COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°62 del 12 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare, nel procedimento instaurato dalla Procura Federale, con atto del 26/1/2012 (prot.n. 4680/883 pf 10-11/SP/mg), nei confronti di: 1) Sig. D’ANTINO GIUSEPPE, calciatore; 2) Sig. RUBINO FERNANDO Dirigente accompagnatore della società Torremaggiore Calcio di Torremaggiore; 3) Sig. VITANTONIO ORSI, Allenatore della società Torremaggiore Calcio di Torremaggiore; 4) società Torremaggiore Calcio;
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°62 del 12 Aprile 2012
Delibera della Commissione Disciplinare,
nel procedimento
instaurato dalla Procura Federale, con atto del 26/1/2012 (prot.n. 4680/883 pf 10-11/SP/mg), nei
confronti di:
1) Sig. D'ANTINO GIUSEPPE, calciatore;
2) Sig. RUBINO FERNANDO Dirigente accompagnatore della società Torremaggiore Calcio di
Torremaggiore;
3) Sig. VITANTONIO ORSI, Allenatore della società Torremaggiore Calcio di Torremaggiore;
4) società Torremaggiore Calcio;
per rispondere
1) il calciatore Sig. D'antino Giuseppe, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in
relazione all’art. 9, comma 1 e 10 co 6, ultimo inciso del C.G.S., essendo venuto meno ai principi di
lealtà, correttezza e probità per aver compiuto, in concorso con altri tesserati, atti diretti ad alterare
lo svolgimento della gara Polisportiva San Severese – Torremaggiore Calcio del 19.12.2010, a cui
ha partecipato sotto falso nome e con documento di altro tesserato;
2) il Dirigente accompagnatore ufficiale della Torremaggiore Calcio Sig. Fernando Rubino della
violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 9, co. 1, e 10, co. 6, ultimo
inciso del C.G.S. e art. 61 N.o.i.f., per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e
probità per aver firmato la distinta della gara Polisportiva San Severese – Torremaggiore Calcio
del 19.12.2010, a cui ha partecipato sotto falso nome e con documento di altro tesserato il
Calciatore D’Antino Giuseppe;
3) l’allenatore della Torremaggiore Calcio Sig. Vitantonio Orsi della violazione di cui all’art. 1,
comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 9, co. 1, C.G.S., per essere venuto meno ai principi di
lealtà, correttezza e probità in quanto a conoscenza della falsificazione della distinta della gara
Polisportiva San Severese – Torremaggiore Calcio del 19.12.2010, a cui ha partecipato sotto falso
nome e con documento di altro tesserato il calciatore D’Antino Giuseppe, in attesa di
tesseramento, per averne consentito, convincendolo, la partecipazione;
4) la società Torremaggiore Calcio a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte
rispettivamente ascrivibili ai propri tesserati, ai sensi dell’art. 4, co. 2, del C.G.S.
FATTO
Con nota del 26/1/2012, prot.n. 4860/883pf 10-11/SP/mg, il Vice Procuratore Generale Avv.
Giorgio Ricciardi, a seguito di disposte e svolte indagini, deferiva a questa commissione
disciplinare gli odierni prevenuti per i fatti in rubrica loro ascritti.
Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, in data 13.2.2012 a mezzo di raccomandata a.r.,
la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia dava avviso ai prevenuti ed alla Procura della
fissazione dell’udienza di trattazione per il giorno 19.3.2012, con la rituale formulazione dell’invito a
comparire.
In tale sede non compariva nessuno per i prevenuti, né perveniva alcuna memoria scritta.
Compariva, per la Procura Federale, l’Avv. Giuseppe MONACO. La Commissione verificava la
ritualità degli avvisi ai soggetti non comparsi.
Apertosi il dibattimento, l’Avv. MONACO chiedeva l’accoglimento del deferimento e la condanna
dei prevenuti alle seguenti pene: il calciatore Sig. D'antino Giuseppe, a due anni di squalifica; il
Dirigente accompagnatore Sig. Fernando Rubino a due anni di inibizione; l’allenatore Sig.
Vitantonio Orsi a otto mesi di squalifica la società Torremaggiore Calcio alla penalizzazione di
un punto ed al pagamento dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
La Commissione Disciplinare Territoriale, si riservava e, riunitasi in Camera di Consiglio per
deliberare, adottava la sottoestesa decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione Disciplinare Territoriale, in applicazione della disciplina del C.G.S. e del N.O.I.F.
e dei capi di imputazione:
- considerato che non è in contestazione la ricostruzione degli accadimenti materiali come operata
dalla Procura e che tale ricostruzione è confortata dalle inequivocabili deposizioni dei Sigg.ri
D’Antino Giuseppe, Rubino Fernando, Orsi Vitantonio, nonché dalla documentazione acquisita agli
atti (primieramente la distinte di gara), dal Collaboratore della Procura, Avv. Giuseppe Seccia;
- considerato che i suddetti tesserati prevenuti hanno reso dichiarazioni sostanzialmente
ammissive con assunzione di responsabilità, sebbene con rappresentata minimizzazione alla luce
del reputato imminente tesseramento;
- rilevato che i Sigg.ri Rubino Fernando e Orsi Vitantonio, hanno, altresì, inteso rimarcare di aver
indotto il D’Antino a giocare;
- che, quindi, può, senz’altro, mitigarsi la responsabilità di quest’ultimo, vuoi alla luce della giovane
età, vuoi in considerazione dell’inopportuna induzione;
- considerate, comunque, eccessive, pur nel quadro dell’accoglimento della contestata
responsabilità, le richieste della Procura Federale, ritiene di ridimensionarne la portata
sanzionatoria, anche alla luce del comportamento collaborativo posto in essere dagli indagati e
dalla loro non contestazione del deferimento e degli addebiti ivi formulati.
Per l’effetto, a scioglimento delle riserva così decide:
P.Q.M.
Affermata la disciplinare responsabilità dei prevenuti, ritiene di irrogare le seguenti pene:
a) al calciatore Sig. D'antino Giuseppe, la squalifica sino al 31 luglio 2012;
b) al Dirigente accompagnatore Sig. Fernando Rubino l’inibizione sino al 31 luglio 2012;
c) l’ allenatore Sig. Vitantonio Orsi la squalifica sino al 31 ottobre 2012
d) alla società Torremaggiore Calcio la penalizzazione di un punto nel Campionato Provinciale
Allievi, stagione Sportiva 2011/2012, ed al pagamento dell’ammenda di € 500,00
(cinquecento/00).
Share the post "COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°62 del 12 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare, nel procedimento instaurato dalla Procura Federale, con atto del 26/1/2012 (prot.n. 4680/883 pf 10-11/SP/mg), nei confronti di: 1) Sig. D’ANTINO GIUSEPPE, calciatore; 2) Sig. RUBINO FERNANDO Dirigente accompagnatore della società Torremaggiore Calcio di Torremaggiore; 3) Sig. VITANTONIO ORSI, Allenatore della società Torremaggiore Calcio di Torremaggiore; 4) società Torremaggiore Calcio;"