COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 12.04.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMI RIUNITI della A.S.D. OL3 e della A.S.D. BUTTRIO (Campionato Provinciale Allievi – Gir. A) in merito alla sanzione, inflitta dal G.S.P. all’esito della gara A.S.D OL3 / A.S.D. BUTTRIO disputata il 19.02.2012, della punizione sportiva della perdita della della gara con il risultato di 0-3 a carico di entrambe le squadre, della inibizione degli accompagnatori ufficiali di entrambe le società, Ferro Cristian dell’A.S.D. OL3 e Cecchini Giorgio dell’A.S.D. BUTTRIO, al 19 marzo 2012 e della sanzione dell’ammenda di € 100,00 a carico della società A.S.D. OL3 (in C.U. della Delegazione Provinciale di Udine n° 32 del 29.02.2012)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 12.04.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMI RIUNITI della A.S.D. OL3 e della A.S.D. BUTTRIO (Campionato Provinciale Allievi – Gir. A) in merito alla sanzione, inflitta dal G.S.P. all’esito della gara A.S.D OL3 / A.S.D. BUTTRIO disputata il 19.02.2012, della punizione sportiva della perdita della della gara con il risultato di 0-3 a carico di entrambe le squadre, della inibizione degli accompagnatori ufficiali di entrambe le società, Ferro Cristian dell’A.S.D. OL3 e Cecchini Giorgio dell’A.S.D. BUTTRIO, al 19 marzo 2012 e della sanzione dell’ammenda di € 100,00 a carico della società A.S.D. OL3 (in C.U. della Delegazione Provinciale di Udine n° 32 del 29.02.2012) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 29 dd 29.03.2012 il G.S.P della Delegazione Provinciale di Udine, in relazione alla gara A.S.D. OL3 – A.S.D. BUTTRIO (Campionato Provinciale Allievi, Gir. A) infliggeva la sanzione della perdita della della gara con il risultato di 0-3 a carico di entrambe le squadre, nonché la inibizione degli accompagnatori ufficiali di entrambe le Società al 19 marzo 2012 e la sanzione dell’ammenda di € 100,00 a carico della sola società ASD OL3. Nel provvedimento si dava atto che «al 30’ del secondo tempo in seguito a un malore il calciatore Pressi Andrea, della Società ASD Buttrio, chiedeva di abbandonare il terreno di gioco e si posizionava momentaneamente in panchina; circa cinque minuti più tardi lo stesso, mentre il gioco era fermo, si dirigeva verso gli spogliatoi e al contempo uno spettatore del Buttrio, riconosciuto più tardi come il padre del calciatore, entrava in agitazione e tentava di entrare nel recinto di gioco; lo stesso, agevolato dalla persona che lavorava nel chiosco della società di casa, riusciva a entrare nell’impianto e poi all’interno degli spogliatoi del Buttrio; nonostante un primo tentativo dell’arbitro di allontanare la persona non autorizzata, quest’ultima si rifiutava di uscire e si rivolgeva al direttore di gara con un linguaggio intimidatorio e risoluto tanto da determinare nel direttore di gara un grave panico indotto; mentre nessuno dei dirigenti o calciatori delle due società interveniva in assistenza e a sostegno dell’arbitro il genitore del calciatore proseguiva nelle intimidazioni anche verbali, consistite nel minacciare l’arbitro di una denuncia per omissione di soccorso; a quel punto l’arbitro ha reputato di non essere in condizioni psico fisiche tali da poter proseguire l’incontro, anche rilevando che i dirigenti accompagnatori di entrambe le squadre sono rimasti inattivi per tutta la durata dell’episodio; di conseguenza l’arbitro ha sospeso la partita con il triplice fischio». Alla luce di quanto sopra, il G.S.P. si riservava il provvedimento (C.U. n. 31 dd 22.02.2012), assumeva chiarimento dall’arbitro e provvedeva nei termini come sopra, in particolare sottolineando come «la società ospitante di fatto ha consentito l’ingresso di un estraneo nel recinto di gioco, la società ospitata non ne ha impedito l’ingresso nel proprio spogliatoio; e va rilevato che entrambe le società non hanno comunque assistito o supportato il direttore di gara; da ciò consegue anche la responsabilità personale di entrambi gli accompagnatori ufficiali». Con tempestivi separati reclami, ritualmente reciprocamente partecipati, sia la A.S.D. OL3 che la A.S.D. BUTTRIO invocavano la riforma del provvedimento assunto dal G.S.P. Segnatamente, la A.S.D. OL3 esponeva come, a seguito dell’infortunio di un calciatore, il genitore facesse effettivamente ingresso negli spogliatoi, dove l’infortunato era stato trasportato, ma senza creare interferenza alcuna con lo svolgimento della gara (la distanza che intercorre