecipanti al campionato di appartenenza. Pertanto la società Cellole Calcio non ha modificato lo stato regolare della formazione scesa in campo dall’inizio, né ha violato la norma innanzi indicata. In ordine al secondo punto di doglianza, lo stesso è infondato, poiché dagli accertamenti espletati presso l’Ufficio tesseramento del C.R. Campania i calciatori della società Cellole Calcio (partecipanti alla gara in epigrafe) Lampitelli Michele (18.2.1992), Di Petrillo Luigi (25.5.1990) e Belardo Antonio (25.08.1979) risultano regolarmente tesserati per la società medesima, rispettivamente dal 6.9.2011, dal 3.2.2011
e dal 15.12.2011. Per tutto quanto inanzi esposto, rilevata l’infondatezza dei due motivi di gravame,
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Puteolana 1909 e di omologare il risultato
acquisito sul campo: PUTEOLANA 1909 – CELLOLE CALCIO 0 – 0; dispone, altresì,
addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della medesima reclamante.
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