COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 12.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare B) Ricorso della Società A.S.D. ATLETICO 1912 avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 38 del 22.3.2012 della Delegazione Provinciale di Aosta, in relazione alla gara POLLEIN – ATLETICO 1912 disputata in data 18.3.2012, Campionato di II Categoria – Girone F

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 12.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare B) Ricorso della Società A.S.D. ATLETICO 1912 avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 38 del 22.3.2012 della Delegazione Provinciale di Aosta, in relazione alla gara POLLEIN – ATLETICO 1912 disputata in data 18.3.2012, Campionato di II Categoria - Girone F Con ricorso inviato in data 29.3.2012, la Società ATLETICO 1912 si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per quattro gare il giocatore VERLEZZA Daniele e ne chiede la revoca o riduzione. La società ricorrente sostiene che il proprio giocatore stava pacatamente dialogando con l’arbitro al termine della gara quando la discussione veniva turbata dalle rimostranze di un giocatore avversario. Ne seguiva un tafferuglio in conseguenza del quale il direttore di gara era costretto, per effetto di spintoni ricevuti, ad entrare nello spogliatoio. Il VERLEZZA tentava di proseguire la propria discussione ma veniva anch’egli spintonato contro la porta ormai chiusa. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il rapporto arbitrale è puntuale e preciso nel riferire come il VERLEZZA abbia atteso il direttore di gara all’ingresso dello spogliatoio applaudendolo ironicamente, ingiuriandolo e continuando nella protesta all’interno del locale per poi uscire e colpire la porta violentemente con un pugno. L’entità della sanzione applicata dal primo Giudice appare congrua alla gravità dei fatti e merita piena conferma. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RIGETTA il reclamo della società ATLETICO 1912 dichiarando la medesima tenuta al pagamento della relativa tassa che non risulta versata
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