fra il cancelletto d’ingresso e lo spogliatoio è inferiore ad un metro, mentre il punto più vicino al perimetro di gioco dista 10 metri circa); a quel punto l’arbitro avrebbe interrotto la gara con un solo fischio, avrebbe abbandonato il terreno di gioco, si sarebbe diretto negli spogliatoi senza rappresentare ad alcuno le ragioni del proprio spostamento, ed avrebbe poi sancito la definitiva sospensione dell’incontro dopo circa un minuto di permanenza nei locali destinati a spogliatoio. Avrebbe quindi invitato perentoriamente l’accompagnatore ufficiale dell’A.S.D. OL3, sig. Cristian Ferro, a richiedere l’intervento dei Carabinieri, anche in questo caso senza fornire alcuna spiegazione ed in ogni caso senza richiedere alcuna assistenza. A seguito dell’arrivo di una pattuglia di Carabinieri si chiariva quello che era accaduto, ma il clima sarebbe rimasto sempre sereno. In questo generale contesto, l’accompagnatore ufficiale della Società non era stato reso edotto di quanto stava accadendo, né invitato ad intervenire; in ogni caso non ci sarebbe mai stato alcun rischio per l’incolumità dell’arbitro, né alcun pregiudizio per la sicurezza, tanto che alla fine lo stesso direttore di gara si sarebbe intrattenuto a consumare amichevolmente una bevanda presso il chiosco. L’infortunio patito dal calciatore peraltro sarebbe stato di una certa rilevanza, tanto che il genitore l’avrebbe poi trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cividale del Friuli. La Società, in ogni caso, aveva immediatamente provveduto a chiamare i Carabinieri mettendosi a piena disposizione dell’arbitro. In conclusione, si invocava la riforma di tutte le sanzioni applicate e l’omologazione del risultato acquisito sul campo. Per parte sua, nel proprio autonomo ricorso la A.S.D. BUTTRIO esponeva una analoga ricostruzione del fatto, evidenziando carenze nella gestione della situazione da parte dell’arbitro, che più correttamente – riscontrato l’ingresso di un estraneo negli spogliatoi – avrebbe dovuto richiedere, a proprio dire, l’intervento del dirigente accompagnatore della squadra di casa o del capitano, e solo in subordine l’intervento del dirigente della squadra ospite. Operando in maniera non ortodossa, l’arbitro sarebbe quindi pervenuto alla errata decisione di sospendere la gara ed assumendo pertanto un provvedimento che dovrebbe avere viceversa natura del tutto eccezionale, da prendere solamente dopo avere esperito ogni tentativo utile al fine dello svolgimento regolare della gara. Alla luce dello stesso colloquio che l’arbitro ha avuto con il genitore dell’infortunato ed all’esito del quale si sarebbe sentito minacciato, il reclamante rileva come non vi sarebbero stati i presupposti per determinare uno stato di terrore o di minaccia, tale da indurre l’arbitro alla sua decisione. Anzi, laddove l’arbitro avesse chiesto la collaborazione delle persone cui avrebbe dovuto rivolgersi, la situazione si sarebbe risolta immediatamente e con estrema facilità; del resto, la stessa Forza Pubblica poi intervenuta non ha assunto alcun provvedimento. Veniva pertanto richiesto la riforma dei provvedimenti assunti dal G.S.P. e la ripetizione della gara. Entrambi i ricorsi venivano esaminati dalla C.D.T. nel corso della riunione del 29.03.2012. Preliminarmente, dandosi atto della connessione oggettiva tra i due ricorsi, relativi alla stessa gara e proposti avverso lo stesso provvedimento del G.S.T., se ne disponeva la riunione. Ciò premesso, i ricorsi sono da ritenersi fondati, nei termini che seguono. La ricostruzione del fatto, resa dai reclamanti, è sostanzialmente analoga, e coincide con quanto esposto dall’arbitro nel suo referto e nei successivi supplementi, acquisiti a chiarimenti da G.S.P. Risulta effettivamente che un calciatore della A.S.D. BUTTRIO infortunatosi al 30° del secondo tempo, è stato poi accompagnato negli spogliatoi, nei quali ha fatto ingresso anche il di lui genitore, guadagnandone l’entrata attraverso un cancelletto con l’aiuto di una signora, addetta al chiosco delle vivande. A quel punto l’arbitro, avvicinatosi al cancelletto, ha invitato il genitore a desistere, ma è stato raggiunto da una serie di frasi di quest’ultimo che ha ritenuto minacciose (il genitore avrebbe prospettato all’arbitro una denuncia, laddove fosse stato impedito il personale soccorso al figlio). Tale situazione ha determinato l’arbitro a richiedere, tramite l’accompagnatore ufficiale della squadra di casa, l’intervento della forza pubblica, poi prontamente