COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 12 Aprile 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.1.2. OPPOSIZIONE A.C.D. OLIMPICA DOSSOBUONO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 61 del 28/3/2012 – Squalifica per quattro giornate giocatore Zambelli Daniele – Campionato 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 12 Aprile 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.1.2. OPPOSIZIONE A.C.D. OLIMPICA DOSSOBUONO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 61 del 28/3/2012 – Squalifica per quattro giornate giocatore Zambelli Daniele - Campionato 2^ Categoria L’A.C.D. Olimpica Dossobuono ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 61 del 28/3/2012 con cui é stata adottata la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Zambelli Daniele : “espulso per offese e minacce nei confronti di un avversario, accompagnando il tutto con numerose frasi blasfeme”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dall’A.C.D. Olimpica Dossobuono; vista la documentazione ufficiale agli atti; letto in particolare il referto dell’arbitro che é risultato essere dettagliato ed esaustivo; valutata la sanzione assunta dal Giudice Sportivo di primo grado che appare equa rispetto ai fatti acclarati; ritenuto non sussistere elementi per una revisione della delibera impugnata; considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dall’A.C.D. Olimpica Dossobuono - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Zambelli Daniele; - di disporre l’addebito della tassa reclamo versata non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it