COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 12 Aprile 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.1.5. DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. Nei confronti – del Sig. OKEKE Henry Ugochukwu – Calciatore A.S.D. Fides – del Sig. DE MORI Dario – Dirigente A.S.D. Fides – della Società A.S.D: FIDES

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 12 Aprile 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.1.5. DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. Nei confronti - del Sig. OKEKE Henry Ugochukwu - Calciatore A.S.D. Fides - del Sig. DE MORI Dario - Dirigente A.S.D. Fides - della Società A.S.D: FIDES La Procura Federale della F.I.G.C. con atto del 21/3/2012 ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Veneto i seguenti soggetti : Il Sig. OKEKE Henry Ugochukwu (Calciatore Fides) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver partecipato nella corrente stagione sportiva alla gara Fides-Maddalene Thi Vi valida per il Campionato di 2^ Categoria 2011/2012, nelle file della Società Fides malgrado non fosse regolarmente tesserato per quest’ultima, così come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento rimesso dalla Procura F.I.G.C.; il Sig. DE MARI Dario (Dirigente Fides) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1,comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta di gara Fides- Maddalene Thi Vi di 2^ Categoria 2011/2012 in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il giocatore OKEKE Henry Ugochukwu non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento rimesso dalla Procura F.I.G.C.; la Società ASD Fides per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S.,nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S. La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza. Nell’udienza del 10/4/2012 sono risultati presenti : - il Sig. OKEKE Henry Ugochukwu Calciatore A.S.D. Fides, rappresentato dal Sig. Venzi Giampietro, come da delega in atti; - il Sig. DE MORI Dario Drigente A.S.D. Fides, rappresentato dal Sig. Barco Giampietro, come da delega depositata in atti, - la Società A.S.D: FIDES Rappresentata dal Sig. Venzi Giampietro, come da delega in atti; - il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. Sentite le parti deferite, così come sopra rappresentate, presenti alla riunione del 10/4/2012, il Rappresentante della Procura vista la disponibilità manifestata dai soggetti deferiti, ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. e ha proposto l’irrogazione delle sanzioni in appresso indicate: - a carico del Sig. OKEKE Henry Ugochukwu : Calciatore A.S.D. Fides : 10 giorni effettivi di squalifica (la decorrenza viene fissata dal giorno successivo a quello dell’esecuzione della squalifica per una giornata, sancita con C.U. n. 64) - a carico del Sig. DE MORI Dario : Dirigente A.S.D. Fides : 40 giorni di inibizione (a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Comunicato) - a carico della Società A.S.D: FIDES : a) ammenda di € 300,00.-; b) 1 punto di penalizzazione da applicarsi alla classifica del Campionato di 2^ Categoria 2011/2012. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : - a carico del Sig. OKEKE Henry Ugochukwu : Calciatore A.S.D. Fides : 10 giorni effettivi di squalifica (la decorrenza viene fissata dal giorno successivo a quello dell’esecuzione della squalifica per una giornata, sancita con C.U. n. 64) - a carico del Sig. DE MORI Dario : Dirigente A.S.D. Fides : 40 giorni di inibizione (a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Comunicato) - a carico della Società A.S.D: FIDES : a) ammenda di € 300,00.-; b) 1 punto di penalizzazione da applicarsi alla classifica del Campionato di 2^ Categoria 2011/2012.
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