pervenuta, e nel contempo a sancire l’anticipata conclusione della gara. L’arbitro, richiesto a chiarimenti dal G.S.P., ha rappresentato di essersi sentito in pericolo e in condizione psicofisica assolutamente inidonea a proseguire l’incontro, aggravata anche dal riscontro della mancata assistenza da parte dei dirigenti, cosa che avrebbe determinato in lui ancor maggiore sconforto e debolezza. Da qui la decisione di ritenere anticipatamente conclusa la gara. Pacifica pertanto la ricostruzione dell’accadimento, in ordine alla quale fa in ogni caso piena fede la rappresentazione contenuta nel referto dell’arbitro (art. 35, co. 1.1. C.G.S.), la C.D.T. osserva come la decisione di sospendere la gara anzitempo sia dipesa da una soggettiva ed errata rappresentazione delle circostanze di fatto da parte dell’arbitro, che ha peraltro assunto una non corretta decisione anche nell’approccio rispetto all’ingresso del genitore del calciatore infortunato, la cui presenza all’interno del recinto di gioco – che ben altrimenti avrebbe giustificato la sospensione della gara (art. 64, co. 3 N.O.I.F.) – è stata di insignificante durata a fronte del suo successivo e repentino ingresso negli spogliatoi (parte del campo di giuoco, ma non del recinto), cui era finalizzato tutto il suo agire, posto in essere al mero fine di soccorrere il figlio. In una circostanza come quella rappresentata, infatti, l’arbitro avrebbe dovuto richiedere l’assistenza dei capitani delle squadre (cfr. Regola 3 del Giuoco del Calcio), in subordine quella dei vice capitani e solo in ultima istanza degli accompagnatori ufficiali. Del tutto estemporanea, poi, deve ritenersi la decisione di fare personale ingresso negli spogliatoi abbandonando a se stessi i calciatori, gli allenatori ed i dirigenti sul terreno di gioco, e conseguentemente assumendosi il rischio del verificarsi di comportamenti che mai avrebbero potuto successivamente venire riscontrati dall’arbitro, ad eventuali fini disciplinari. Non ritiene altresì la C.D.T. – alla quale ai sensi dell’art. 17, co. 4. C.G.S. spetta stabilire se ed in quale misura fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici abbiano avuto influenza sulla regolarità dello svolgimento di una gara – che sussistessero oggettive circostanze, tali da determinare l’arbitro a concludere anzitempo la gara (cfr. per tutte C.A.F., 9 maggio 2002, n. in C.U. n. 32/C). Non può però essere accolta la istanza di omologazione del risultato, essendo la gara rimasta interrotta al 30° del secondo tempo; va invece condivisa la richiesta di ripetere la gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, co. 4 C.G.S., a fronte dell’erronea decisione assunta dall’arbitro. Vanno revocate altresì le sanzioni a carico dei dirigenti, non essendo responsabili di quanto loro ascritto (ed essendo anzi emerso, dallo stesso referto dell’arbitro, che vi sarebbe stata assistenza nella richiesta di intervento della Forza Pubblica). Quanto all’ammenda inflitta alla Società A.S.D. OL3, si deve rilevare che una violazione risulta comunque essere stata commessa non essendo stata la società ospitante in grado di impedire l’accesso di estranei non autorizzati ai sensi dell’art. 66 N.O.I.F.- I motivi per cui ciò è avvenuto ed il fatto che il padre del giovane calciatore, comprensibilmente preoccupato, si sia introdotto solo per brevi istanti nel recinto di gioco, inducono la C.D.T. a mitigare la sanzione pecuniaria contenendola in € 50,00- In ragione dell’accoglimento dei reclami, va disposta, ai sensi dell’art. 33, c. 13 C.G.S., la restituzione della tassa versata da ciascuna delle reclamanti. P.Q.M. La C.D.T. – FVG così decide: - riunisce per connessione i separati reclami, proposti da A.S.D. OL3 e da A.S.D. BUTTRIO - accoglie i reclami nei termini di cui in motivazione, revocando la punizione sportiva della perdita della gara a carico delle due reclamanti, disponendo conseguentemente per la ripetizione della gara A.S.D. OL3 – A.S.D. BUTTRIO, categoria Allievi Provinciali, Gir. A, e mandando la Delegazione Provinciale di Udine per i successivi adempimenti - revoca la squalifica a tempo disposta a carico del sigg.ri Ferro Cristian, tesserato, dell’A.S.D. OL3 e Cecchini Giorgio, tesserato dell’A.S.D. BUTTRIO - riduce ad € 50,00- (cinquanta) l’ammenda a carico di A.S.D. OL3; - dispone la restituzione delle tasse di reclamo versate dalle due Società. Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
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