• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 96 del 6 Aprile 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
N. 79. DEF. TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. ANIELLO ALIBERTI (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ SALERNITANA SPORT S.P.A.): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA. NONCHE ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. MICHELE ALIBERTI (ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SALERNITANA SPORT S.P.A.): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. GIOVANNI CONDÒ (ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE ED AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ SALERNITANA SPORT S.P.A.): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. GIOVANNI DEL GROSSO (ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DELLA SOCIETÀ SALERNITANA SPORT S.P.A.): ART. 1. COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 96 del 6 Aprile 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
N. 79. DEF. TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. ANIELLO ALIBERTI (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ SALERNITANA SPORT S.P.A.): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA. NONCHE ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. MICHELE ALIBERTI (ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SALERNITANA SPORT S.P.A.): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. GIOVANNI CONDÒ (ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE ED AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ SALERNITANA SPORT S.P.A.): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. GIOVANNI DEL GROSSO (ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DELLA SOCIETÀ SALERNITANA SPORT S.P.A.): ART. 1. COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F.
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 14 marzo 2012, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Procuratore Federale Vicario, Avv. Alfredo Mensitieri, in data 16 maggio 2011, prot. 8693/1338, a carico dei tesserati, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA:
alla riunione del 2 aprile 2012 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del Procuratore Federale Vicario, Avv. Alfredo Mensitieri e del Sostituto, Prof. Pino Catalano, che l'hanno rappresentata in udienza. Gli indicati rappresentanti della Procura Federale hanno preliminarmente preso atto delle memorie difensive prodotte dall’Avv. Giovanni Del Grosso, nonché di quelle presentate dal Sig. Aniello Aliberti, con richiesta di “differimento della data d’udienza”, motivata da allegato certificato medico. La C.D.T., a sua volta, preso atto del parere negativo della Procura Federale, in ordine alla richiesta di rinvio, presentata dal Sig. Aniello Aliberti, ha giudicato, al fine di consentire la comparizione del nominato deferito, di rinviare la trattazione del deferimento in esame alla riunione del 16 aprile 2012, alle ore 15.30, rimettendo gli atti alla Segreteria della Commissione Disciplinare Territoriale per gli avvisi di notifica e le riconvocazioni delle parti. P.Q.M.
DISPONE
il rinvio alla seduta del 16.04.2012, alle ore 15.30, rimettendo gli atti alla Segreteria della Commissione Disciplinare Territoriale, per gli avvisi di notifica e le riconvocazioni delle parti.
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Comunicato Ufficiale n. 96 del 6 Aprile 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
N. 79. DEF. TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. ANIELLO ALIBERTI (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ SALERNITANA SPORT S.P.A.): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA. NONCHE ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. MICHELE ALIBERTI (ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SALERNITANA SPORT S.P.A.): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. GIOVANNI CONDÒ (ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE ED AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ SALERNITANA SPORT S.P.A.): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. GIOVANNI DEL GROSSO (ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DELLA SOCIETÀ SALERNITANA SPORT S.P.A.): ART. 1. COMMA 1. DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F."