COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 197/LND del 12/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TORBELLAMONACA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 181 DEL 26.3.2012 (Gara: CERTOSA – REAL TORBELLAMONACA 1970 del 24.3.2012 – Campionato Jun. Reg. B)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 197/LND del 12/4/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TORBELLAMONACA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO
DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 181 DEL 26.3.2012
(Gara: CERTOSA – REAL TORBELLAMONACA 1970 del 24.3.2012 – Campionato Jun. Reg.
B)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società reclamante chiede che venga inflitta alla controparte
la perdita della gara in quanto unica responsabile degli episodi che hanno causato la sospensione
dell’incontro.
Considerato che dall’esame degli atti ufficiali si rileva chiaramente che l’incontro è stato
anticipatamente interrotto a causa delle intemperanze e della violenza di tesserati e sostenitori di
entrambe le Società, venendosi a creare una situazione di pericolo tale da impedire all’arbitro la
prosecuzione dell’incontro, per cui risultano inattendibili le doglianze della ricorrente.
Tenuto conto che la reclamante ha fatto presente che il calciatore a cui è stato addebitato di aver
colpito un avversario con un pugno è MARIANI FEDERICO (CERTOSA) e non COMPOSTO
FABIO (REAL TORBELLAMONACA).
rilevato che il calciatore espulso è effettivamente MARIANI FEDERICO e non COMPOSTO
FABIO, come confermato dall’arbitro in sede di supplemento di referto;
tutto ciò premesso, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società REAL TORBELLAMONACA e, per l’effetto,
conferma la decisione impugnata.
Trasmette al Giudice di I grado gli atti relativi alla posizione del calciatore MARIANI FEDERICO
(CERTOSA) e COMPOSTO FABIO (REAL TORBELLAMONACA) per i provvedimenti di
competenza.
La tassa reclamo va incamerata.
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