COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 197/LND del 12/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CERTOSA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 181 DEL 26.3.2012 (Gara: CERTOSA – REAL TORBELLAMONACA 1970 del 24.3.2012 – Campionato Jun. Reg. B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 197/LND del 12/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CERTOSA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 181 DEL 26.3.2012 (Gara: CERTOSA – REAL TORBELLAMONACA 1970 del 24.3.2012 – Campionato Jun. Reg. B) La Commissione Disciplinare preliminarmente dichiara inammissibile il reclamo a margine, in quanto proposto oltre il termine di sette giorni stabilito dall’art. 46 del C.G.S. Infatti, la Società CERTOSA avrebbe dovuto inoltrare il reclamo stesso entro il 2.4.2012, settimo giorno dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiali (26.3.2012) termine ampiamente scaduto alla data del 4.4.2012, in cui è stata inviata la raccomandata,. Tutto ciò premesso, DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo. La tassa reclamo va incamerata.
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